TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-08-01, n. 201100223

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-08-01, n. 201100223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201100223
Data del deposito : 1 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00066/2010 REG.RIC.

N. 00223/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00066/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2010, proposto da:
N C, A C, G C, S D, F F, M L, N M, R S, C S, rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Vannetti, 13

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è per legge domiciliato.

per l'accertamento

dell’inadempimento contrattuale, nonché della perdita di chances da omesso svolgimento delle procedure di riqualificazione e corso-concorso per progressioni verticali da Area B a C1 ex art. 15

CCNL

Comparto Ministeri – quadriennio normativo 1998-2001

e per la condanna

dell’intimata Amministrazione al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore di ciascun ricorrente di una somma pari al 30% delle differenze retributive tra la posizione economica attualmente posseduta e quella immediatamente superiore, con decorrenza a far data dal 30.5.2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il cons. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, impiegati civili dello Stato in servizio, con varie qualifiche, nel distretto della Corte d’appello di Trento, hanno chiesto la condanna del Ministero della Giustizia per inadempimento contrattuale ed il conseguente riconoscimento della perdita di chances, ai fini del trattamento retributivo spettante in base alla posizione economica immediatamente superiore a quella attualmente posseduta.

Al riguardo, espongono:

- che i danni deriverebbero dall’omesso espletamento della procedura di riqualificazione e progressione verticale da Area B ad Area C, posizione economica C1, dei dipendenti, atteso che il Ministero, in base all’art. 15 del

CCNL

Comparto Ministeri del 1999 e del CCNI del 2000 e relativi protocolli d’intesa nn. 2 e 5, sottoscritti per il quadriennio 1998-2001, si era impegnato a portare a termine le relative procedure “definendole” entro 30 gg. dalla sottoscrizione del suddetto CCNI del 2000;

- che sussisterebbe una colpa grave dell’Amministrazione nella violazione di un preciso obbligo negoziale posto della contrattazione collettiva in tema di esecuzione dei programmi di riqualificazione e delle procedure concorsuali di progressione verticale interna;

- che sarebbe quantificabile un danno da “perdita di chances” pari al 30% di quanto gli interessati avrebbero percepito se il Ministero avesse dato seguito agli impegni assunti con i predetti protocolli d’intesa.

Si è costituita l’intimata Amministrazione, contestando il difetto di giurisdizione e l’infondatezza del ricorso, stante l’assunta non imputabilità dell’omissione, asseritamente dovuta alle complesse vicende giudiziarie ed alle sopravvenienze contrattuali relative al nuovo ordinamento classificatorio del personale introdotto dalla sopravvenuta disciplina contrattuale collettiva.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Va anzitutto disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dedotta dalla resistente Amministrazione.

Sulla questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, si rammenta che l’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in cui sono confluite le disposizioni dell’articolo 69 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni) – nel devolvere all’a.g.o. la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzati, ivi comprese quelle “concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale…..ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti” – ha tuttavia disposto al quarto comma che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

In proposito, rileva il Collegio che, per un verso, le procedure di progressione verticale da area ad area sono veri e propri procedimenti amministrativi di natura concorsuale: in questo senso si espresse la fondamentale sentenza della Corte di Cass. n. 18537/2003, seguita da costante giurisprudenza ordinaria ed amministrativa. Tale conclusione non è scalfita dal fatto che i procedimenti di progressione verticale in parola sono stati indebitamente ( stante la loro natura concorsuale ) disciplinati attraverso la contrattazione collettiva, ciò che rileva essendo soltanto la natura concorsuale del procedimento: Per altro verso, non sussiste, comunque, il lamentato difetto di giurisdizione, vertendosi, nella specie, di un caso di lamentato ritardo od omissione di attività amministrativa procedimentale..

2. Passando al merito della questione, è opportuno premettere, per una retta comprensione della complessa vicenda, che in data 16.2.1999 era stato sottoscritto il CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998 - 2001, che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale con accorpamento delle nove qualifiche funzionali preesistenti, rispettivamente, nell’area funzionale A, comprendente le qualifiche dalla I alla III, nell’area funzionale B, comprendente quelle dalla IV alla VI e nell’area funzionale C, le restanti.

L’art. 15, lett. a) e b) del citato contratto collettivo aveva previsto la possibilità del passaggio di livello dei dipendenti, disponendo, in particolare, che lo spostamento da una posizione economica all'altra avvenisse, da un lato, tra le diverse aree (c.d. progressioni verticali “ pesanti ”) mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso, e, dall’altro, all'interno delle stesse aree ( progressioni verticali “ leggere “ ), nel limite dei posti di cui ai contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area, individuati con le apposite procedure di riqualificazione previste dall'art. 20 dello stesso CCNL.

Queste ultime stabilivano appositi percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali era stilata una graduatoria degli aventi diritto, rispetto alla quale la fascia economica di provenienza rappresentava, peraltro, un elemento di valutazione determinante.

Le procedure, come definite anche dal contratto integrativo di amministrazione CCNI del 5.4.2000 e dal protocollo d’intesa n. 2, prevedevano, dunque, una sequenza procedimentale “ a cascata “, per la quale l'Amministrazione avrebbe dovuto in primis coprire “tutti i posti attualmente vacanti della posizione C3 mediante procedure selettive cui partecipi, come stabilito dal CCNL, personale delle posizioni Cl e C2. I posti attualmente vacanti della posizione C2, incrementati di quelli liberatisi con il passaggio di personale C2 alla posizione C3 a seguito delle procedure selettive, saranno quindi resi disponibili per procedure destinate al personale Cl”;
dopo di che si sarebbe provveduto “ad ulteriore selezione per coprire i posti della posizione Cl già vacanti, più quelli liberatisi all'esito della precedente selezione”, con l’avvertenza che “in tal caso, però, in base a quanto stabilito dall'art. 14 CCNL, non tutti i posti potranno essere riservati al personale interno, proveniente dalle posizioni B1, B2 e B3, ma una quota del 30 % dovrà essere accantonata per garantire un adeguato accesso dall'esterno”. A conclusione l'Amministrazione avrebbe poi proceduto analogamente “quanto ai posti vacanti (compresi quelli divenuti disponibili all'esito delle precedenti procedure selettive) di tutte le altre posizioni economiche dell'area”.

Ora, in base alla suddetta sequenza procedimentale necessaria, il Ministero della Giustizia non poteva avviare le riqualificazioni per posizioni economiche intermedie e inferiori e, a maggior ragione, per l'area B, se prima non fossero state concluse quelle per la copertura interna delle posizioni apicali dell'area C, nello specifico, posizione economica C3.

Pertanto, con gli avvisi pubblicati sui Bollettini Ufficiali del Ministero nn. 3, 6 e 10 del 2001, in attuazione dei ricordati artt. 15 CCNL del 1999 e 16 CCNI del 2000, venivano tempestivamente indette le procedure di selezione interna, rispettivamente, all’area funzionale C, B ed A e quelle di corso-concorso per il passaggio dall'area funzionale B alla posizione economica C1 e dall'area funzionale A alla posizione economica B1, il tutto per una pluralità di figure professionali che a partire dal direttore di cancelleria C3 scendevano fino all’operatore giudiziario B2.

L’Amministrazione pubblicava poi sul Bollettino Ufficiale del 15.3.2002 le graduatorie degli ammessi ai percorsi formativi, procedendo per le posizioni apicali a convocare i partecipanti e ad avviare i primi moduli formativi, secondo l’illustrata articolazione plurifasica.

Tuttavia, le procedure avviate non poterono giungere a conclusione, posto che varie decisioni dell’Autorità giudiziaria ordinaria - competente per le progressioni verticali “ leggere “ all’interno dell’Area funzionale - adita da dipendenti pretermessi, disposero, in via cautelare, la sospensione dei percorsi formativi, ovvero l’ammissione con riserva dei candidati e, nella sede di merito (sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 10.10.2002 e altre successive), la declaratoria di nullità, sia dell'avviso di selezione del Ministero per il passaggio a direttore di cancelleria C3, sia dei criteri generali per le selezioni contenuti nel

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi