TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-03-23, n. 201200205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-03-23, n. 201200205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200205
Data del deposito : 23 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01003/2011 REG.RIC.

N. 00205/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01003/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2011, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento

OTTEMPERANZA DECRETO EQUA RIPARAZIONE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona 20.4.2010 RG n. 733/2008, depositato in Cancelleria il 28.5.2010, relativamente al quale non risulta essere stato proposto ricorso per Cassazione nonostante l’intervenuta notifica in data 15.6.2010 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;

Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 7.500,00 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001).

In data 31.3.2011 veniva altresì notificato l’atto di precetto presso la sede del Ministero intimato, ma ciononostante il ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditore.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio, per cui non conoscendo l’effettivo stato della procedura di pagamento, veniva disposta istruttoria con ordinanza 13.1.2012 n. 20.

Con nota prot. 24895/2012, l’ufficio competente riferiva di aver preso in esame il decreto in oggetto ma di non aver ancora effettuato la liquidazione a causa della insufficienza di risorse disponibili e in considerazione del rilevante numero di decreti, anche più remoti, ai quali dover dare esecuzione.

A giudizio del Collegio le suddette giustificazioni non possono essere condivise, poiché, anche qualora il capitolo di spesa non presenti somme sufficienti, sussiste comunque l’obbligo di avviare in tempo utile il procedimento di variazione di bilancio per lo stanziamento di ulteriori risorse, pena vanificare del tutto l’obbligo assunto dallo Stato italiano per la equa riparazione.

Sussistono quindi tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle seguenti somme:

a) sorte capitale recata dal decreto n. 733/2008;

b) interessi legali su tale somma, dalla data di pubblicazione del predetto decreto e fino al saldo;

c) spese, diritti, onorari (oltre ad accessori di legge) liquidati nel decreto n. 733/2008;

d) spese del presente giudizio, che il Tribunale ritiene equo liquidare in complessive € 800,00 (ottocento), a titolo di onorario, diritti e spese, oltre ad IVA, CPA e al recupero del contributo unificato come per legge.

Viene di conseguenza assegnato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il termine di giorni sessanta dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché provveda al pagamento delle somme di cui sopra. In caso di insufficiente disponibilità di risorse sul corrispondente capitolo di spesa, dovrà immediatamente essere avviato il procedimento di variazione di bilancio per l’assegnazione di un ulteriore somme, da concludersi entro sessanta giorni. Tutti gli uffici coinvolti in tale procedimento dovranno fornire la necessaria collaborazione.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X (Equa Riparazione per i processi davanti ai TAR), presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale - Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, il quale provvederà, nei successivi centoventi giorni, ad adottare in luogo dell’Amministrazione intimata e delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, i provvedimenti necessari per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati.

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