TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-02-08, n. 202400120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-02-08, n. 202400120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400120
Data del deposito : 8 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2024

N. 00120/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2023, proposto da
A L, L D B e B P, rappresentate e difese dall’avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Asti, Sez. Lavoro, del 24/02/2023 n. 41 (R.G. n. 461/2022, dott. Antoci), con la quale veniva:

a) accertato e dichiarato il diritto di A L ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad erogare in favore della ricorrente, tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di Euro 2.500,00 oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;

b) accertato e dichiarato il diritto di L D B ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della ricorrente, tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di Euro 2.500,00 oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;

c) accertato e dichiarato il diritto di B P ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della ricorrente, tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di Euro 1.500,00 oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;

d) condannato il Ministero alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in Euro 2.735,80 per compenso, oltre 70,50 per contributo unificato, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. G F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 13/11/2023, formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Nel corso della camera di consiglio del 17/01/2024, il difensore delle ricorrenti ha dato atto dell’intervenuta corresponsione in favore della ricorrente D B delle somme lei spettanti in dipendenza della sentenza di cui in epigrafe. Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso limitatamente alle domande proposte da L e P, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di tutte le ricorrenti (anche in forza del principio della soccombenza virtuale). Il Collegio ha infine assunto la causa in decisione.

2. – Con riferimento alla domanda proposta da D B, la materia del contendere è cessata. Le istanze avanzate dalla ricorrente in questo giudizio hanno trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, poiché, come dedotto dal procuratore attoreo nel corso dell’udienza camerale del 17/01/2024, l’Amministrazione resistente ha versato per intero le somme dovute in dipendenza del giudicato. Venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ex art. 34, co. 5 c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687;
id., Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135;
id., Sez IV, 22 gennaio 2018, n. 383).

3. – Con riferimento alle ricorrenti L e P, ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare alla sentenza in questione.

Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, oltre ai relativi interessi al tasso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta , individuato nel Direttore Generale del competente settore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Nell’ipotesi d’intervento del Commissario ad acta , al medesimo spetterà il compenso forfettario da liquidare con un separato decreto, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .

4. – Le spese di lite seguono la soccombenza, anche con riferimento alla ricorrente D B, giacché il tardivo pagamento delle some dovute in suo favore conferma la fondatezza del ricorso dalla stessa proposto. Le somme dovute a titolo di compensi professionali sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.

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