TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202203329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202203329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203329
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 03329/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00029/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2018, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;

contro

Comune di Scala, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, non costituiti in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS- del Responsabile delle funzioni paesaggistiche del Comune di Scala -notificato alla seconda dei ricorrenti il 13.10.2017, e non notificato al primo- col quale è stata denegata l'autorizzazione paesaggistica per la “realizzazione di ampliamento ad abitazione in difformità alla concessione n. -OMISSIS-e successiva autorizzazione edilizia per variante in corso d'opera n. -OMISSIS- oggetto di istanza di condono edilizio l. 724/94 prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-”

- dell'atto n. -OMISSIS- del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, col quale è stato espresso parere contrario all'accoglimento delle suddette domande di condono edilizio;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove occorra, l'atto n. -OMISSIS- del Soprintendente Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, recante preavviso di diniego.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti hanno chiesto all’adito Tribunale l’annullamento degli atti impugnati, come in epigrafe indicati.

A sostegno della richiesta avanzata, essi, premesso di essere gli eredi del de cuius -OMISSIS-, hanno allegato e dedotto che: il sig. -OMISSIS- coniuge, deceduto, della sig.ra -OMISSIS-, il 23 marzo 1991 ha conseguito il rilascio della concessione edilizia n. -OMISSIS-, per la ristrutturazione e adeguamento igienico funzionale di un fabbricato rurale sito in -OMISSIS-;
a tale concessione ha fatto seguito l’11 maggio 1992 l’atto di assenso, n. -OMISSIS- riguardante lavori in variante;
tali atti sono stati preceduti dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, emessa dal Sindaco del Comune di Scala, nonché dai pareri favorevoli della Commissione edilizia beni ambientali del Comune di Scala n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;
per delle difformità eseguite il sig. -OMISSIS-, in data 13.12.1994, -OMISSIS-e 27 marzo 1995, -OMISSIS-, ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della l. 724/94;
prudenzialmente lo stesso ha avanzato richiesta di condono anche di quelle parti del manufatto assentite coi predetti titoli abilitativi, essendo sorto dubbio sulla loro legittimità in sede penale;
essendo stato il predetto assolto con sentenza n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 15.4.99, da tutti i capi di imputazione “perché il fatto non sussiste”, il predetto, con missiva dell’ottobre 1999, ha rinunciato a quelle parti delle suddette domande di condono edilizio riguardanti le opere assentite, permanendo in vita, invece, le istanza per quanto eseguito in difformità, assommanti a poco più di 40 mq (42,04) di superficie residenziale e di altrettanti (47,07 mq) di non residenziali;
tali istanze di condono edilizio sono state trasmesse dal Comune di Scala alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino con nota n. -OMISSIS- acquisita al prot. della Soprintendenza al n. -OMISSIS-, recante l’espressione del parere favorevole dell’organo consultivo, espresso il 26.1.2017, -OMISSIS-;
con l’atto n. -OMISSIS- la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi all’espressione del parere favorevole rinvenibili nel fatto che le opere eseguite sine titulo riguardavano immobile ricadente in zona 1 B del P.U.T. di cui alla l. r. Camp. 35/87, che non era stata “attestata la legittimità della Concessione n. -OMISSIS- e dell’Autorizzazione edilizia per la variante in c.o. dell’11.5.1992 -OMISSIS-”, che i manufatti abusivi costituirebbero “un elemento detrattore dei valori estetici e tradizionali dell’area sottoposta a tutela” e che “l’insieme delle predette opere, risultando completamente avulso dal contesto edificato, visibile da numerosi punti di vista e in contrasto con il PUT, non può essere … oggetto di sanatoria”;
a tale atto ha fatto seguito quello, n. -OMISSIS-, col quale il Soprintendente, “ritenuto di condividere e fare proprie le suesposte valutazioni”, ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in parola;
il Responsabile delle funzioni paesaggistiche del Comune di Scala con l’atto n. -OMISSIS-, non notificato al primo dei ricorrenti, notificato il 13.10.2017 al secondo sulla scorta del detto parere negativo della Soprintendenza ha disposto il diniego dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lg. vo 42/2004 “per le motivazioni espresse nel parere negativo nota prot. n. -OMISSIS-”;
nel frattempo, nell’anno 2014, è deceduto il sig. -OMISSIS-, lasciando quali eredi della consistenza immobiliare in parola la moglie -OMISSIS-, quale usufruttaria del 50% (dell’altro era già proprietaria), e -OMISSIS-, quale nudo proprietario del 50%.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno eccepito:

1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 167 DEL D.LG.

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