TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2013-09-11, n. 201301094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2013-09-11, n. 201301094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201301094
Data del deposito : 11 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00619/2013 REG.RIC.

N. 01094/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00619/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2013, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Panico, con domicilio eletto presso AN IO in Mestre-Ve, via Filiasi, 57;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;



per l’annullamento

-OMISSIS-, -OMISSIS-, comma primo lettera d) e 867, comma quinto del D.lgs. 15.3.2010 n. 66 e, per l’effetto, è stata disposta -OMISSIS-permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del D.lgs. n. 66/10; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

-OMISSIS- nonché, a partire dal 2 ottobre 1998, -OMISSIS-, ha impugnato il D.M. 041/III-7/2013 in data 21 gennaio 2013 (notificatogli il successivo 25 febbraio), con cui è stata disposta a decorrere dal 23 ottobre 2009, ai soli fini giuridici, la sanzione della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lettera d) e 867, comma 5, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

2. Premette, in fatto, il ricorrente che il -OMISSIS-n. 7461/09 RGNR, definito innanzi al -OMISSIS-con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (n. 231 del 19 aprile 2012 e divenuta irrevocabile il 4 maggio 2012) -OMISSIS-condizionalmente sospesa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 317 c.p., -OMISSIS--OMISSIS-

3. Il ricorrente lamenta l’iniquità e l’ingiustizia nel merito del provvedimento impugnato, in quanto, nel corso del procedimento disciplinare, non sarebbe stata data voce alle proprie richieste difensive, né sarebbe «mai avvenuta alcuna istruttoria sostanziale», posto che il procedimento medesimo si sarebbe «appiattito» sulla sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile.

4. In particolare, l’odierno gravame si articola nei seguenti motivi.

4.1. In primo luogo, si contesta l’erronea applicazione degli artt. 861, 867 e 923 del d.lgs n. 66 del 2010, nonché la violazione del principio di irretroattività della legge (art. 25, comma 2 Cost. e artt. 11, comma 1, e 14 disp. prel.). Ed invero, considerato che i fatti oggetto del giudizio disciplinare sarebbero stati commessi tutti in un arco temporale ristretto e delimitato, compreso fra l’anno 2007 ed il 2009, ad essi non si potrebbe applicare retroattivamente il d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, contenendo quest’ultimo una disciplina più sfavorevole rispetto a quella previgente. Secondo il ricorrente, infatti, se si fosse applicata la disciplina antecedente (vigente all’epoca dei fatti), nel caso di specie non sarebbe stato possibile irrogare la sanzione della -OMISSIS- -OMISSIS-, ma, semmai, un’altra

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