TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-03-11, n. 202400458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-03-11, n. 202400458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400458
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00458/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00695/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Rapicavoli, Massimo Bisiach e Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia - MesRE, via Pepe 20;



nei confronti

Consiglio di IN IU, Comune di Villorba, A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Dipartimento di Treviso, A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso, Aulss n. 2 Marca Trevigiana, Comune di Spresiano, Acegasapsamga S.p.A., non costituitisi in giudizio;
GA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Vicolo Barberia, n. 5;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Quarneti, Luisa Londei, Tito Munari e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23;
Supestrada TA Veneta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 2;



per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale prot. n. 2022/0011947 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “ Contaminazione presso la discarica sita nei comuni di Spresiano via Risorgimento e Villorba via Marconi. Disposizione di procedere ai dell'art. 242 come da 244 del D.Lgs. 152/2006 ”;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento della Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale n. Reg. 134 del 12 giugno 2023, notificato tramite PEC in pari data con nota prot. 2023/34326, avente ad oggetto “ Discarica di via Marconi nel Comune di Villorba e via Risorgimento nel Comune di Spresiano – Approvazione del Piano di Caratterizzazione ex art. 242 D. Lgs 152/2006 ”;

per quanto occorra, dei relativi atti istruttori, quali il verbale della prima Conferenza di Servizi del 14 dicembre 2022ed il verbale della seconda Conferenza di Servizi del 19 aprile 2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso, di GA s.r.l., della Regione Veneto e di Supestrada TA Veneta s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori Busolin, giusta delega dell'avv. Pellegrini, Londei, Tonon, Maso e, in sostituzione dell'avv. D'Agostino, Mattei;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Provincia di Treviso con provvedimento prot. n. 11947 del 7 marzo 2022, ha individuato, ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. n. 152 del 2006, come corresponsabili della contaminazione delle acque di falda presso una discarica sita nel territorio dei Comuni di Spresiano e Villorba, il Comune di Villorba, il Consiglio di IN IU (precedentemente denominato Consorzio Intercomunale IU), IN s.p.a. (d’ora in poi IN) e la ditta So.co.RE s.r.l. (d’ora in poi So.co.RE) successivamente denominata GA s.r.l. (d’ora in poi GA), ordinando la presentazione del piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato da IN.

In passato l’area sulla quale insiste la discarica di Villorba è stata impiegata come cava di prestito di materiali inerti per la costruzione dell’autostrada MesRE-Vittorio Veneto e successivamente è stata utilizzata dal Comune di Villorba per conferirvi i rifiuti urbani, concedendone l’utilizzo anche all’A.M.N.I.U.P. di Padova, ora ACEGASAPSAMGA s.p.a..

La Regione Veneto con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2803 del 17 dicembre 1991, ha rilasciato al Consorzio Intercomunale IU, un’autorizzazione per un impianto di smaltimento rifiuti, realizzato e gestito da terzi operatori del settore, al di sopra della precedente discarica per rifiuti solidi urbani.

Il progetto dei lavori, qualificato come di ricomposizione e recupero del sito, prevedeva che So.co.RE, per baulare la discarica, conferisse rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani.

Nel marzo 1996, So.co.RE. ha cessato di conferire i rifiuti.

La Provincia di Treviso, con i decreti 30 ottobre 1997 n. 2038 e 21 agosto 1998 n. 2155, ha dato quindi avvio alla fase, successiva alla cessazione del conferimento dei rifiuti, c.d. post mortem , dettando apposite prescrizioni tra le quali era compreso il campionamento semestrale dell’acqua di falda prelevata da pozzi spia.

L’autorizzazione è stata rilasciata dapprima a favore di So.co.RE, quindi al Consorzio Intercomunale IU, e successivamente, con decreto 30 dicembre 2016 n. 518, a IN, cessionaria dei rami aziendali produttivi del Consorzio Intercomunale IU che ha circoscritto la propria competenza alle funzioni di regolazione, organizzazione, affidamento e direzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Va precisato che il progetto dei lavori eseguiti da So.co.RE. ha previsto la copertura della discarica con uno spessore di 30 cm composto da materiali a bassa permeabilità e con ulteriore spessore di 70 cm di terreno vegetale, che la discarica è priva di un sistema di raccolta del percolato e che il fondo, composto da ghiaia, è privo di impermeabilizzazione, così come le pareti.

Nel frattempo, è stato progettato il tracciato della Superstrada TA Veneta, che ora attraversa parte del sedime della discarica, dalla quale sono stati rimossi i rifiuti nella misura necessaria a realizzare l’infrastruttura.

In vista di tale operazione, la società Superstrada TA Veneta s.p.a. (concessionaria per la realizzazione e gestione dell’opera pubblica, d’ora in poi S.P.V.) tra il gennaio e il febbraio 2012 ha eseguito REnta sondaggi (ai quali ne sono seguiti altri nove) con profondità compresa tra cinque e venticinque metri sulla parte del sedime della discarica interessata dai lavori, per misurare lo spessore dello strato di rifiuti, per accertarne la composizione e per estrarre il biogas.

L’indagine svolta da S.P.V. comprendeva la verifica della presenza di percolato sul fondo della discarica utilizzando i pozzi del biogas realizzati dai gestori della stessa e i fori prodotti dai nuovi carotaggi.

A tale ultimo riguardo, nella relazione allegata alla determinazione della Provincia di Treviso 12 dicembre 2017 n. 475 di proroga della gestione post -operativa della discarica sino al 31 dicembre 2018, i tecnici della Provincia – esaminate le analisi effettuate da S.P.V. - hanno rilevato che “ le analisi del liquido estratto dalla discarica evidenziano il superamento dei limiti previsti per lo scarico in acque superficiali. La discarica produce modesti quantitativi di percolato ” e che “ deve essere accertata l’assenza di impatti sulle acque sotterranee mediante il campionamento e l’analisi delle acque di falda dei due piezometri presenti presso la discarica e di un terzo piezometro a valle da individuare/realizzare ”.

In tale contesto, nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 21 ottobre 2020 indetta dalla Regione Veneto sulle questioni tecnico-ambientali inerenti l’attraversamento stradale della discarica, è maturata la decisione di eseguire, prima dell’avvio dei lavori, un monitoraggio “ in bianco ” per confrontare lo stato delle acque sotterranee prima e dopo gli interventi di sbancamento e di rimozione dei rifiuti.

All’esito del monitoraggio delle acque, eseguito da IN s.p.a. e da S.P.V. sui piezometri di relativa pertinenza e conclusosi nel gennaio 2021, risultavano superati alcuni dei limiti previsti alla tabella 2 dell’All. 5 alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in difformità rispetto alla serie storica dei valori ottenuti dagli altri piezometri preesistenti.

In particolare, le anomalie idrochimiche derivavano dai campioni estratti da S.P.V. attraverso i propri piezometri.

Ritenendo di dovere approfondire la situazione, la Provincia ha chiesto a S.P.V. chiarimenti sulle caratteristiche dei piezometri impiegati per i campionamenti e ha chiesto l’intervento di A.R.P.A.V..

Nel febbraio 2021 A.R.P.A.V. ha eseguito ulteriori analisi e con nota del 9 marzo 2021 ne ha trasmesso i risultati.

In particolare, i campioni estratti dai piezometri a valle della discarica avevano parametri che superavano sia la concentrazione massima di ferro e manganese prevista dalla tabella 2, di cui all’Allegato 5, della Parte Quarta del D.lgs. n. 152 del 2006, sia la concentrazione massima di ammonio prevista dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 luglio 2016 di recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento.

A.R.P.A.V., nel parere reso alla Regione il 22 marzo 2021, ha affermato che il quadro idrochimico “ è compatibile con la presenza nelle acque sotterranee di contaminazione organica con tutta probabilità

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