TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-18, n. 202300160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-18, n. 202300160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300160
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2023

N. 00160/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00076/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2023, proposto da S D, rappresentata e difesa dall’avvocato A V W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B, S A e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in Trento, piazza Dante, n. 15;



nei confronti

L A, non costituitasi in giudizio;



per l’annullamento

e/o riforma della graduatoria definitiva degli atti del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Funzionario conservatore scientifico indirizzo 5 (1 posto) “ Biodiversità tropicale ”, cat. D, livello base, 1^ pos. Retr. del Ruolo unico del personale provinciale, da assegnare al Museo delle Scienze (MUSE), ed in particolare:

- della graduatoria approvata con deliberazione: n. 434 di data 17 marzo 2023, pubblicata il 21/03/2023,

- dei verbali della Commissione esaminatrice;

- della seconda prova scritta della controinteressata;

- di ogni altro atto precedente, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere C A e uditi per la parte ricorrente l’avvocato A V W e per la Provincia autonoma di Trento l’avvocato S A, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La dott.ssa S D, ricorrente nel ricorso in esame, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia autonoma di Trento, intimata, con deliberazione della Giunta provinciale 17 settembre 2021, n. 1528, per n. 5 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Funzionario conservatore scientifico da assegnare al Museo delle Scienze (MUSE) di Trento, tra le quali 1 posto per l’indirizzo 5 “ Biodiversità tropicale ”.

2. All’esito delle prove concorsuali, consistenti in due prove scritte ed una orale, e della valutazione dei titoli, la dott. L A, controinteressata, è stata collocata nella graduatoria del concorso al primo posto per il predetto indirizzo 5 con punti 62,92 e la ricorrente al secondo posto per il medesimo indirizzo con punti 61,40.

3. La dott. S D con il ricorso in esame impugna gli esiti del concorso e segnatamente i provvedimenti in epigrafe indicati. Il ricorso censura, in particolare, la seconda prova scritta svolta dalla dott. L A, controinteressata - che ha conseguito il punteggio di 28/30 mentre il punteggio della ricorrente è stato di 24/30 - oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione esaminatrice, ed è affidato a due motivi, così rubricati:

1. Violazione di legge – violazione dell’art. 97 Cost.; art. 14 D.P.R. 9.05.1994 n. 487; art. 35 d.lgs. 165/01 – violazione delle istruzioni di concorso ”. La ricorrente deduce la violazione del principio di anonimato desumibile dall’art. 14 d.P.R. 09.05.1994 n. 487 da parte della controinteressata, atteso che dal suo secondo elaborato “ si nota immediatamente che la candidata ha risposto alle domande in modo assolutamente atipico. Tale compito, anziché contenere l’esposizione delle risposte per esteso, riporta una serie di appunti estremamente sintetici, di frasi prive di connettivi e spesso anche prive del verbo principale ”. Vi sarebbe inoltre una “ grande quantità di segni grafici caratteristici ” (ossia elenchi numerati e puntati in vario modo; parole sottolineate; parole inserite in riquadri; frecce; parentesi graffe; linee tratteggiate; nota bene cerchiati) da cui conseguirebbe che “ Il suo elaborato, assolutamente originale, è stato di conseguenza reso riconoscibile ”, da ciò derivando che la dott.ssa A doveva essere esclusa dal concorso, per violazione del principio dell’anonimato: circostanza, questa, specificamente prevista quale causa di esclusione dalla procedura. Infatti, in caso di violazione del criterio dell’anonimato la procedura è affetta da illegittimità da pericolo c.d. astratto, per cui occorre disporre l’annullamento senza necessità di verificare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza (Cons. Stato Ad. Plen. n. 26/2013; Cons. Stato, Sez. III, sentenza, 22/02/2017, n. 834). Le modalità espositive e grafiche di risposta utilizzate dalla dott. A sarebbero anomale, anche perché non corrisponderebbero allo sviluppo di un tema con domande aperte e dunque, in tesi della ricorrente, da svolgere “ per esteso ”, come sarebbe stato prescritto per la prova in questione. La dott. A avrebbe “ scientemente adoperato modalità espositive e grafiche anomale, al fine di rendere il proprio elaborato riconoscibile e di aggirare la difficoltà della prova scritta” , ciò in particolare con riguardo a due delle tre domande della prova, mentre una sola di esse avrebbe avuto lo svolgimento “ classico ” proprio del “ tema ” prescritto dagli atti del concorso.

2. Eccesso di potere - disparità di trattamento – violazione della par condicio tra i candidati ”. Con il secondo motivo di gravame viene censurato il fatto che, attraverso le particolari modalità grafiche utilizzate, la controinteressata avrebbe anche aggirato i limiti dimensionali massimi consentiti (numero massimo di facciate pari ad un foglio di protocollo). “ La controinteressata ha infatti ripetutamente scritto tra le righe e utilizzato una modalità di esposizione atipica, con molteplici elenchi di appunti e parole chiave in luogo di frasi per esteso”. Inoltre, sarebbero state violate le istruzioni per la seconda prova scritta, secondo le quali i candidati avrebbero dovuto “ svolgere tutte e tre le domande previste per l’indirizzo ”. Con la modalità di esposizione prescelta, infatti, la dott. A ha potuto “ riportare molte più informazioni degli altri candidati e ha al contempo agevolato notevolmente l’esposizione delle informazioni: la controinteressata non ha dovuto fare alcuno sforzo di formulazione dei periodi, limitandosi ad elencare una serie di elementi ”. Inoltre, la candidata non ha svolto tutte e tre le domande ma solo la terza, parzialmente. In tesi della ricorrente “ Il lessico utilizzato nelle istruzioni è infatti chiaramente indicativo della richiesta di un tema, che è l’unico tipo di elaborato scritto che si possa <svolgere>” e richiede, pertanto, uno svolgimento “ per esteso ”, che non comprenderebbe la modalità utilizzata dalla controinteressata, ossia la possibilità di rispondere in forma di appunti o di schemi. Ne deriva che la dott. A, non avendo svolto per esteso tutte le tre domande ma solo parzialmente la terza, anche per tale

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