TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-04-16, n. 201900369
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Testo completo
Pubblicato il 16/04/2019
N. 00369/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2018, proposto dalla-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall’avv. B N, PEC nicoletti0383@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di Matera, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-(notificato il 12.11.2018), con il quale il Prefetto di Matera ha respinto l’istanza della-OMISSIS-. del -OMISSIS-, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List), “non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 18 aprile 2013”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l’avv. B N e l’avv. dello Stato Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del -OMISSIS-la-OMISSIS-. ha chiesto alla Prefettura di Matera l’iscrizione nell’Elenco ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List).
Con Decreto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-(notificato il 12.11.2018) il Prefetto di Matera, dopo aver richiamato le note della Guardia di Finanza di Verona del -OMISSIS-, del -OMISSIS-e del -OMISSIS-, condivise dal Gruppo Provinciale Interforze nella riunione del -OMISSIS-, ha respinto la predetta istanza della-OMISSIS-., “non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 18 aprile 2013”, cioè l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
La-OMISSIS-. con il presente ricorso, notificato il 19.12.2018 e depositato il 20.12.2018, ha impugnato il predetto Decreto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-, deducendo:
1) e 2) la violazione degli artt. 1, comma 52, quinto periodo, L. n. 190/2012 e art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 18 aprile 2013, attesoché la Prefettura di Matera ha ritenuto sussistenti gli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa ricorrente, violando la regola causale del “più probabile che non”, in quanto, nella specie, il giudizio prognostico del rischio di infiltrazioni mafiose non risulterebbe fondato su indizi precisi, gravi e concordanti, idonei a ravvisare intrecci tra il legale rappresentante della società ricorrente ed esponenti di consorterie mafiose, tali da porre a rischio la sua autonomia decisionale di imprenditore, ma basato sull’affermazione della nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona del -OMISSIS-, che non sarebbe “possibile escludere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa” ricorrente;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto dalla lettura degli atti del processo penale n. -OMISSIS-R.G.N.R., relativo ai delitti ex artt. 416 e 453 C.P., non emergerebbe alcun legame tra il legale rappresentante della società ricorrente ed il pluripregiudicato -OMISSIS-- ed anche perché le notizie fornite dalla Guardia di Finanza di Verona non si riferiscono a reati di stampo mafioso;
4) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il