TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-17, n. 202412251
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 12251/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03696/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3696 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da M E, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, M M A, M C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
N S, Giuseppe Dell'Anna, Michele Gallaccio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
dell’esito del giudizio di avanzamento al grado di colonnello della Guardia di Finanza dei tenenti colonnelli della 2° aliquota del ruolo normale – comparto ordinario per l’anno 2022, notificato il 24 febbraio 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso il verbale della C.S.A. del 9 dicembre 2021
quanto ai motivi aggiunti presentati il 25 gennaio 2024:
dei medesimi atti gravati con l’atto introduttivo
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Marianna Scali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto il tenente colonnello M E ha impugnato il provvedimento conclusivo del giudizio di avanzamento di cui in epigrafe, nonché gli atti ad esso presupposti e conseguenti. In particolare contesta il punteggio ottenuto, pari 27,04/30, che lo ha reso idoneo, ma non vincitore, della selezione in discussione, impedendogli di essere utilmente collocato nella graduatoria di merito.
Con successiva istanza del 6 luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto che venisse “ intimato alla P.A. il deposito della copia integrale del verbale della C.S.A. per l’avanzamento del 2022, nonché della copia dei libretti personali (mod. 127 + documentazione caratteristica) del ricorrente e dei citati controinteressati ”. Con ordinanza presidenziale 16 ottobre 2023, n. 6780 veniva accolta la predetta richiesta. A seguito del deposito, da parte dell’Amministrazione, della documentazione indicata nella richiamata ordinanza, il ricorrente ha proposto atto di motivi aggiunti.
2. Il ricorso è affidato al seguente motivo di ricorso:
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1032, 1058, 1060 DEL D.LGS n. 66/2010 E DEI CRITERI INDICATI NEL LIBRO QUARTO, TITOLO VII, CAPO I DEL D.P.R. 15 MARZO 2010 N. 90 – SVIAMENTO, ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI .”.
Con le censure, in estrema sintesi, in ricorrente lamenta quanto segue:
- che “ il punteggio attribuito al Ten. Col. E M ed il relativo posizionamento nella graduatoria di merito sono assolutamente e palesemente inadeguati ”;
- di essere stato “ penalizzato dalla Pubblica Amministrazione, perché non gli sono stati conferiti gli incarichi che, invece, la progressione di carriera richiedeva, senza alcun criterio logico se non quello di avvantaggiare altre posizioni ” (p. 4 del ricorso);
- “ la mancata assegnazione, al ricorrente, di un incarico da Comandante di Gruppo di Sezione di Nucleo PT o PEF ” (p. 43 del ricorso);
- che l’andamento del giudizio per le promozioni, dal 1999 ad oggi, per quel che attiene al posizionamento del ricorrente rispetto a quello degli odierni controinteressati, sarebbe anomalo e presenterebbe macroscopici vizi;
- che i punteggi assegnati da ogni membro della Commissione “ coincid[o]no perfettamente, tra di loro, al centesimo, in ciascuna delle singole voci, per ciascuno dei singoli candidati”. La riscontrata unanimità, apparendo “ «troppo» sistematica ”, sarebbe da interpretarsi come un “ chiaro indizio che il giudizio possa essere frutto di una valutazione precostituita e di un atteggiamento probabilmente acritico, illogico, ingiusto o preconcetto e non, invece, del libero convincimento di ciascuno dei commissari ” (p. 4 atto motivi aggiunti);
- “ le schede di valutazione predisposte dalla C.S.A. per alcuni candidati riportano giudizi identici relativamente alle qualità “di cui alle lettere a) b) c) e d) ”, a cui, peraltro “ corrispondono punteggi, nello scrutinio, differenti ” (pp. 6-7 dell’atto di motivi aggiunti).
3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al gravame, articolando analitiche difese, in rito ed in merito, rispetto ai cui contenuti parte ricorrente ha replicato con successive memorie.
4. Nel corso dell’udienza pubblica del 12 giugno 2024 il Collegio ha dato avviso a verbale di possibili profili di definizione in rito di alcune censure e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
6. Ai fini dello scrutinio del gravame occorre preliminarmente ricordare che i criteri per effettuare le valutazione dei candidati nei giudizi di avanzamento sono contenuti nell’articolo 21 del d.lgs. 19 marzo 2001 recante “ Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 ” il quale impone alla Commissione superiore di avanzamento (di seguito anche solo CSA) di prendere in considerazione i seguenti aspetti: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell’Amministrazione.
Le modalità ed i criteri applicativi delle disposizioni di legge afferenti le procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza, inclusa quella appena citata, sono poi specificate con il regolamento ministeriale 29 novembre 2007, n. 266.
Occorre inoltre rilevare che i predetti criteri sono stati ulteriormente dettagliati con il verbale della CSA del 9 dicembre 2021 con il quale la Commissione, dopo aver precisato che il giudizio sarebbe stato effettuato in applicazione delle fonti normative appena richiamate, introduce, all’articolo 2, lettere a), b) c) e), f) g) h) i), dettagliati “criteri particolari”, e all’articolo 3, ulteriori parametri e canoni di valutazione.
Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene utile ribadire alcuni principi che costituiscono ius receptum nella giurisprudenza amministrativa in materia di giudizi di avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate (ex multis cfr.: Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 118; Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1382; T.a.r. Lazio - Roma, sez. I-bis, 5 novembre 2021, n. 11406; T.a.r. Lazio – Roma, sez. II ter, 31 dicembre 2020, n. 14175) che di seguito si sintetizzano:
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