TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2009-12-11, n. 200901629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2009-12-11, n. 200901629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200901629
Data del deposito : 11 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06586/2009 REG.RIC.

N. 01629/2009 REG.ORD.COLL.

N. 06586/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso R.G.n.6586 del 2009, proposto dai Signori On.le O D, nella qualità di candidato per le elezioni europee nella Lista “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani” nella Circoscrizione III-Italia Centrale e di cittadino elettore per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009, dal sig. D B , nella qualità di delegato per le elezioni europee della Lista “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani” nella Circoscrizione III-Italia Centrale e di cittadino elettore per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009,e dai Signori S B e On.l S, quali legali rappresentanti dell’Associazione denominata “Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani”, tutti rappresentati e difesi dall'avv. S C, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Belsiana, 100;


contro

- l’ Ufficio Elettorale Nazionale e l’Ufficio Elettorale Centrale, istituiti entrambi presso la Corte di Cassazione, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione I° Italia Nord Occidentale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione II° Italia Nord Orientale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione III° Italia Centrale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione IV° Italia Meridionale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione V Italia Insulare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- del sig. On.le G U, residente in Olbia (OT), proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualità di candidato nella Lista denominata “Italia dei Valori-Lista Di Pietro” nella Circoscrizione V-Italia insulare, rappresentato e difeso in proprio e dagli avv. Giorgio Carta, Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
- del sig. On.le C M, residente in Vaiano (PO), proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualità di candidato nella Lista denominata “Lega Nord” nella Circoscrizione III-Italia Centrale, non costituito in giudizio;
- del sig. On.le O R , detto T, residente ad Alessandria, proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualità di candidato nella Lista denominata “Lega Nord” nella Circoscrizione I-Italia Nord Occidentale, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
- dell’avv. S V, quale cittadina elettrice e candidata nella lista Lega Nord per la Circoscrizione III Italia Nord Occidentale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi, Pietro Piciocchi, Giampaolo Parodi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Confalonieri, 5;
- dell’ Associazione politica denominata “Lega Nord per l'Indipendenza della Padania”, con sede legale in Milano, via C.Bellerio, n. 41, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t. On.le U B , il quale agisce anche in proprio nella qualità di cittadino elettore, rappresentati e difesi dagli avv. A M, C T H, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Confalonieri, 5;
- dell’ “Italia dei Valori”, in persona del Tesoriere e legale rappresentante p.t., On.le S M, con sede in Milano, via Felice Casati, n. 1/A, rappresentata e difesa dall'avv. S S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via E. Faa' di Bruno, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale delle operazioni del 26.6.2009 dell’Ufficio Elettorale Nazionale istituito presso la Corte Suprema di Cassazione per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009, nella parte in cui non è stato assegnato un seggio alla lista denominato “Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti Italiani nonchè, per quanto necessario, - del verbale dell’Ufficio elettorale Circoscrizionale per l’Italia centrale istituito presso la Corte d’Appello di Roma nella parte nel quale è stato proclamato eletto l’On. U B;
- dell’attestato inviato dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Centrale istituito presso la Corte d’Appello di Roma all’On. U B, con il quale si è provveduto a comunicare l’avvenuta elezione al Parlamento Europeo;
- del verbale dell’Ufficio elettorale Circoscrizionale per l’Italia Insulare istituito presso la Corte d’Appello di Palermo nella parte nel quale è stato proclamato eletto l’On. A D P;
- dell’attestato inviato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Insulare istituito presso la Corte d’Appello di Palermo all’On. A D P, con il quale si è provveduto a comunicare l’avvenuta elezione al Parlamento Europeo;
- del verbale dell’Ufficio elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale nella parte nel quale è stato proclamato eletto l’On. U B;
- dell’attestato inviato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale, con il quale si è provveduto a comunicare l’avvenuta elezione al Parlamento Europeo all’On. U B;
- del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Nazionale istituito presso la Corte di Cassazione con il quale si è dato atto delle rinunce dell’On. U B, dell’On. A D P, dell’On. Leoluca Orlando e delle opzioni per le altre circoscrizioni dell’On. Mario Borghezio, dell’On. Luigi De Magistris e dell’On. Sonia Alfano;
- del Comunicato dell’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione pubblicato nella Serie Generale della G.U. n.158 del 10.7.2009, con il quale è stata resa nota l’elezione dell’On. C M ovvero dell’On. O R, detto T ovvero dell’On. G U,

nonchè per la dichiarazione

dell’avvenuta elezione al Parlamento Europeo nelle elezioni dei membri spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009 dell’On. Prof . O D anziché dell’On. C M ovvero dell’On. O R detto T ovvero dell’On. G U.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Ufficio Elettorale Centrale;

Visti gli atti di intervento dell’avv. S V nonché dell’Associazione politica denominata “Lega Nord per l’indipendenza della Padania”;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’On.le G U;

Visto l’atto di intervento in giudizio dell’Italia dei Valori;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il 1^ Referendario M C e uditi per i ricorrenti l’avv.C, per l’Amministrazione intimata l’Avvocato dello Stato M. Borgo, per l’avv. S V l’avv. Reggio D’Aci per delega dell’avv. L.Manzi, l’avv. G P e l’avv. P P , per la Lega Nord e per l’On.U B l’avv. A.Manzi e l’avv. G P per delega dell’avv. C.Troubetzkoy Hahn , per l’Italia dei Valori l’avv. V D B per delega dell’avv. S.Scicchitano, l’avv. G.Uggias, che si difende in proprio,come specificato nel verbale;

Visti l’art. 134 della Costituzione, l’art.1 della L.cost.9 febbraio 1948, n. 1 e succ. mod., l’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87 e succ. mod.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti rappresentano che in data 1° aprile 2009, con decreto pubblicato nella G.U. del 3.4.2009, il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo da svolgersi nei giorni 6 e 7 giugno 2009. Precedentemente, con la legge 20 febbraio 2009, n.10, è stato modificato il sistema elettorale vigente per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, prevedendosi la ripartizione dei seggi tra le liste che abbiano superato lo sbarramento del 4 per cento, con l’introduzione nell’art. 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il n.1, il successivo n.

1-bis e la sostituzione del n. 2 dello stesso primo comma.

Concluse le votazioni, l’Ufficio Elettorale Nazionale, istituito presso la Corte di Cassazione, ha redatto il verbale delle operazioni individuando le liste che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 4 per cento dei voti validi espressi. Dopo aver rilevato che il totale delle cifre elettorali nazionali conseguite da tutte le liste è stato pari a n. 30.623.840 voti, l’Ufficio ha attestato il 4 per cento di tale cifra pari a 1.224.953,60 corrispondente a 1.224.954, con approssimazione per eccesso all’unità.

L’Ufficio Elettorale Nazionale ha individuato poi, ai sensi del predetto art.21, primo comma, n.1 bis, le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, e poi ha proceduto al riparto dei seggi tra le medesime liste, applicando la disposizione di cui al successivo n. 2 del predetto primo comma :

- ha diviso il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, pari a 26.572.238, per il numero dei seggi da attribuire, pari a 72, ottenendo il quoziente elettorale nazionale, pari dunque a 369.058 (tralasciando la parte frazionaria);

- ha diviso poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risultava contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista;

- i restanti seggi, nella specie 2, sono stati assegnati dall’Ufficio Elettorale Nazionale “alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti” (in particolare, Italia dei Valori-Lista Di Pietro, collegata nella Circoscrizione I – Italia Nord Occidentale alla Lista autonomie Libertè Democratie che aveva ottenuto un resto di 263.494, e Lega Nord, che aveva ottenuto un resto di 173.717).

Lamentano i ricorrenti che l’Ufficio Elettorale Nazionale nel fare detti conteggi non avrebbe tenuto conto della memoria presentata in data 26.6.2009 dall’Associazione “Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani”, sull’applicazione della norma in questione.

In seguito, l’Ufficio Elettorale Nazionale ha provveduto, ai sensi del predetto art.21, primo comma, n. 3, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi attribuiti alle predette liste. A tal fine, l’Ufficio ha anzitutto diviso la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero di seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Ha poi attribuito a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista è risultato contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista ed ha assegnato i seggi non assegnati ad ogni lista con il metodo dei quozienti interi, a favore delle circoscrizioni nelle quali la lista ha conseguito il maggior numero di resti. E così l’Ufficio Elettorale ha assegnato il nono seggio spettante alla “Lega Nord” nella Circoscrizione III-Italia Centrale, con un resto di 186.988 e ha assegnato il settimo seggio spettante all’”Italia dei Valori-Lista Di Pietro”, nella Circoscrizione V-Italia Insulare, con un resto di 186.326.

Con comunicato del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n.158 del 10.7.2009, l’Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione ha infine proclamato gli eletti al Parlamento Europeo. A seguito delle rinunce e opzioni ammesse nella Circoscrizione III-Italia Centrale per la lista “Lega Nord” è stato proclamato eletto l’On. C M (con 2710 preferenze), nella Circoscrizione 1 – Italia Nord Occidentale, per la lista “Lega Nord” è stato proclamato eletto l’On. O R , detto T (con 14.390 preferenze), nella Circoscrizione V – Italia Insulare per la lista “Italia dei Valori-Lista Di Pietro” è stato proclamato eletto l’On. G U (con 17.476 preferenze).

Ne è derivato che alla lista “Partito della Rifondazione Comunista-SinistraEuropea- Partito dei Comunisti Italiani”, odierna ricorrente, nonché alla lista “Sinistra e Libertà-Federazione dei Verdi” non sono stati assegnati seggi, pur avendo le stesse avuto candidati maggiormente votati rispetto a coloro che hanno beneficiato dell’assegnazione dei due seggi residuati dopo l’assegnazione dei seggi “a quoziente pieno”.

Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, con ricorso proposto a questo Tribunale amministrativo regionale, deducendo le seguenti censure: 1) Erronea e illegittima applicazione degli artt. 21 e 22 della Legge n. 18 del 1979, così come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, irragionevolezza, illogicità, carente, assente e/o erronea motivazione, vessatorietà, disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza, ingiustizia manifesta, assenza del presupposto, difetto di istruttoria: in particolare, non sarebbe stata correttamente applicata la norma di cui all’ultimo periodo della norma recata dall’art.21, primo comma, n. 2, della citata legge n. 18 del 1979 e succ. mod., il quale prevede che “si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale”. Questa disposizione imporrebbe di considerare, nell’assegnazione dei seggi che rimangono ancora da attribuire dopo che si è divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, non solo le liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, ma anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno partecipato all’attribuzione dei seggi non avendo raggiunto il quoziente elettorale nazionale: ossia delle liste che non hanno conseguito sul piano nazionale il 4 per cento dei voti validi e non hanno dunque partecipato all’assegnazione dei seggi a coefficiente c.d. pieno.

Secondo i ricorrenti l’intenzione del legislatore sarebbe quella di prevedere un meccanismo tale da consentire a quelle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4 per cento un diritto di tribuna, consentendo alle stesse di partecipare all’assegnazione di quei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti.

Ciò si evincerebbe anche dal comunicato del Ministero dell’Interno del 24.2.2009 che, nell’annunciare l’entrata in vigore del quoziente elettorale del 4 per cento, ha segnalato che in virtù di tale sbarramento sono individuate “le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi “, ma pure che “si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale”.

Inoltre, secondo i ricorrenti la circostanza per la quale la norma ammetterebbe al riparto dei seggi residui da attribuire con i resti anche le liste che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi risulterebbe confermata,“a contrario”, dai lavori preparatori della legge 20 febbario 2009, n. 10 e, in particolare dalla relazione accompagnatoria all’A.S. n. 1360-A, disegno di legge di approvazione delle modifiche alla legge n. 18 del 1979. Secondo detta relazione, in assenza dell’ultimo periodo, vi sarebbe il rischio di ritenere escluse dall’assegnazione dei resti anche liste che avessero superato lo sbarramento, ma che non avessero raggiunto il quoziente elettorale nazionale, che in quel caso sarebbe superiore al 4 per cento: caso, questo, che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il numero dei seggi spettanti all’Italia - non fissato per legge e determinato sulla base di un rinvio alle competenti fonti europee - scendesse al di sotto delle venticinque unità.

Ma in realtà, secondo i ricorrenti, il legislatore, al momento dell’approvazione della norma, non può non aver tenuto conto del numero dei seggi spettanti all’Italia;
e anche del fatto che a regime, sulla base del Trattato di Lisbona, detto numero sarà pari a 73.

Quindi la lettura data dai relatori della legge apparirebbe slegata sia dalla realtà che dalla lettera della norma. Secondo i ricorrenti, occorrerebbe far riferimento al significato proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore: ove esso avesse voluto escludere le suddette liste dall’assegnazione dei seggi restanti con il meccanismo dei maggiori resti, lo avrebbe potuto fare esplicitamente, non inserendo tale ultimo periodo nella disposizione in questione.

L’interpretazione accolta dai ricorrenti intende rispondere anche a principi di ragionevolezza ed equità, nonché al criterio della “non ridondanza”, che impone di evitare - fino ai limiti del possibile - di intendere come inutili le parole impiegate dal legislatore.

2) Profili di manifesta illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione Italiana: l’introduzione di una soglia di sbarramento del 4 per cento che impedirebbe ad ogni lista che non ha raggiunto tale limite la possibilità di ottenere degli eletti, seppure solo per attribuire loro di ottenere un diritto di tribuna, presenterebbe profili di manifesta illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 48 e 49 della Cost.. Infatti, una soglia di sbarramento così alta, non mitigata dall’introduzione di un c.d. diritto di tribuna, finirebbe per non dare alcun valore ai voti di milioni di elettori, che in tal modo non potrebbero concorrere con metodo democratico a determinare la politica italiana, ai sensi dell’art.49 della Cost., con la conseguenza che la norma per superare lo scoglio dell’illegittimità costituzionale dovrebbe essere interpretata nel senso proposto dai ricorrenti, con la conseguente assegnazione dell’ultimo seggio attribuito con i resti nelle circoscrizioni III-Italia Centrale ovvero I-Italia Nord Occidentale e V-Italia Insulare.

Concludono con la richiesta di annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e la proclamazione del candidato On. O D in sostituzione del candidato On. C M, ovvero dell’On. O R, detto T ovvero dell’On. G U.

Hanno proposto analoghi atti di intervento ad opponendum l’avv. S V, elettrice candidata nella Lista Lega Nord alle predette elezioni europee, nonché l’Associazione politica “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania”;
in particolare, la prima ha rappresentato di aver proposto parallelo gravame a questo Tribunale avverso gli atti con cui l’Ufficio Elettorale Nazionale ha attribuito il seggio spettante alla lista “Lega Nord” nella circoscrizione III Italia Centrale all’On.. M, secondo non eletto della Lista, proclamandolo eletto, per effetto dell’esercizio di opzione dell’On. Borghezio. Tale circostanza avrebbe impedito alla ricorrente di potere confidare nell’esercizio del diritto di opzione per l’elezione nella Circoscrizione III da parte dell’On. Borghezio, collocandosi in posizione utile per essere eletta in surrogazione nella Circoscrizione I, nella quale ella in seguito alla rinuncia dell’On. Bossi, era risultata prima dei non eletti, ovvero di poter beneficiare in caso di inerzia dell’On. Borghezio rispetto all’esercizio dell’opzione, dell’eventuale sorteggio favorevole previsto dall’art.41, primo comma, secondo periodo della legge n. 18 del 1979. Gli intervenienti evidenziano che la situazione in cui versa la Lista istante sarebbe completamente diversa da quella evocata dalla norma citata che si riferisce alle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale, sul presupposto che - a seguito dell’introduzione dello sbarramento del 4 per cento – esse abbiano superato tale soglia integrando così la condizione principale per l’ammissione al riparto dei seggi. La lista in questione pur avendo superato il quoziente elettorale nazionale (pari a 369.058), avrebbe tuttavia ottenuto un numero di voti inferiore al 4 per cento di quelli validi. Inoltre, precisa l’interveniente che la disposizione evocata non sarebbe stata inserita dal legislatore elettorale del 2009, contestualmente alla clausola di sbarramento, risultando già presente nella legge n. 18 del 1979. Essa in seguito all’introduzione della soglia di sbarramento presenterebbe una diversa e più ridotta portata. Infine, nel replicare agli asseriti profili di incostituzionalità sollevati, l’interveniente ha evidenziato che l’introduzione della clausola di sbarramento non rappresenterebbe una scelta irragionevole, in quanto volta a rafforzare la stabilità delle maggioranze parlamentari e del potere esecutivo evitando eccessive frammentazioni.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno-Ufficio Elettorale Centrale eccependo il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo, trattandosi di organo straordinario e temporaneo che si scioglie subito dopo la proclamazione degli eletti esaurendo la propria funzione, mentre l’unica legittimata passiva è l’Amministrazione interessata.

Si è costituito in giudizio l’avv.G U, in proprio, per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure attoree eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dei ricorrenti atteso che la lista ricorrente non avrebbe diritto ad alcun seggio in quanto avrebbe ottenuto una cifra elettorale nazionale superiore al quoziente elettorale nazionale pari a 369.058, non sussistendo così i presupposti per l’applicazione della disposizione invocata. La lista non ha conseguito il 4 per cento dei voti validi e, pertanto, sarebbe stata correttamente esclusa dal riparto dei seggi. Lamenta il controinteressato che parte avversa sembrerebbe sovrapporre la nozione di quoziente elettorale nazionale con la nozione di soglia di sbarramento, mentre si tratterebbe di concetti giuridicamente e matematicamente distinti. Inoltre, il legislatore elettorale del 2009 non avrebbe inteso riconoscere alcun diritto di tribuna, ma pur introducendo la soglia dello sbarramento del 4 per cento avrebbe mantenuto invariata la norma di chiusura nella sua formulazione originaria, e cioè che costituiscono “resto” anche i voti delle liste che non hanno raggiunto almeno una volta il quoziente elettorale nazionale.

Con atto ritualmente notificato l’ “Italia dei Valori” è intervenuta in giudizio, sostenendo la legittimità della clausola dello sbarramento nella ripartizione dei seggi introdotta dalla legge n. 10 del 2009 e ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con memoria conclusionale i ricorrenti hanno ribadito le proprie posizioni riguardo la illegittimità degli atti impugnati e la richiesta di annullamento degli stessi insistendo sugli asseriti profili di incostituzionalità dell’art. 21 della legge n. 18 del 1979.

All’udienza pubblica del 22 ottobre 2009, dopo la discussione la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare, ai fini della decisione, il quadro normativo che regola la materia ponendo l’attenzione sulla prospettata questione di legittimità costituzionale avanzata dai ricorrenti, in relazione all’art.21 della legge n. 18 del 1979, con particolare riferimento agli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione.

1.1. Al riguardo, occorre richiamare la pregiudiziale disciplina comunitaria e, nello specifico,la Decisione del Consiglio 76/787/CECA/CEE/EURATOM del 20.9.76, che all’art.189 stabilisce che “Il Parlamento europeo, composto da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita poteri che gli sono attribuiti dal presente Trattato” e all’art. 190 prevede che “I rappresentanti al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:…(…).il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un’adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità…”.

La materia elettorale europea è stata disciplinata a livello nazionale con la legge n. 18 del 1979, la quale dispone all’art. 1 che “i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22”, e all’art. 2 prevede che “Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A….Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

Il successivo art. 21 della citata legge n. 18 del 1979 prevede il computo dei voti e il riparto dei seggi secondo il seguente schema seguito dall’Ufficio Elettorale Nazionale, il quale, compiuto lo scrutinio:

a) riceve gli estratti dei verbali degli uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti circoscrizioni;

b) sulla base di tali atti, procede a determinare la cifra nazionale di ciascuna lista, ottenuta dalla somma dei voti validi conseguiti da ciascuna lista su tutto il territorio nazionale;

c) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

d) procede al riparto dei seggi tra le liste che abbiano superato la soglia del 4 per cento in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale;
il quoziente nazionale così ottenuto,di cui si tralascia l’eventuale parte frazionaria indica, in buona sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio;

e) infine, per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, provvede a dividere la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (cioè la suddetta somma dei voti ottenuti da ogni lista) per tale quoziente elettorale nazionale;

f) attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista (assegnazione dei seggi a quoziente intero);

g) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista si procede alla distribuzione successiva nelle singole circoscrizioni. A tal fine:

- si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando così il quoziente elettorale di lista;

- si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero;
i seggi che eventualmente rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il più alto numero di voti;
si ricorre al sorteggio nell’ipotesi di ulteriore parità;

- se in una circoscrizione ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e di procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base del secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti di lista nelle circoscrizioni per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Il richiamato art. 21 della legge n. 18 del 1979 ha subìto delle modificazioni e integrazioni per effetto della legge 20 febbraio 2009, n. 10, che ha aggiunto il n.

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