TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200448
Data del deposito : 22 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00391/2010 REG.RIC.

N. 00448/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00391/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2010, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso l’avv. S D Vecchio in Ancona, piazza Stamira, 5;

contro

Comune di Fano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Perugini in Ancona, corso Mazzini, 7;

nei confronti di

Duomo GPA srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso l’avv. M M in Ancona, via Palestro, 46;

per l'annullamento

- dell'ingiunzione di pagamento prot. ing. - cm 933 del 22/03/2010 di euro 13.224,42 notificata il 25/03/2010;

- dell'avviso di avvio di procedimento prot. cm933 del 01/07/2009 avente ad oggetto la verifica regolare quantificazione e pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativi al Comune di Fano, pratiche edilizie 68/2000 volt.1073/2000;
var 488/2003;
1356/2004;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o comunque conseguente;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fano e di Duomo GPA s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali la Duomo GPA s.r.l. ha rideterminato gli oneri concessori relativi al rilascio della concessione edilizia n° 68/2000.

L’impugnativa è affidata alle doglianze di violazione dell’art. 9 della legge n° 10/1977, oggi art. 17 del d.P.R. n° 380/2001, e carenza di motivazione.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Fano, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Si è costituita, altresì, la Duomo GPA s.r.l., che, con memoria di costituzione depositata il 26 maggio 2010 e memoria difensiva depositata in vista dell’udienza, ha domandato il rigetto dell’impugnativa, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 8 marzo 2012, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che questo Tribunale, con orientamento dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha ritenuto che, in coerenza con il principio di parità di trattamento, la fattispecie di esonero dal contributo di costruzione contemplata dall’art. 17, terzo comma, lett. b), del d.P.R. n° 380/2001, già art. 9 della l. 28 gennaio 1977, n° 10, trovi applicazione per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari, anche ove ricadenti in zona agricola.

Peraltro, nel caso di specie, per quanto risulta dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, l’intervento edilizio di cui si controverte ha comportato un ampliamento superiore al 20 per cento della volumetria dell’edificio preesistente.

Per tale ragione, il caso non è sussumibile nella fattispecie di esonero di cui all’art. 17, terzo comma, lett. b), del d.P.R. n° 380/2001, il che implica l’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.

Non sussiste, inoltre, la lamentata carenza motivazionale, considerato che l’impugnato avviso del 1 luglio 2009, contiene l’estrinsecazione degli elementi, dettagliatamente indicati, in base ai quali è stata effettuata la rideterminazione.

Né può accedersi alla doglianza, ove riferita all’ingiunzione di pagamento del 22 marzo 2010, trattandosi di atto non provvedimentale.

Va rilevato, infine, che le censure sollevate per la prima volta in memorie difensive non notificate alle controparti sono inammissibili.

Conclusivamente, per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto per infondatezza.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, per la particolarità del caso.

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