TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-03-31, n. 201102831
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Testo completo
N. 02831/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06365/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6365 del 1996, proposto da:
F B, C T, A S, F R, A A, O M, I P, P P, V G, M M, A F, D S, R S, M P, M S, P F, O C, P S, Francesco D’Angelo, A D P, P R, G S M B, O C, D L, C L, A B, C C, G B, P A, G L, P P, G D N, B T, R A, G Z G, A S, L m, Giulio Rodilossi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario D'Ottavi e Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Banco di Santo Spirito, 48
contro
Ministero dell'interno,in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-D/R1 del 1.9.1995 con cui è stato disposto l’inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato a decorrere dal 1.9.1995, limitatamente alla parte in cui l’inquadramento ai fini giuridici ed economici risulta essere illegittimo per le proposte censure, e per quanto occorra, del decreto legislativo n. 197 del 1995.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010, il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto (n. 6365/1996) i ricorrenti tutti nominativamente in epigrafe indicati hanno adito l’intestato Tribunale chiedendo l’annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato, in data 1.9.1995, con cui è stato disposto il loro inquadramento nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza in pari data.
2. Riferiscono che in attuazione della legge delega n. 216 del 1992 con decreto legislativo n. 197 del 1995 si è provveduto al riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato.
In particolare, si è provveduto, per quel che concerne il ruolo dei sovrintendenti, alla soppressione della qualifica di sovrintendente principale, nonché alla eliminazione della ripartizione delle specifiche mansioni corrispondenti alla funzione di sovrintendente ,con susseguente indicazione di mansioni riferibili a tutto il personale appartenente a detto ruolo.
E’ stato disposto, altresì, che il personale alla data di entrata in vigore del decreto delegato appartenente alla qualifica di sovrintendente capo o sovrintendente principale venisse inquadrato nell’unica qualifica di ispettore capo di un ruolo ad esaurimento.
3. Espongono, in particolare, i ricorrenti che l’art. 15 del decreto legislativo n. 197/1995 ha introdotto un sistema di progressione di carriera per l’accesso ai ruoli superiori a quello degli ispettori più articolato e con previsione di