TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-16, n. 202407447
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Testo completo
Pubblicato il 16/04/2024
N. 07447/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2018, proposto da Verde Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati U G, V M, P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Prof. Avv. Carbone in Roma, via del Pozzetto n. 122;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via Panama n. 68;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. -OMISSIS-del 6.11.2017, ricevuto il 10.11.2017, con cui il Gse, con riferimento ai progetti di cui alle RVC indicate nell’allegato A (cod. pratica: da -OMISSIS- a -OMISSIS-), ha annullato d’ufficio la determinazione di accoglimento delle stesse RVC in relazione al mancato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del 27.9.2017;
b) della predetta comunicazione del Gse di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio prot. -OMISSIS- del 27.9.2017;
c) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 28.12.2017, con cui il Gse ha comunicato di dover recuperare 705 titoli TEE (63 di Tipo I e 642 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2016 - 2017, per un importo complessivo pari a euro 141.845,22;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché per la condanna
- del Gestore al risarcimento dei danni, da quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 marzo 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente – operativa sul mercato dei titoli attraverso la “valorizzazione” degli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Energy Service Company) con la presentazione dei relativi progetti (RVC – richiesta di verifica e certificazione) al G.s.e. e l’acquisizione, in questo modo, dei corrispettivi titoli (TTE – titoli di efficienza energetica o CB – certificati bianchi) da monetizzare presso il G.m.e. (Gestore dei Mercati Energetici) – ha impugnato, per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti in epigrafe indicati, il provvedimento del 6/11/2017 a firma del Direttore del G.s.e. con cui è stato annullato d’ufficio il provvedimento di accoglimento delle RVC dalla medesima presentate e riportate nell’Allegato A al provvedimento impugnato (cod. pratica da -OMISSIS- a -OMISSIS-), contestualmente disponendo la restituzione dei titoli indebitamente percepiti (per un importo complessivo pari ad € 345.081,92).
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per violazione, sotto plurimi profili, dell’art. 21 nonies L. n. 241/90 – ravvisando deficit motivazionali in ordine all’interesse pubblico all’annullamento, il superamento del limite temporale e la compressione dell’affidamento maturato, l’insufficienza del termine di 10 g. previsto nella comunicazione di avvio del procedimento (motivi sub I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV e XVI) – nonché per eccesso di potere per illogicità ed erroneità della motivazione, siccome ancorata al solo rilievo del mancato riscontro delle richieste di integrazione della documentazione, peraltro acquisibile direttamente dalla P.A. procedente o, comunque, agli atti del procedimento o in ogni caso ultronea e non richiesta ex lege (motivi sub VI, VII, VIII, IX, XVII e XVIII). Ulteriori profili di illegittimità dell’impugnato atto di autoannullamento si trarrebbero, secondo la prospettazione di parte ricorrente dalla violazione degli artt. 23 e 42 d.lgs. n.28/2011, dell’art. 13 D.M. 28.12.20012, delle linee guida AEG del 27.10.2011 (artt. 1, 6 e 10), dell’art. 21 octies L. n. 241/9, nonché dalla violazione del principio di ragionevolezza in ordine alla quantificazione economica dei titoli oggetto di recupero (motivi sub X, XI, XII, XIX).
3. – Costituitosi in giudizio il G.s.e. ha svolto articolate controdeduzioni a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato e ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – All’udienza straordinaria del 22 marzo 2024 la controversia