TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-03-31, n. 202103880
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 31/03/2021
N. 03880/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06567/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2011, proposto da
Cooperativa Sociale Elcas Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M R e dall’avvocato P P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 5 maggio 20111, di diniego della richiesta di ammissione al beneficio fiscale previsto al punto 13 della tabella "A" allegata al decreto legislativo n. 504/1995;
di tutti gli atti presupposti, successivi e correlati.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 febbraio 2021, celebratasi da remoto, R V siccome specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La cooperativa ricorrente, nella qualitas di ONLUS di diritto a mutualità prevalente espletante l’attività di trasporto a mezzo ambulanza – in allora con convenzioni in essere con l’IRST di Mldola e l’AUSL di Cesena, oltre che soddisfacendo richieste di privati- con nota del 9 gennaio 2009 chiedeva alla resistente Agenzia di “ ottenere l’agevolazione prevista per l’acquisto dei carburanti consumati per l’azionamento delle ambulanze, al punto 13 della tabella “A” allegata ” al d.lgs. 504/95.
1.1. Con atto del 5 maggio 2011 l’Agenzia delle Dogane rigettava la istanza di ammissione al beneficio fiscale de quo agitur , stante: i) la carenza del requisito contemplato all’art. 2 DM 31.12.1993, a mente del quale l’agevolazione spetta a enti con personalità giuridica o iscritti nei registri ex art. 12 c.c., ovvero iscritti nel registro ex lege 266/91 (legge quadro sul volontariato); ii ) lo svolgimento da parte della cooperativa istante, in guisa preponderante, di “ulteriori servizi” di carattere economico e commerciale, con finalità lucrativa, finalizzati altresì a garantire continuità lavorativa e retributiva ai soci, secondo criteri e modalità di impresa.
1.2. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva avanti questo TAR la cooperativa ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- eccesso di potere per carenza di presupposto – falsa applicazione art. 1, comma 2, DM 31.12.1993 per carenza di motivazione – violazione art. 3 l. 241/90, atteso che la cooperativa ricorrente sarebbe dotata di personalità giuridica, siccome richiesto dal DM in epigrafe individuato;
- eccesso di potere per carenza di presupposto, per falsa applicazione artt. 2, 3, 6 l. 266/91, per carenza di motivazione – violazione art. 3 l. 241/90, stante l’espletamento da parte di essa ONLUS di attività socio sanitaria ex lege 381/91 (art, 1, comma 1, lett. a)), avvalendosi del lavoro prevalente dei propri soci-lavoratori a’ sensi dell’art. 2512 c.c., con scopo mutualistico e non lucrativo;in ogni caso, l’art. 3, comma 4, l. 266/91 (legge sul volontariato) consentirebbe alle stesse organizzazioni di volontariato -ad onta di quanto rimarcato nel gravato diniego- la costituzione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo “ nei limiti necessari al regolare funzionamento o occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolte ”;
- violazione art. 97 Cost. e dovere di imparzialità e buon andamento proprio della P.A. - eccesso di potere per illogicità, ingiustizia grave e manifesta, carenza di presupposto, carenza di istruttoria e motivazione – eccesso di potere per contraddittorietà e per falsa applicazione artt. 2, 3, 6 l. 266/91, per carenza di motivazione – violazione art. 3 l. 241/90, attesa la natura preponderante della attività di trasporto a mezzo ambulanza, da cui riverrebbe alla cooperativa la quasi totalità dei compensi ricevuti;né la percezione di “ un minimo compenso per le operazioni svolte ” varrebbe ad escludere il fine mutualistico e solidale;in ogni caso le attività elencate nello statuto sarebbero riconducibili alla dictio “ assistenza ” di cui al DM 31.12.1993;irrilevante, ai fini che ne occupano, sarebbe anche la presenza di lavoratori dipendenti, ciò che contraddistinguerebbe anche l’azione della Croce Rossa Italiana che, per contro e a differenza della ricorrente, sarebbe stata ammesso al beneficio fiscale per cui è causa.
1.3. Si costituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che rimarcava dapprincipio la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, concludendo in ogni caso per il suo rigetto, in quanto infondato.
1.4. Illustrata la posizione della parte ricorrente con ulteriori scritti difensivi la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2021, tenutasi da remoto.
DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2.1. Vanno, in via liminare, riportate in appresso le prescrizioni costituenti l’ordito normativo che governa la fattispecie che ne occupa, per cui:
- “ Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista ” (art. 24 d.lgs. 504/95, recante disposizione in tema di “ impieghi agevolati ”);
- alla Tabella A, punto 13, è così dato leggere “ Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria ” (nei limiti e con le modalità, indi, stabiliti con apposito regolamento ministeriale);
- “ L'agevolazione (…) compete agli enti istituiti per l'attività di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e dei feriti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di cui all'art. 12 del codice civile o ai sensi delle disposizioni regionali emanate in attuazione della delega contenuta nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In mancanza di detto riconoscimento l'ente privato deve dimostrare di essere iscritto nei registri istituiti dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ” (art. 1, comma 2, DM 31.12.1993);
- “ Gli enti di cui al comma 2 dell'art. 1, per essere ammessi all'agevolazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, devono presentare, tramite l'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, apposita istanza contenente la propria denominazione, la sede legale ed il codice fiscale e la specie dell'attività svolta ” (art. 2 DM 31 dicembre 1993).
2.2. Ora, la gravata determinazione è stata adottata dall’Amministrazione nell’esercizio –negativo- della potestas di certazione dei presupposti per la ammissione ad un beneficio fiscale.
2.2.1. La istanza in allora presentata dalla ricorrente, invero, era giustappunto funzionale:
- all’ottenimento del decreto di ammissione al privilegium che ne occupa;
- al consequenziale riconoscimento di uno status particolare, “abilitante” in continuum alla fruizione della facilitazione fiscale per i carburanti consumati per l’azionamento della ambulanze.
2.2.2. La successiva attività posta in essere dal soggetto cui detto peculiare status tributario viene attribuito, invera una operazione meramente materiale, ovvero contabile, pel tramite della quale periodicamente –su base trimestrale- viene indicata e verificata la effettiva quantità di carburante consumato ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare della agevolazione (artt. 3 e 4 DM 31.12.1993).
2.3. E’ l’atto gravato, di diniego della agevolazione richiesta, che solo vale ad incidere sulla effettiva latitudine della obbligazione tributaria gravante in capo alla ricorrente società, ciò che vale a ricondurre la controversia che ne occupa nell’alveo di quelle generalmente demandate alla cognitio del Giudice tributario, atteso che:
- “ appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio ” (art. 2 d.lgs. 504/92);
- “ il ricorso può essere proposto avverso (…) h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari ” (art. 19 d.lgs. 504/92, rubricato “ atti impugnabili e oggetto del ricorso ”).
2.4. I motivi posti a fondamento del gravame, id est la causa petendi o petitum sostanziale della domanda caducatoria de qua agitur , sono giustappunto funzionali:
- a contestare il mancato riconoscimento della invocata agevolazione;
-a sollecitare la giudiziale certazione dell’effettivo presupposto ex lege contemplato per il riconoscimento di tale beneficio;
- allo scrutinio della effettiva misura dell’ an e del quantum debeatur a titolo di tributo.
2.5. In claris non fit interpretatio .
2.5.1. Siccome reiteratamente affermato dalla Corte Suprema, l'art. 2 del d.lgs. 546/92, configura la giurisdizione tributaria come giurisdizione esclusiva a carattere generale ( ex multis Cass., sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 17010 e 11 maggio 2012, n. 7344), ciò che vale financo a giustificare la interpretazione estensiva del “catalogo” degli atti impugnabili avanti il Giudice tributario ex art. 19 d.lgs. 504/92;di qui la “ ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti dell’Amministrazione e rapporto tributario, nel senso che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere sul rapporto tributario, dovendosi ritenere possibile una interpretazione non solo estensiva ed anche analogica della categoria degli atti impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ” (Cass. 7344/2012).
2.5.2. A fortiori , indi, va riconosciuta la potestas iudicandi del Giudice tributario nella fattispecie de qua , vertendosi giustappunto in tema di impugnazione di un atto espressamente enumerato all’art. 19, comma 1, lett. h) d.lgs. 58/98, e indubitabilmente incidente sullo specifico rapporto tributario intercorrente tra la ricorrente società e l’Agenzia resistente (cfr., in fattispecie analoghe, relative ad agevolazioni ex art. 24 d.lgs. 504/95, TAR Friuli Venezia Giulia, 22 luglio 2020, n. 283;TAR Umbria, 27 luglio 2020, n. 339;TAR Lazio, 31/2011).
2.6. Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice tributario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute.
2.7. Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alla natura della pronunzia che la definisce - e tenuto conto, altresì, della erronea indicazione apposta dalla Amministrazione in calce al provvedimento relativamente alla Autorità giudiziaria a conoscere di esso provvedimento - inducono a compensare inter partes le spese di lite.