TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-06-17, n. 202101039
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Pubblicato il 17/06/2021
N. 01039/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2017, proposto da I.Cos. - Impresa Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e F C, con domicilio eletto presso lo studio C C in Bari, via Andrea Da Bari n. 141;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B e A C, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti n. 36;
per l'accertamento e la dichiarazione
di nullità parziale ex art. 1419 c.c. della rinegoziazione del ribasso, ulteriore rispetto a quello offerto in sede di gara, previsto dal contratto quadro del 30.6.2011 n. 8235, e del conseguente diritto di credito in favore della ricorrente società, derivante dall'illegittima rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare, effettuata dopo l'aggiudicazione;e, per l'effetto, per la condanna dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. al pagamento in favore di I.Cos. – Impresa Costruzioni S.r.l., nelle dedotte qualità, della complessiva somma di € 1.451.460,37 o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., e legali sulle somme via via rivalutate (secondo i principi stabiliti da Corte di Cassazione, Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. O C nell'udienza del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con provvedimento dell’Amministratore Unico di AQP del 27.4.2010 n. 53852, era approvato il progetto relativo all’affidamento del contratto quadro per l’esecuzione dei servizi e dei lavori per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie, nonché per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti negli abitati ricadenti nell’Ambito Territoriale n. 10.
Con determinazione a contrattare adottata dallo stesso Amministratore Unico di AQP in data 27.4.2010, n. 54119, si disponeva di autorizzare l’espletamento della gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l’affidamento del contratto-quadro relativo all’esecuzione dei ridetti servizi e lavori negli abitati ricadenti nel suddetto Ambito Territoriale n. 10, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
A seguito di gara, ritualmente esperita, nonché a seguito di negoziazione, con rideterminazione dell’offerta, l’appalto misto di servizi e lavori di che trattasi era aggiudicato all’A.T.I. avente come capogruppo la ricorrente I.Cos, a un prezzo complessivo offerto di euro 14.735.156.13.
Con lettera raccomandata del 2.2.2016, in considerazione della circostanza secondo cui “ la rideterminazione dell’offerta, ove consentita, si tradurrebbe in un’oggettiva alterazione della parità di condizione dei concorrenti, nonché in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche sottese alla immodificabilità della lex specialis, con la conseguenza che il bando perderebbe la sua forza cogente per i soggetti partecipanti, ai quali non è dato interpretare e precisare il senso ed il parametro di quei parametri di gara la cui immutabilità è posta a garanzia di tutti indistintamente i partecipanti ”, la ricorrente chiedeva ad AQP, disapplicati dall’1.6.2011 al 31.12.2015 gli ulteriori ribassi, il pagamento della complessiva somma di euro 5.281.914,72 (somma complessiva dei tre Ambiti Territoriali), oltre gli importi a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
Con nota prot. n. 26822 del 10.3.2016, AQP rigettava la richiesta avanzata dall’impresa in quanto destituita di fondamento, atteso che “ la rinegoziazione del prezzo offerto con il miglior offerente è legittima e non viola la par condicio tra i concorrenti, né tantomeno altera il gioco concorrenziale, a maggior ragione laddove, come nei casi in esame, si versi in ipotesi di contratti stipulati a seguito di procedure negoziate ai sensi dell’art. 221, comma 1, lett. a) del d.lgs. 163/2006 ”.
Insorge la ricorrente, con il ricorso notificato il 12.10.2017 e depositato il 13.11.2017, per chiedere l’accertamento e la dichiarazione della nullità parziale della rinegoziazione del ribasso - ulteriore rispetto a quello offerto in sede di gara - previsto dal contratto-quadro del 30.6.2011 n. 8235, e del conseguente diritto di credito in favore della ricorrente società derivante dell’illegittima rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare dopo l’aggiudicazione;nonché per chiedere la condanna di Acquedotto Pugliese S.p.A. al pagamento in favore di I.COS. – Impresa Costruzioni S.r.l., nelle dedotte qualità, della complessiva somma di € 1.451.460,37 quale importo dovuto per illegittima rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare dopo l’aggiudicazione, fino al 30.6.2015.
Deduce i seguenti motivi di diritto: nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle pattuizioni relative alla rinegoziazione dell’offerta nelle procedure ad evidenza pubblica per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 28 e 31 della Direttiva 2004/18/Ce ratione temporis applicabile, nonché degli artt. 221, comma 1, lett. a) e i), e 222 D.Lgs. n. 163/20063, 41 e 97 Cost., dei principi comunitari e costituzionali di concorrenza e libertà d’iniziativa economica privata e, quindi, dei principi di massima partecipazione, par condicio, trasparenza, imparzialità, pubblicità e buon andamento della P.A.
Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio.
Con atto depositato il 3.5.2021, la ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza del 16 giugno 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del ricorso possono essere compensate tra le parti.