TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2020-10-07, n. 202010129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2020-10-07, n. 202010129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202010129
Data del deposito : 7 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2020

N. 10129/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05430/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5430 del 2020, proposto da
R C, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Avv. Tocci in Roma, via Vittoria Colonna 40;

contro

Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della DETERMINA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E LAVORO REGIONE LAZIO N.G02546

DEL

06.03.2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2020 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che, con ricorso notificato alla Regione Lazio il 30 giugno 2020 e depositato il 13 luglio 2020, parte ricorrente chiede l’annullamento della determinazione dirigenziale regionale numero 2546 del 6 marzo 2020, pubblicata nel sito istituzionale regionale dal 6 marzo al 3 aprile 2020, avente ad oggetto l’avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri dell’impiego di Roma, finalizzata all’assunzione di 37 conducenti di automezzi con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura dei posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede presso le amministrazioni centrali di Roma e il distretto di Roma, ai sensi dell’articolo 16 della legge numero 56 del 1987;

Che il ricorrente è un disoccupato iscritto ad altro centro per l’impiego regionale, in sede diversa da quelle romane e contesta l’avviso di selezione per aver limitato la partecipazione ai soli disoccupati iscritti ai centri dell’impiego di Roma Cinecittà, Roma Ostia, Roma Tiburtina, Roma Torre Angela e Roma Primavalle, escludendo tutti gli iscritti agli altri centri per l’impiego regionale;

Ritenuto che le controversie in ordine alla selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, ex art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, finalizzata all'assunzione di lavoratori da inquadrare alle dipendenze di una P.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che hanno ad oggetto questioni afferenti la tutela del diritto soggettivo al lavoro, riguardando avviamento al lavoro nel pubblico impiego sulla base di graduatorie compilate da sezioni circoscrizionali per l'impiego. Di fatto tali controversie non sono riconducibili ad una procedura concorsuale per l'assunzione, essendo prevista la sottoposizione ad una mera prova d'idoneità, senza un confronto comparativo per la scelta del candidato migliore (T.A.R. Molise, 17/03/2020, n. 96);

Né la giurisdizione amministrativa può essere recuperata considerando che, pur trattandosi di selezione fra soggetti iscritti alle liste di collocamento, l'assunzione è subordinata ad un aspetto di carattere discrezionale, consistente nel giudizio di idoneità da esprimere all'esito di una prova attitudinale (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 18/06/2018, n. 588);

Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia - con eventuale correlata domanda risarcitoria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione (Cass. civ. Sez. Unite, 09/06/2017, n. 14432);

Nella fattispecie non basta a radicare la giurisdizione amministrativa la domanda di annullamento dell’atto di indizione della selezione, censurato da parte ricorrente in quanto escludente determinati soggetti in funzione della iscrizione in specifiche liste di collocamento;
la determinazione dei requisiti di ammissione incide, in sostanza, sull’asserito diritto soggettivo a partecipare alla procedura di assunzione, per cui la cognizione della relativa controversia ricade, in virtù del normale criterio di riparto della giurisdizione per posizioni soggettive, nella cognizione del Giudice Ordinario;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, essendo stata ritualmente sollevata d’ufficio la questione di giurisdizione alla camera di consiglio del 4 agosto 2020, essendo stato instaurato il contraddittorio su di essa ed essendo manifesto, a giudizio del Collegio, il difetto di giurisdizione, essendo contestata, nella fattispecie, la legittimità di un avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri dell’impiego, per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’articolo 16 della legge numero 56 del 1987;

Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, trattandosi di controversia avente ad oggetto il diritto soggettivo all’assunzione, in base alle liste di collocamento e previo superamento di una prova di idoneità, la cui cognizione è devoluta al Giudice ordinario del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, c. 2, c. p. a.;

Ritenuto che la natura rituale della pronuncia giustifichi la compensazione delle spese processuali;

Ritenuto, peraltro, che la inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell’articolo 130 bis del testo unico sulle spese di giustizia, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dalla Commissione per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con decreto numero 247 del 17 settembre 2020;

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