TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-05-03, n. 201001704
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N. 01704/2010 REG.SEN.
N. 00960/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2006, proposto da C S, rappresentata e difesa dall'avv. N D M, con domicilio eletto in Bari, via Manzoni, 5;
contro
il Comune di Trinitapoli, rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei decreti definitivi di esproprio del Comune di Trinitapoli nn. 101 e 103 del 19 settembre 2005, a firma del Responsabile del 5° Settore, geom. V P, notificato il 25.2.2006;
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare, della deliberazione C.C. n. 89 del 19.12.2000, avente ad oggetto: “Piano di Insediamenti Produttivi - Adozione”;della deliberazione C.C. n. 36 del 4.7.2001, avente ad oggetto: “Esame osservazioni presentate ed approvazione definitiva del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti N D M e Rosa Volse, per delega dell'avv. N M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, in qualità di proprietaria di terreni interessati dal procedimento espropriativo, ha impugnato i relativi atti in epigrafe meglio specificati.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione della causa del 14 aprile 2010, ha comunicato, tramite il difensore, di non avere più interesse alla decisione del ricorso (nota prodotta il 10 aprile 2010).
Nulla resta al Collegio dunque se non dichiarare l'improcedibilità del gravame.
Il regolamento delle spese di giudizio (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza (virtuale).
Al proposito occorre osservare, da un lato, che le censure dedotte, ove anche si potessero ritenere tempestive, sono state già esaminate (e reputate infondate) da questo Tribunale, seconda Sezione, con sentenza 6 maggio 2005 n. 1972, e, dall'altro, che sulla liquidazione delle spese di lite incide la circostanza che l'azione proposta rientra in una serie di ricorsi, proposti da più proprietari ugualmente espropriati nell'ambito dello stesso piano d’insediamenti produttivi.