TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-09-24, n. 202100146
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Pubblicato il 24/09/2021
N. 00146/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 39 del 2021, proposto da:
M P e S C, rappresentati e difesi dall’avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi n. 15/5, presso lo studio del predetto avvocato M;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A C, dell’Avvocatura del Comune di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché con domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura comunale medesima;
per l'annullamento,
- del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia - Ufficio Edilizia Privata del Comune di Trento 47/2020/51 di data 09.12.2020 comunicato in data 18.01.2021 con il quale è stata ordinata la “… demolizione di una veranda aperta sui lati, parzialmente interrata, costituita da una copertura in vetro con struttura e piantoni in ferro, realizzata in aderenza al prospetto nord della p.ed. 251 CC. Villazzano ma ricadente in p.ed. 338/2 CC. Villazzano ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità all’autorizzazione per opere edilizie n.42192 di data 24.10.2000 per la parte fuori terra e in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati all’autorizzazione per opere edilizie n. 30026 di data 01.01.1992 per la parte interrata ”;
- della nota prot.n. 0127418 di data 15.06.2020 di comunicazione del preavviso di diniego;
- dell’ordinanza n. 42/2017/51 dd. 23.11.2017;
nonché di tutti gli atti connessi, derivati e presupposti ivi comprese per quanto occorrer possa della richiesta di integrazione prot. nr. C_L378|RFS051|0174813|05/07/2018|EC/FT/ dd. 05.07.2018 e della richiesta di integrazione documentale del 2020 fascicolo n. 6.3.8/2018 pratica n. 40954/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;
Visti gli artt. 35, comma 2 lettera c) e 84, cod. proc. amm.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, successivamente modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il decreto n. 24 del 31 agosto 2020;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l’avvocato D M e per l’Amministrazione intimata l’avvocato A C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I signori P e C sono proprietari della p.ed. 251 e della p.ed. 338/2, particelle entrambe in CC Villazzano che ricadono all’interno della zona B2 (Zone edificate di integrazione e completamento) del Piano regolatore generale del Comune di Trento.
2. Con provvedimento n. 42/2017/51 del 23 novembre 2017 il Servizio attività edilizia del Comune di Trento ha ordinato ai suddetti proprietari la “… demolizione di una veranda aperta sui lati, parzialmente interrata, costituita da una copertura in vetro con struttura e piantoni in ferro, realizzata in aderenza al prospetto nord della p.ed. 251 CC. Villazzano ma ricadente in p.ed. 338/2 CC. Villazzano ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità all’autorizzazione per opere edilizie n.42192 di data 24.10.2000 per la parte fuori terra e in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati all’autorizzazione per opere edilizie n. 30026 di data 01.01.1992 per la parte interrata ”.
3. I signori P e C hanno presentato domanda di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 129, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
4. Il Comune di Trento ha ritenuto che “… le opere abusive rientravano nel novero delle “variazioni essenziali” ai sensi dell’art. 128 comma IV° lett. B) della L.P. 1/2008 ” e ciò in ragione della percentuale di ampliamento risultante dalla documentazione progettuale allegata all’istanza (tavola DVL05). Il Comune ha quindi chiesto la dimostrazione dell’ “… effettiva impossibilità di provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, senza pregiudizio della parte eseguita in conformità… ” (cfr. richiesta di integrazione documentale del 2020 fascicolo n. 6.3.8/2018 pratica n. 40954/2018).
5. A riguardo della percentuale di ampliamento, secondo la tesi dei ricorrenti, l’art. 3 comma 6 lett. o) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, previsto dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, ha indicato una nuova definizione di volume edilizio difforme rispetto a quella più restrittiva prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Trento (art. 3, commi 3.1, 3.2 e 3.5 delle N.T.A. del P.R.G.) che il Comune ritiene invece applicabile alla fattispecie in esame. In applicazione delle definizioni comunali il volume esistente risulterebbe pari a 308,360 mc mentre la percentuale di ampliamento sarebbe del 12,04%. Secondo il regolamento urbanistico-edilizio provinciale il volume esistente sarebbe pari a 504,418 mc e la percentuale di ampliamento sarebbe del 6,91% o al più del 7,36%.
6. Previo avviso di diniego (cfr. nota prot.n. 0127418 di data 15 giugno 2020) relativamente all’applicazione della sanzione pecuniaria, il Comune, essendo rimasto indimostrato il pregiudizio, in conseguenza della rimessa in pristino, della parte eseguita in conformità, il 9 dicembre 2020, ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 47/2020/51 in principalità impugnata con il ricorso in esame dai signori P e C.
7. I ricorrenti, deducendo sostanzialmente la violazione dell’art. 129, comma 5, della l.p. n. 1 del 2008, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe in quanto essi non indicano se la veranda risulta o meno in contrasto con rilevanti interessi urbanistici mentre l’assenza del contrasto rappresenta il presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria in caso di opere eseguite con variazioni essenziali (I motivo). Secondo i ricorrenti il Comune inoltre non avrebbe considerato che essi hanno dimostrato che la demolizione dell’opera abusivamente realizzata arrecherebbe pregiudizio a quanto realizzato in conformità (I motivo). Infine i ricorrenti contestano anche la qualificazione di variazione essenziale della veranda abusivamente realizzata poiché il suo volume non è il 12,04% rispetto all’edificio preesistente bensì il 6,91% o al più il 7,36% (II e III motivo).
8. Questo Tribunale con ordinanza n. 17 del 9 aprile 2021 ha respinto la domanda cautelare che accompagnava il ricorso in quanto non ritenuta supportata da consistenti profili di fumus boni iuris e ciò anche alla luce della propria precedente sentenza n. 24 del 22 febbraio 2021. Infatti questo Tribunale aveva già avuto modo di precisare da un lato che la sanzione demolitoria, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non è l’ extrema ratio in caso di opere realizzate abusivamente né costituisce una facoltà discrezionale in capo al Comune, dall’altro che la cosiddetta “ fiscalizzazione dell’abuso ” mediante l’irrogazione di una sanzione pecuniaria è una procedura, eventuale ed alternativa alla rimessa in pristino, subordinata sia all’assenza del contrasto tra la conservazione dell’opera abusiva e rilevanti interessi urbanistici sia al pregiudizio arrecato dalla demolizione alla parte di manufatto legittimamente realizzata e che nella fattispecie in esame tale nocumento non è stato dimostrato.
9. Con dichiarazione del 9 luglio 2021, depositata il successivo 22 luglio 2021, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese relative alla fase di merito. Alle richieste di controparte il Comune resistente ha espressamente aderito.
10. Alla pubblica udienza del 23 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
11. Il Collegio – preso atto della rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. nonché della comunicazione della relativa dichiarazione alla Amministrazione intimata la quale ne ha preso atto aderendo altresì alla richiesta di compensare le spese della fase di merito – non può conseguentemente che dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, ex art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.
Le spese della fase di merito, alla stregua dell’intervenuto accordo fra le parti in causa, sono compensate.