TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2020-11-25, n. 202012552
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2020
N. 12552/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03050/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3050 del 2020, proposto da
JA IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GA LO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
del provvedimento, notificato il 6 febbraio 2020 con il quale è stata rigettata l’istanza avente ad oggetto “ posizione dei soggetti già dipendenti da organismi militari della comunità atlantica, che hanno presentato richiesta di assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello stato (articolo 7, comma 10-bis, del d.l. 148/2017)”; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione e, tra questi, dell’elenco informale mai notificato con il quale è stata conclusa la istruttoria; nonché
per l’accertamento
del diritto ad essere ricollocata mediante la procedura sopra indicata.
Con ogni conseguente pronunzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 la dott.ssa Rosa Perna;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, cittadina tedesca, arrivata in Italia nel 2008, ha rappresentato quanto segue.
Dalla data del 5 ottobre 1998 sino al 14 febbraio 2017, ha sempre prestato servizio come amministrativa ed assistente per l’infanzia alla Scuola Tedesca Decimomannu in Selargius, collegata alla base “Giovanni Farina”. A causa della mancanza di alunni, dopo il trasferimento delle Forze Armate Tedesche dalla sede di Decimomannu in Sardegna alla base militare di Sigonella, è stata trasferita presso l'ufficio Amministrazione Forze Armate Tedesche in Italia, sito presso l’Aeroporto Militare di Decimonannu, dove ha lavorato dal 15 febbraio 2017 sino al licenziamento, avvenuto il 31 dicembre 2017, per chiusura d'installazione.
Essendo coniugata con un cittadino italiano dal 2011, in data 20 dicembre 2017 ha presentato, presso la Prefettura di Cagliari, la domanda di concessione della cittadinanza italiana (protocollo relativo alla pratica: K10/C/0511703); nonché, come tutti i dipendenti italiani, licenziati per chiusura d'installazione, in data 4 gennaio 2018, domanda di NASPI all'INPS tramite Patronato, e quindi, in data 10 gennaio 2018, apposita istanza di assunzione nelle categorie delle amministrazioni dello Stato, in applicazione della Legge 9 marzo 1971, n. 98.
Con il presente ricorso, lamenta che, informalmente, ha appreso che la procedura non aveva avuto esito positivo e che una successiva istanza di riesame in via di autotutela era rimasta senza esito.
Avverso il provvedimento finale, identificato nella non ammissione, disposta con il Decreto del Ministro del 6 febbraio 202010 luglio 2018, ha dedotto i seguenti profili di diritto:
1) violazione di legge per difetto di motivazione, violazione per falsa applicazione dell’art.7, comma 10-bis, del D.L. 148/2017. Violazione della L. 241/1990, art. 1 (principio di efficienza) come riformato dalla L. 69/2009 ed art. 2 come riformato dalla L. 69/2009 (obbligo dell’adozione di un provvedimento espresso comunque entro il termine straordinario di centottanta giorni);
L’art. 7, comma 10-bis, del D.L. 148/2017, facendo riferimento alla “cittadinanza italiana” sarebbe applicabile anche al caso di specie, poiché la ricorrente avrebbe presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana, che non sarebbe stata ancora riscontrata poiché la P.A. non avrebbe completato il procedimento, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, come novellato dalla Legge n. 69/2009.
2) violazione, anche