TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-05-31, n. 202106407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-05-31, n. 202106407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106407
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 06407/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10953/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10953 del 2011, proposto da:
A R, G A, A S, Cesare Dell'Aquila e D D V, rappresentati e difesi dagli avv.ti E S D e S S D, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della nota prot. n. MD_E23499/1-C6/5734/5.7.14/5 del 10 aprile 2008 e della nota prot. n. 920 del 27 marzo 2008, diramate rispettivamente dal Comando Logistico e dallo Stato Maggiore dell'Esercito, aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 40 legge 24 dicembre 1986 n. 958 (premio di congedamento) al personale volontario in ferma breve vincitore di concorso per l'immissione delle carriere iniziali di forze di polizia ad ordinamento civile e militare posto in congedo alla data

del 31 dicembre 2007;

- della nota prot. n.

MDGMIL IV SGD

0123562 del 4 marzo 2008, richiamata nella prefata nota prot. n. MD_E23499/1-C6/5734/5.7.14/5, diramata dalla Direzione Generale per il Personale Militare, avente ad oggetto premio di congedamento relativo al personale volontario in ferma breve da immettere nelle carriere iniziali di forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nelle FF.AA. e nelle Amministrazioni di cui all'art. 1 del DPR 322/1997;

- di ogni ulteriore atto amministrativo comunque configgente con l’accertamento del diritto di cui innanzi, ivi incluse le determinazioni a mezzo delle quali l’Amministrazione militare ha revocato la liquidazione del premio di congedamento e ordinato la restituzione delle somme erogate per il predetto titolo in favore dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell'udienza straordinaria del 21 maggio 2021, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti premettono di aver vinto tutti il concorso indetto con decreto del 4 giugno 2002 per l'accesso al servizio volontario in ferma triennale con possibilità di immissione, al termine della ferma volontaria, nella carriera iniziale della Polizia di Stato.

Tuttavia, terminato il servizio in ferma volontaria prefissata, i ricorrenti sono stati posti in congedo illimitato con decorrenza dal 31 dicembre 2007, non avendo la Polizia di Stato proceduto ad alcun incorporamento all'esito del predetto servizio.

In conformità a quanto previsto dall'art. 20 del bando di arruolamento, l'ente di appartenenza ha provveduto a liquidare in favore dei ricorrenti il "premio di congedamento" di cui all'art. 40 L. 24 dicembre 1986 n. 958.

Alcuni mesi dopo il congedo i ricorrenti sono stati chiamati per l'arruolamento nel Corpo della Polizia di Stato e agli stessi è stato revocato il premio di congedamento già percepito ed è stata ordinata la restituzione delle somme a tale titolo già liquidate;
ciò sulla base della circolare n. 920 dello Stato Maggiore dell'Esercito e di altra recante il n. MD E23499/1-C6/5734/5.7.14/5 del 10 aprile 2008 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito, nonché della circolare prot. n.

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