TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-11-25, n. 202100791
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 00791/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2021, proposto da
GE.CO.RI. s.r.l, in persona del LIQUIDATORE, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Cheri in Cagliari, via F.Carrara 23;
contro
-COMUNE DI NUORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, non costituita in giudizio;
nei confronti
PRATO S.r.l., Società in Liquidazione, non costituita in giudizio;
per l'accertamento dell’illegittimità del SILENZIO
-in riferimento alla richiesta di NOMINA DEL “COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO”, ai sensi dell’ articolo 117 CPA e art. 7 dell’ “ Accordo di programma ”, ordinando, al Comune di Nuoro ed al Ministero delle Infrastrutture, l’istituzione o l’attivazione come normativamente prevista, al fine di dirimere in via bonaria la controversia in ordine alla “attuazione e alla eventuale permanenza dell’Accordo stesso” e della natura dei suoi effetti, anche ai fini risarcitori,
-chiedendo l’attivazione di tutti i poteri e le funzioni a tale organo attribuite, disponendo eventuali <proroghe o modifiche> al “ Programma di riqualificazione ”, anche eventualmente nominando un Commissario ad acta che ne faccia le funzioni;
-con le consequenziali statuizioni di condanna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nuoro e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il gravame si riferisce all’attuazione dell'Accordo di programma di riqualificazione urbanistica del Quartiere “ Monte Jaca ”, approvato il 25.5.1999 (che era stato approvato con delibera del Comune il 13.6.1996), la cui attuazione con i privati è stato, poi, oggetto di “ Convenzione ” (nel testo allegato all’Accordo, sub lett. D).
Il ricorso, depositato il 22.6.2021, è stato promosso dal “ liquidatore ” (P S) della società GeCoRi (srl unipersonale, appartenente al medesimo soggetto) per l’esercizio dell’azione processuale, avverso il silenzio, al fine di ottenere la condanna del Comune e Ministero delle infrastrutture alla nomina, in applicazione dell’art. 117 CPA e dell’art. 7 dell' “ Accordo di programma ”, stipulato fra le parti nel 1999, del “ Collegio di vigilanza e attività di controllo ”, ordinandone l'istituzione, o comunque la sua attivazione.
Il ricorso è finalizzato ad ottenere una pronuncia, da parte di tale organo, per poter dirimere, in via preventiva, in sede “bonaria” la controversia in ordine all’ attuazione e alla permanenza dell'Accordo stesso, natura ed effetti, anche risarcitori.
La società vorrebbe poter adire questo Collegio che sarebbe previsto < dall’art. 7 > dell’ “ Accordo di programma” .
La difesa della ricorrente sostiene, in particolare che (cfr. pag. 16 ricorso)
“deve rilevarsi che l'articolo 7 dell'accordo di programma stipulato stabiliva che la vigilanza e il controllo sulla esecuzione dello stesso sarebbero stati esercitati da un Collegio di vigilanza costituito dal Sindaco di Nuoro, o da un suo delegato, che lo deve presiedere e da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, oggi Ministero delle infrastrutture, affidando a detto Collegio tutte le competenze previste in tale articolo, in particolare di vigilare sulla piena tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'accordo stesso, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione, provvedere alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e degli altri eventualmente interessati, anche riuniti in conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri in merito all'attuazione dell'accordo disporre in via esclusiva e in deroga al regime ordinario gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, applicare le sanzioni previste dall'accordo”.
La ricorrente mira, con la richiesta di illegittimità del silenzio, ad ottenere che il Comune e/o Ministero provvedano a nominare il predetto Collegio con l'attivazione di tutti i poteri che ad esso spettano (definizione bonaria controversie) e delle funzioni ad esso attribuite, disponendo eventuali “ proroghe o modifiche al Programma di riqualificazione ”. Con istanza, in caso di persistente inerzia, di un Commissario ad acta che svolga le attività sostitutive, con le consequenziali statuizioni di condanna.
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero che il Comune; l’Amministrazione comunale ha sollevato 3 eccezioni preliminari attinenti i seguenti profili:
-il testo “ ufficiale ” dell’Accordo di programma è diverso rispetto a quello utilizzato in ricorso per lo svolgimento delle censure (in quanto nel gravame si fa riferimento ad una precedente versione, una mera “ bozza ”, con diverso articolato);
-inammissibilità del ricorso in quanto l’ azione è stata promossa dal “ liquidatore ”, al di fuori delle proprie, circoscritte, competenze;
- difetto di giurisdizione in quanto la soluzione delle controversie inerenti la Convenzione (ai sensi dell’art. 5 della stessa) è rimessa ad un “Collegio arbitrale” .
Nel merito le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il Ministero ha sostenuto, in memoria, che l’Accordo di programma del 1999 risulterebbe decaduto.
Alla Camera di consiglio del 27.10.2021 la difesa della ricorrente, nel corso della discussione, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dal Comune, riconoscendo che effettivamente il documento che è stato esaminato ed utilizzato per redigere il