TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-03-31, n. 201102831

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-03-31, n. 201102831
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102831
Data del deposito : 31 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06365/1996 REG.RIC.

N. 02831/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06365/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6365 del 1996, proposto da:
F B, C T, A S, F R, A A, O M, I P, P P, V G, M M, A F, D S, R S, M P, M S, P F, O C, P S, Francesco D’Angelo, A D P, P R, G S M B, O C, D L, C L, A B, C C, G B, P A, G L, P P, G D N, B T, R A, G Z G, A S, L m, Giulio Rodilossi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario D'Ottavi e Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Banco di Santo Spirito, 48



contro

Ministero dell'interno,in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-D/R1 del 1.9.1995 con cui è stato disposto l’inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato a decorrere dal 1.9.1995, limitatamente alla parte in cui l’inquadramento ai fini giuridici ed economici risulta essere illegittimo per le proposte censure, e per quanto occorra, del decreto legislativo n. 197 del 1995.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010, il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con atto (n. 6365/1996) i ricorrenti tutti nominativamente in epigrafe indicati hanno adito l’intestato Tribunale chiedendo l’annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato, in data 1.9.1995, con cui è stato disposto il loro inquadramento nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza in pari data.

2. Riferiscono che in attuazione della legge delega n. 216 del 1992 con decreto legislativo n. 197 del 1995 si è provveduto al riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato.

In particolare, si è provveduto, per quel che concerne il ruolo dei sovrintendenti, alla soppressione della qualifica di sovrintendente principale, nonché alla eliminazione della ripartizione delle specifiche mansioni corrispondenti alla funzione di sovrintendente ,con susseguente indicazione di mansioni riferibili a tutto il personale appartenente a detto ruolo.

E’ stato disposto, altresì, che il personale alla data di entrata in vigore del decreto delegato appartenente alla qualifica di sovrintendente capo o sovrintendente principale venisse inquadrato nell’unica qualifica di ispettore capo di un ruolo ad esaurimento.

3. Espongono, in particolare, i ricorrenti che l’art. 15 del decreto legislativo n. 197/1995 ha introdotto un sistema di progressione di carriera per l’accesso ai ruoli superiori a quello degli ispettori più articolato e con previsione di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi