TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-09-17, n. 202109814

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-09-17, n. 202109814
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109814
Data del deposito : 17 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2021

N. 09814/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02673/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Università Telematica E-Campus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C A M, G V, M P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G V in Roma, piazza di Spagna, n. 15;



contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Universitario Nazionale, Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Lombarde, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Università Telematica San Raffaele Roma, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento e/o per l'accertamento della nullità previa concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., del decreto direttoriale adottato da Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, in data 5 marzo 2020, trasmesso alla Ricorrente in pari data con nota prot. n. 7189, avente ad oggetto «R.A.D. – Istituzione di corsi di studio o modifica di corsi di studio già istituiti – DM 270/2004» e ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto da e-Campus, ivi compresi: il parere del CUN in data 4 marzo 2020, adottato all'esito della seduta in pari data, recante «Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica e-Campus»; il parere assunto dal Comitato Regionale di Coordinamento per la Lombardia nella seduta del 17 gennaio 2020; la nota prot. n. 1636 in data 23 gennaio 2020, della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, comunicata in pari data alla Ricorrente; l'Allegato 3, punto A, secondo periodo al D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS il 24\6\2020:

per l'annullamento e/o l'accertamento della nullità, previa concessione delle misure cautelari ex art. 55 c.p.a.:

(i) del provvedimento prot. n. 13649 in data 28 maggio 2020, a firma del Dirigente del Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, trasmesso in pari data alla Ricorrente, avente ad oggetto «Università Telematica E-Campus c/ Ministero dell'Università e della Ricerca – Ricorso al T.A.R. con sospensiva (R.G. n. 2673/2020) – Ordinanza cautelare n. 3746/2020 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III)» ivi compresa, per quanto occorrer possa, la Relazione prot. 10160 del 20.4.2020 allegata al Nuovo Provvedimento;

nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo

(ii) decreto direttoriale adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, in data 5 marzo 2020, trasmesso alla Ricorrente in pari data con nota prot. n. 7189, avente ad oggetto «R.A.D. – Istituzione di corsi di studio o modifica di corsi di studio già istituiti – DM 270/2004» e ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto da e-Campus, ivi compresi:

(iii) parere del CUN in data 4 marzo 2020, adottato all'esito della seduta in pari data, recante «Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica e-Campus» oltre ai provvedimenti e agli atti nello stesso menzionati;

(iv) parere assunto dal Comitato Regionale di Coordinamento per la Lombardia nella seduta del 17 gennaio 2020;

(v) nota prot. n. 1636 in data 23 gennaio 2020, della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, comunicata in pari data alla Ricorrente;

(vi) Allegato 3, punto A, secondo periodo al DM n. 989 del 25 ottobre 2019;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS il 4\12\2020:

per l'annullamento e/o per l'accertamento della nullità (i) del Decreto Direttoriale di non accreditamento del Corso LM-61, privo di data, a firma del Direttore Generale (Dott.ssa Marcella Gargano) del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale – D.G. per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio (“Nuovo Decreto”), comunicato alla Ricorrente in data 15 ottobre 2020; (ii) della nota prot. n. 28287 del 15 ottobre 2020, comunicata in pari data alla Ricorrente unitamente al Nuovo Decreto; (iii) del parere adottato dal CUN nell'adunanza del 17.9.2020 (“Nuovo Parere CUN”), menzionato nel Nuovo Decreto e anch'esso comunicato alla Ricorrente il 15 ottobre 2020 unitamente a quest'ultimo, (iv) nonché dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti e per la condanna del Ministero dell'Università e della Ricerca al rilascio del provvedimento di accreditamento del Corso LM61 in modalità prevalentemente a distanza.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 9 aprile 2020 e depositato in pari data, l’Università in epigrafe indicata ha impugnato il diniego del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 7189 del 5 marzo 2020 – unitamente agli atti presupposti e connessi – opposto all’istanza di accreditamento del corso di studi LM61 (Scienze della nutrizione umana) in modalità “prevalentemente a distanza” di cui alla nota prot. n. 2087 del 22 gennaio 2020.

1.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “ Violazione: (i) degli artt. 5-9 d.lgs. n. 12/2019; (ii) del d.m. 6/2019; (iii) del D.M. 989; (iv) dell’art. 3 della l. n. 20/1994; (v) dell’art. 6 l. 168/1989; (vi) degli artt. 33 e 34 cost.; (vii) del principio “tempus regit actum”; (viii) dell’art. 11 l. 341/1990 – Nullità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di attribuzione – Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca dell’azione amministrativa, per ingiustizia manifesta e per sviamento – Disparità di trattamento ”, la ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle previsioni vigenti in materia (rappresentate, in particolare, dell’art. 3 della legge n. 20/1994, dall’art. 8 del d.lgs. n. 19/2012, dal D.M. n. 6/2019 e dal D.M. n. 989/2019), sostenendo che nessuna disposizione risulterebbe ostativa all’accreditamento del corso LM61 in modalità a distanza, deducendo altresì che le prescrizioni del D.M. n. 1171/2019 – con il quale era stato posto il divieto di accreditamento in modalità a distanza di alcuni corsi, tra cui quello in causa – non avrebbero alcun rilievo in quanto prive di efficacia a seguito dell’intervenuto ritiro del D.M. medesimo. A tale riguardo rappresentava, in particolare, che il contenuto della richiamata disposizione – recante il divieto di accreditamento in modalità a distanza del corso di cui trattasi – era stato segnalato dal Ministero nella nota di trasmissione degli atti al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per il rilascio del relativo parere, senza alcuna successiva comunicazione in merito al sopravvenuto ritiro del medesimo D.M., lamentando che il CUN nell’esprimere parere in senso negativo sarebbe stato influenzato dalla segnalazione effettuata, ritenendo la riferita previsione vigente.

1.2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “ Violazione degli artt. 26, co. 5 l.289/2002, 1, co. 148, DL 262/2006 e 17, co. 3 e 4 L. 400/1988 ”, parte ricorrente sostiene che, pure assumendo la natura “relativa” della riserva di legge prevista in materia di autonomia ordinamentale universitaria, il divieto di accreditamento di corsi in modalità a distanza non potrebbe in ogni caso essere posto tramite un decreto ministeriale, occorrendo l’adozione di un regolamento ex art. 17, comma 3 e 4, L. n. 400/1988, contestando quindi il richiamo operato dal Ministero nell’ambito del diniego gravato al D.M. n. 989/2019, allegato 3, a giustificazione dell’assunto divieto di accreditamento in modalità telematica del corso di cui trattasi.

1.3. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “ Violazione dell’all. 3 al D.M. 989 – Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e travisamento dei fatti – Illogicità manifesta – Difetto di motivazione – motivazione apparente ”, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del richiamo per relationem all’allegato 3 del D.M. n. 989/2019 a fondamento del supposto divieto di accreditamento nel caso di specie: sostiene in particolare che il D.M. n. 989/2019 si limita a fissare una mera classificazione generale delle tipologie di corsi in base alla distribuzione delle attività secondo modalità “in presenza” o “a distanza”, senza sostituirsi all’autonomia universitaria degli stessi atenei circa il quantitativo di attività formativa da dedicare alla attività didattica “frontale” e a quella “pratica” o “di laboratorio”, evidenziando che il medesimo D.M. non reca tra l’altro

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