TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-03-27, n. 201400253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-03-27, n. 201400253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201400253
Data del deposito : 27 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00409/2013 REG.RIC.

N. 00253/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00409/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2013, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. F Clla e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Lazio Uff. e AA.RR. Roma della Guardia di Finanza, Rep. Tecn. Logist. Amm. Lazio Roma della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Roma, via de’ Portoghesi, n. 12



per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- della determinazione del Comando Regionale Lazio Guardia di Finanza prot. n. 0139276/13 del 19 marzo 2013, notificata il 27 marzo 2013, recante rigetto dell’istanza di trasferimento per situazioni straordinarie presentata dal ricorrente;

- della nota prot. n. 36122/13 del 23 gennaio 2013, contenente il parere formulato dalla Compagnia Latina;

- della nota prot. n. 42083/13/124 del 22 febbraio (rectius, 26 gennaio) 2013, contenente il parere espresso dal Comando Provinciale di Latina;

- dell’appunto datato 20 febbraio 2013, adottato dal Comando Regionale del Lazio;

- della nota del Comando Regionale del Lazio prot. n. 36902/1241 del 15 aprile 2005, contenente la disciplina dei trasferimenti a domanda del personale tra reparti ubicati in una stessa Provincia;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché del Comando Generale, del Comando Regionale Lazio Uff. e AA.RR. Roma, e del Rep. Tecn. Logist. Amm. Lazio Roma della Guardia di Finanza;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla difesa erariale;

Vista la memoria depositata dal ricorrente;

Viste l’ordinanza n. 238/2013 dell’11 luglio 2013, con cui è stata accolta l’istanza cautelare, nonché l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3780/13 del 25 settembre 2013, con cui la precedente è stata riformata, in accoglimento dell’appello proposto contro di essa;

Viste le note d’udienza depositate dalla difesa erariale e la memoria conclusiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22, comma 8, del d.lgs. 30 marzo 2003 n. 196;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2014 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue



FATTO

Il ricorrente, sig. -OMISSIS-, espone di prestare servizio alle dipendenze della Guardia di Finanza – “Compagnia Latina”, con il grado di appuntato, e di avere presentato in data 18 gennaio 2013 domanda di trasferimento presso la Brigata di Sabaudia.

La domanda era giustificata dalla necessità di prestare assistenza al padre, sig. -OMISSIS-, residente in Sabaudia, gravemente infermo e le cui condizioni avevano subito un aggravamento in tempi recenti; ciò, tenuto altresì conto dell’impossibilità che ad assistere il predetto infermo fosse la madre dell’esponente, a propria volta afflitta da plurime infermità, tanto da essere stata riconosciuta -OMISSIS-

Ciononostante, con determinazione della Guardia di Finanza – Comando Regionale Lazio, prot. n. 0139276/13 del 19 marzo 2013, la domanda di trasferimento è stata respinta, poiché vi osterebbero “esigenze organiche e di servizio”.

Avverso l’ora visto diniego di trasferimento, nonché gli atti presupposti elencati in epigrafe (i pareri sfavorevoli della Compagnia Latina e del Comando Provinciale di Latina; l’appunto del Comando Regionale Lazio, recante proposta di non accoglimento dell’istanza; la nota del Comando Regionale del Lazio del 2005 recante la disciplina dei trasferimenti a domanda del personale tra reparti ubicati in una stessa Provincia) è insorto il sig. -OMISSIS-, impugnandoli con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

A supporto del gravame, il ricorrente ha dedotto i motivi di:

- violazione e falsa applicazione della circolare n. 379389/09 datata 11 novembre 2009, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento della P.A., in quanto il sig. -OMISSIS- avrebbe dimostrato di possedere tutti i requisiti prescritti dalla circolare n. 379389/09 dell’11 novembre 2009 per ottenere il trasferimento presso la Brigata Sabaudia;

- eccesso di potere per difetto di motivazione, per carenza di istruttoria e per difetto di presupposto, giacché la necessità del ricorrente di prestare assistenza a suo padre nasce dall’essere quest’ultimo affetto da una grave infermità-OMISSIS-a carattere degenerativo, che lo ha posto in una condizione di non autosufficienza, aggravata dalle ripetute fratture patite di recente proprio a causa di tale malattia;

- eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di presupposto, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, in quanto, da un lato, il trasferimento non comporterebbe nessuna esigenza di sostituire il ricorrente con altro militare nel servizio di vigilanza dal medesimo svolto presso la Compagnia Latina, poiché l’organico degli appuntati sarebbe ivi in esubero di n. 3 unità. Analogo esubero già esisterebbe anche presso la Brigata Sabaudia, cosicché nessuna conseguenza deriverebbe dal trasferimento in tale sede del ricorrente, che non determinerebbe alcun problema di gestione del servizio, né comprometterebbe le esigenze di pubblico interesse. La P.A. non avrebbe, inoltre, considerato che, non essendo possibile procurare all’infermo forme di assistenza alternativa a quella prestatagli dal figlio e trattandosi di trasferimento per motivi straordinari, lo stesso sarebbe atto dovuto. Infine, la P.A. sarebbe incorsa in una palese contraddizione, avendo nei mesi di agosto – settembre 2012 accolto il trasferimento a domanda presso la Brigata Sabaudia – Gruppo sportivo di n. 3 unità del ruolo appuntati che, in realtà, non sarebbero atleti, ma unità di personale da adibire allo svolgimento delle varie mansioni negli edifici utilizzati dal Gruppo sportivo.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Guardia di Finanza (il Comando Generale, il Comando Regionale Lazio Uff. e AA.RR. Roma ed il Reparto Tecn. Logist. Amm. Lazio Roma), depositando una memoria difensiva con documentazione allegata e resistendo alle pretese attoree.

In particolare, la difesa erariale ha sottolineato come le “esigenze organiche e di servizio”

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