TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-05-07, n. 200900976
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Testo completo
N. 00976/2009 REG.SEN.
N. 01348/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2008, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. R R, con domicilio eletto presso R R in Lecce, via Torquato Tasso, N. 45;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -Prov Reg Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
La Ricchiuta Graziana;
per l'annullamento
del provvedimento di trasferimento del ricorrente del 10.7.2008 notificato il giorno successivo con nota PU –GDAP-2000-10/07/2008 -023929-2008 e con il quale si è disposto che “il Commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria M A, per le motivazioni suesposte, è assegnato alla Casa Circondariale di Bari per essere impiegato con funzioni conformi alla propria qualifica presso il Provveditorato Regionale per la Puglia, con sede di Bari”;
della nota di trasmissione;
di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale anche non noto al ricorrente e tra essi i seguenti atti:
1.Relazione del febbraio 2008 prot. Ris.17 della Direttrice dell’Istituto Penitenziario di Brindisi;
2. Relazione Ispettiva del 16.4.2008 prot. 5871/UPR del Provveditore Regionale ;
3.Revoca del distacco a Lecce intervenuta con provvedimento del 14.7.2008 del Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -Provveditorato Regionale per la Puglia a firma del Provveditore Regionale;
4. tutti gli atti con i quali si è disposto il trasferimento di altri dipendenti a Brindisi,nonché l’atto di trasferimento della dott.ssa La Ricchiuta Graziana dalla Casa Circondariale di Crotone a quella di Brindisi ,con incarico di Comandante, e a Lecce nelle funzioni prima svolte dal ricorrente.
Nonché
Per la declaratoria
Del diritto del ricorrente di essere trasferito ovvero rimanere assegnato a Lecce ovvero a Brindisi in mansioni compatibili col proprio inquadramento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -Prov Reg Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Russo e Roberti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Vice- -Commissario Comandante di reparto dell’Istituto Penitenziario di Brindisi,distaccato presso la Casa Circondariale di Lecce , con il ricorso all’esame, impugna il provvedimento di trasferimento presso il Provveditorato Regionale per la Puglia con sede in Bari adottato all’Amm.ne penitenziaria in considerazione dello stato di “disordine e disagio organizzativo riferibile al comportamento tenuto dal medesimo Commissario per l’inerzia manifestata nell’assumere provvedimenti decisori, di impulso e di promozione che, invece, avrebbero dovuto caratterizzare l’attività di un responsabile dell’area della sicurezza e che tale condotta si è configurata con modalità tali da esporre a grave pericolo la sicurezza interna della Casa Circondariale di Brindisi” .
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1)Violazione degli artt. 3,7, e 8 della L.241/90 smi. Eccesso di potere e violazione di legge per carenza di motivazione. Eccesso di