TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-07-21, n. 202105043

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-07-21, n. 202105043
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105043
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2021

N. 05043/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04357/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4357 del 2020, proposto da
S A e G A, rappresentati e difesi dall'avvocato C A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmine Grieco in Pompei, via Carlo Alberto i Trav. N 12;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sul Decreto n. cronol. 445/2018 rg: 2214/2017 della Corte d'appello di Napoli adottato ai sensi della legge 89/2001;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi con collegamento da remoto, la dott.ssa Germana Lo Sapio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, come già indicato con ordinanza interlocutoria n. 3301 del 18 maggio 2021, anche a prescindere dalla mancata allegazione delle dichiarazioni ex art. 5 -sexies della legge 89/2001 (questione sollevata con la precedente ordinanza collegiale n. 1339/2021) il ricorso introduttivo risulta essere stato notificato, non presso l’Avvocatura di Stato, territorialmente competente, ma ad un indirizzo PEC riferibile alla sede del Ministero resistente (prot.dag@giustiziacert.it), con la conseguente nullità della relativa notifica, per violazione dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;

Osservato che tale nullità processuale, non sanata dalla costituzione della controparte, in ogni caso non pregiudica la tutela dei diritti di credito fatti valere dai ricorrenti con l’odierna azione di ottemperanza, la quale potrà essere comunque riproposta con le modalità imposte dalle norme processuali, entro gli eventuali termini di decadenza o prescrizione;

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