TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-01-21, n. 202000761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-01-21, n. 202000761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000761
Data del deposito : 21 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2020

N. 00761/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04755/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4755 del 2019, proposto da-OMISSIS--OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V A, F C, M D L, M L, P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, viale Parioli 180;



contro

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M G De G P, G R, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M G De G P in Roma, via G.B. Martini 3;



per l'annullamento, previa sospensione

del “Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob”, adottato con Delibera Consob -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (s.m.i.), con particolare riferimento all'art. 8, comma 5;

del “Regolamento organizzazione e funzionamento”, adottato con Delibera Consob -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (s.m.i.), con particolare riferimento agli art. 10 e 12.

nonché per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità derivata e conseguente delle Deliberazioni sanzionatorie di Consob n.-OMISSIS-del -OMISSIS-e -OMISSIS-del -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Vista le istanze dell’Amministrazione presentate con la memoria in data 25 novembre 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il presente ricorso, notificato il 19 aprile 2019 e depositato il 19 aprile 2019, la Società indicata in epigrafe impugna il “Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob” adottato con Delibera Consob -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (s.m.i.), con particolare riferimento all’art. 8, comma 5 e il “Regolamento organizzazione e funzionamento” adottato con Delibera Consob -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (s.m.i.), con particolare riferimento agli art. 10 e 12 e chiedeva l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità derivata e conseguente delle Deliberazioni sanzionatorie di Consob n. -OMISSIS-del -OMISSIS-e -OMISSIS-del -OMISSIS-.

La ricorrente precisa di agire nella qualità di destinataria delle Deliberazioni sanzionatorie di Consob n.-OMISSIS-del -OMISSIS-e n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, entrambe recanti l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi dell’art.26 del d.lgs. n.39/2010, ragione per cui aveva avanzato a Consob istanze di accesso ex lege n. 241/1990 in data 30 ottobre 2018, quanto alla prima sanzione, e in data 20 novembre 2018, quanto alla seconda.

Avverso i predetti provvedimenti sanzionatori, la società istante ha proposto ricorso in opposizione (ex art. 195, comma 4^, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, “T.u.f.”) innanzi alla Corte d’Appello di Milano, le cui udienze, come riportato nella memoria dell’Amministrazione depositata l’8 novembre 2019, si terranno rispettivamente il 19 febbraio (con riferimento alla delibera n. -OMISSIS-) ed il 25 marzo 2020 (con riferimento alla delibera n. -OMISSIS-).

In entrambi i casi, la società ricorrente, segnalata la ricezione del singolo provvedimento sanzionatorio, ha chiesto:

- “di poter esercitare, presso gli uffici dell’Autorità, il diritto di accesso a e di estrazione di tutti i documenti e gli (nessun escluso) atti relativi al detto procedimento sanzionatorio (fase istruttoria e fase decisoria comprese)”,

- precisando che “(…) con l’espressione ‘documenti’ si intendono. esemplificativamente, note, lettere, missive, altra corrispondenza, e-mail, memorandum, bozze, appunti, pareri, memorie, promemoria, relazioni, comunicazioni di servizio, verbali, relazioni preliminari ispettive e delle divisioni competenti, nonché altri materiali di corrispondente natura relativi a tutti i documenti testé elencati, anche istruttori o infraprocedimentali, tutti comunque predisposti dall’Autorità (ovvero anche dei propri Uffici) o formati da terzi e comunque acquisti e/o utilizzati da codesta Spett.le Commissione, compresi tutti quelli richiamati nei predetti documenti”.

L’Amministrazione ha riscontrato le richieste della parte ricorrente con note del 19-20 dicembre 2018, nelle quali ha comunicato, tra l’altro, che i verbali delle sedute della Commissione in cui erano state discusse le relative pratiche erano ancora in fase di predisposizione e che sarebbero stati trasmessi non appena possibile.

La parte istante ha proposto i ricorsi ex art. 116 C.P.A., notificati il -OMISSIS-(R.G. n.-OMISSIS-- -OMISSIS-), al fine di reperire i dati documentali richiesti con le note citate.

Essendo stato consentito l’accesso a taluni dei documenti oggetto delle richieste citate e dei ricorsi al giudice amministrativo proposti ex art. 116 C.P.A. nelle more della trattazione del ricorso sull’accesso agli atti e a seguito di una serie di rinvii richiesti dalle parti, con la sentenza n. -OMISSIS-, relativa alla Delibera n. -OMISSIS-/2018, la Sezione ha dichiarato, in parte, la cessazione della materia del contendere, ritenendo soddisfatto l’interesse della ricorrente con riferimento agli estratti dei verbali delle sedute della Commissione ostesi nel corso del giudizio; per il resto, ha respinto il ricorso proposto, avendo accertato l’infondatezza delle ulteriori richieste formulate dalla medesima ricorrente.

Con la sentenza n. -OMISSIS-, relativa alla Delibera n. -OMISSIS-/2018, il Tribunale ha: rilevato, in parte, la cessazione della materia del contendere, per ciò che attiene agli estratti dei verbali che sono stati ostesi a parte ricorrente nel corso del giudizio; respinto, per il resto, il ricorso, salvo il riconoscimento del diritto della istante di accedere a tre note interne di trasmissione di documentazione tra Uffici (poi effettivamente ostese dall’Amministrazione, in adempimento della decisione, con la nota del 30 aprile 2019).

Con distinti ricorsi notificati all’Amministrazione in data 6 maggio 2019, la ricorrente ha interposto appello al Consiglio di Stato avverso entrambe le menzionate sentenze di I grado, nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-.

Con le sentenze nn.-OMISSIS-e -OMISSIS- del -OMISSIS-i ricorsi sono stati accolti con limitato riguardo alla disclosure , richiesta dalla società, dei nominativi dei componenti il Collegio partecipanti alla seduta.

In particolare, è stato disposto che l’Amministrazione debba “consentire l’accesso a -OMISSIS- ai verbali delle sedute nelle quali si è trattato il procedimento sanzionatorio a carico di -OMISSIS-, anche con riferimento alle parti “omissate” recanti i nominativi dei Commissari partecipanti alle sedute stesse”.

Per il resto, le decisioni della Sezione sono state confermate dal Consiglio di Stato (in particolare per ciò che attiene alle parti dei verbali che riguardano l’audizione di un funzionario dell’Autorità, alla documentazione afferente alle ragioni che hanno indotto un Commissario ad astenersi dal partecipare alla decisione ed alla votazione, alla consegna delle bozze dei verbali - considerato che le stesse non rivestono la qualità di documento amministrativo accessibile, né interno endoprocedimentale ovvero preparatorio dei verbali – ed, infine, al cd. “minutaggio” delle sedute di Commissione).

Come più sopra precisato, con il ricorso in epigrafe, la parte istante – nella qualità di destinataria delle due sopramenzionate Delibere sanzionatorie – ha chiesto al Giudice amministrativo di annullare il Regolamento Consob sul Procedimento Sanzionatorio (adottato con Delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e s.m.i.), «con particolare riferimento all’art. 8, comma 5», nonché il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento della Consob (adottato con Delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e s.m.i.), «con particolare riferimento agli artt. 10 e 12», e per l’accertamento della conseguente invalidità derivata dei citati provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie.

In particolare la ricorrente si duole per:

I. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Violazione ed errata applicazione dell’art.24, commi 1 e 3 della legge n.262/2005 e dell’art.195, comma 2, TUF. Violazione ed errata applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del diritto di difesa. In particolare la censura della ricorrente si appunta sulla

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