TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2011-05-13, n. 201100728
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N. 00728/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2011, proposto da:
MOHAMMED LAZAR, rappresentato e difeso dagli avv. G S, F T, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto Cat.A-11/2011/Immig/2^sez/db del 25/1/2011, notificato in data 26/1/2011, a firma del Questore di Bergamo con il quale ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente è un cittadino extracomunitario cui è stato denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per la presenza di una condanna penale ostativa (in particolare, condanna per spaccio di sostanza stupefacenti essendo stato sorpreso con 9 kg. di hascisc);
- il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto comunque compiere una valutazione complessiva della sua personalità prima di decidere se accogliere o respingere l’istanza senza attribuire rilievo decisivo all’intervenuta condanna;
- il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati che rientrano tra quelli previsti dall’art. 4, co. 3, d.lgs. 286/98 e, quindi, rientra nella previsione che impone in tali casi il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno,
- si deve ricordare d’altronde che, come è stato evidenziato da Corte Costituzionale 16. 5. 2008, n. 148, “il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa”;
- il potere che ha esercitato l’amministrazione nel caso in esame era, pertanto, vincolato dalla esistenza del precedente per spaccio di stupefacenti, ed è stato correttamente esercitato;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.