TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-11-12, n. 202111700

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-11-12, n. 202111700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111700
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2021

N. 11700/2021 REG.PROV.COLL.

N. 16696/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16696 del 2014, proposto da
Cogefrin Spa, Società Am Investimenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati R Z, M B, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35/B;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità dell'Energia Elettrica per il Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., non costituito in giudizio;

nei confronti

Soc Vrg Wind 840 S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei decreti del MISE di data 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014, rispettivamente riferiti art. 26, comma 2 ed all’art. 26, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con relativi allegati e tabelle, entrambi pubblicati in G.U. n. 248 24 ottobre;

- del Parere di data 16.10.2014 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il GAS n. 504/2014/I/EFR, al Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema di Decreto recante criteri per la rimodulazione degli incentivi spettanti per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 200kW;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato, con memoria conclusiva, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio in ragione, inter alia , della sopravvenuta sentenza del 15 aprile 2021 (nella causa C-798/18 e C-799/18), con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla normativa nazionale di cui all’art. 26, commi 2 e 3 del d.l. 91/2014, convertito poi dalla legge 116/2014, dichiarandola, per i profili censurati in ricorso, compatibile con la normativa europea.

Ritenuto di dover dichiarare dunque l’improcedibilità del ricorso.

Compensate le spese di lite data la novità delle questioni giuridiche trattate.

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