TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-12-23, n. 202423261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-12-23, n. 202423261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202423261
Data del deposito : 23 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2024

N. 23261/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06514/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2024, proposto da
Associazione Claai - Unione Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Rauseo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D’Urso, Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Regione Campania, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere, Confcommercio Imprese per l’Italia Interprovinciale della Campania, non costituita in giudizio;
Confcommercio Imprese per l’Italia Interprovinciale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Paolo Giugliano, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;



per l’annullamento

previa sospensiva

- della determinazione dirigenziale del Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio n. 2024000103 del 27 marzo 2024, con la quale si è disposto di annullare in autotutela la determinazione dirigenziale del Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio n. 358 del 9 novembre 2023 e, per l’effetto, di riammettere l’Associazione CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA INTERPROVINCIALE DELLA CAMPANIA alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio - Settore “Turismo” (cfr. documento n. 1);

- di tutti gli atti istruttori del procedimento di rinnovo del Consiglio Camerale, nella parte in cui non dispongono l’esclusione della Associazione controinteressata dalla procedura de qua;

- ove occorra e per quanto di interesse della ricorrente, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 e, in particolare, dell’articolo 2, commi 2 e 6, laddove possa essere interpretato nel senso di giustificare la mancata esclusione della Associazione controinteressata dalla procedura de qua;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio e di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio e della Confcommercio Imprese per l’Italia Interprovinciale della Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Giuseppe Grauso;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.

2. La parte ricorrente impugna la determinazione dirigenziale del Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio n. 103 del 27 marzo 2024, con la quale è stata annullata in autotutela la determinazione dirigenziale del Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio n. 358 del 9 novembre 2023, riammettendo l’Associazione CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA INTERPROVINCIALE DELLA CAMPANIA alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio - Settore “Turismo” chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 39-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 - Violazione e falsa applicazione della Circolare prot. n. 0217427 del 16 novembre 2011 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione dei principi del giusto procedimento, di concorrenza e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione.

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 39-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 - Violazione e falsa applicazione della Circolare prot. n. 0217427 del 16 novembre 2011 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione dei principi del giusto procedimento, di concorrenza e par condicio - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per

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