TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-05-07, n. 200900976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-05-07, n. 200900976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200900976
Data del deposito : 7 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01348/2008 REG.RIC.

N. 00976/2009 REG.SEN.

N. 01348/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2008, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. R R, con domicilio eletto presso R R in Lecce, via Torquato Tasso, N. 45;

contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -Prov Reg Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;

nei confronti di

La Ricchiuta Graziana;

per l'annullamento

del provvedimento di trasferimento del ricorrente del 10.7.2008 notificato il giorno successivo con nota PU –GDAP-2000-10/07/2008 -023929-2008 e con il quale si è disposto che “il Commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria M A, per le motivazioni suesposte, è assegnato alla Casa Circondariale di Bari per essere impiegato con funzioni conformi alla propria qualifica presso il Provveditorato Regionale per la Puglia, con sede di Bari”;

della nota di trasmissione;

di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale anche non noto al ricorrente e tra essi i seguenti atti:

1.Relazione del febbraio 2008 prot. Ris.17 della Direttrice dell’Istituto Penitenziario di Brindisi;

2. Relazione Ispettiva del 16.4.2008 prot. 5871/UPR del Provveditore Regionale ;

3.Revoca del distacco a Lecce intervenuta con provvedimento del 14.7.2008 del Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -Provveditorato Regionale per la Puglia a firma del Provveditore Regionale;

4. tutti gli atti con i quali si è disposto il trasferimento di altri dipendenti a Brindisi,nonché l’atto di trasferimento della dott.ssa La Ricchiuta Graziana dalla Casa Circondariale di Crotone a quella di Brindisi ,con incarico di Comandante, e a Lecce nelle funzioni prima svolte dal ricorrente.

Nonché

Per la declaratoria

Del diritto del ricorrente di essere trasferito ovvero rimanere assegnato a Lecce ovvero a Brindisi in mansioni compatibili col proprio inquadramento.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -Prov Reg Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Russo e Roberti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Vice- -Commissario Comandante di reparto dell’Istituto Penitenziario di Brindisi,distaccato presso la Casa Circondariale di Lecce , con il ricorso all’esame, impugna il provvedimento di trasferimento presso il Provveditorato Regionale per la Puglia con sede in Bari adottato all’Amm.ne penitenziaria in considerazione dello stato di “disordine e disagio organizzativo riferibile al comportamento tenuto dal medesimo Commissario per l’inerzia manifestata nell’assumere provvedimenti decisori, di impulso e di promozione che, invece, avrebbero dovuto caratterizzare l’attività di un responsabile dell’area della sicurezza e che tale condotta si è configurata con modalità tali da esporre a grave pericolo la sicurezza interna della Casa Circondariale di Brindisi” .

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1)Violazione degli artt. 3,7, e 8 della L.241/90 smi. Eccesso di potere e violazione di legge per carenza di motivazione. Eccesso di potere per illegittimità derivata. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddizione con precedenti normativi. Carenza e difetto di istruttoria. Scorretto esercizio dell’azione amministrativa. Errore sui presupposti e difetto dei presupposti. Sviamento di potere. Manifesta non proporzionalità, irragionevolezza e illogicità. Eccessivo sacrificio dell’interesse del ricorrente e sviamento. Eccesso di potere per errore di fatto. Contraddittorietà tra atti.

Con atto depositato in data 25 settembre 2008 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato insistendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n.920/08 adottata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente formulando la seguente motivazione:”ad un sommario esame , il provvedimento appare viziato per eccesso di potere:tale atto è difatti motivato, tra l’altro, con il richiamo alle inadempienze alle esigenze del servizio e della sicurezza a fronte delle quali il potere che l’amministrazione può esercitare non è quello di disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale ma quello disciplinare”.

Nella pubblica udienza del 5 marzo 2009 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato .

Invero la P.A. intimata, ha espressamente richiamato , nel provvedimento impugnato i contenuti dell’ordinanza ispettiva del 10 aprile 2008 del Provveditore Regionale per la Puglia, nella quale venivano formulati una serie di addebiti nei confronti del ricorrente nello svolgimento delle sue funzioni ( fra cui un sistema di gestione improntato al controllo assoluto, alla noncuranza delle esigenze di servizio per subordinarle a quelle personali, all’asprezza nei confronti dei subalterni, all’insensibilità nei riguardi dei bisogni degli operatori, all’accanimento verso taluni rappresentanti sindacali ed al dispregio dei titolari degli uffici superiori…. Fiscalismo, noncuranza delle esigenze di servizio, mancata considerazione dei bisogni altrui… scarsa attenzione alle esigenze di servizio e della sicurezza, connesse alla struttura, all’organizzazione ed alla sorveglianza dei detenuti che si concretizza:

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