TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-02-25, n. 202100151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-02-25, n. 202100151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100151
Data del deposito : 25 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2021

N. 00151/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2020, proposto da
IL CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'esecuzione

della sentenza del Tribunale di Locri n. 906/2018 del 26/6/2018, resa nell’ambito del procedimento iscritto al n. 927/14 R.G., acquisita al SICID il 27/6/2018, di condanna del Comune di Locri al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 18.829,30 oltre interessi legali e spese e competenze di lite nonché spese della C.T.U., munita di formula esecutiva il 22/10/2018, notificata al Comune in tale forma il 13/12/2018, passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di Cancelleria del 27/11/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Locri;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi senza discussione orale ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, il dott. Alberto Romeo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 25 giugno 2020 e depositato il successivo 4 luglio 2020, CE IL ha agito per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, recante condanna del Comune di Locri al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 18.829,30 a titolo di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo, nonché delle spese processuali, liquidate nella misura di € 3.200,00, oltre accessori come per legge, e di quelle della consulenza tecnica d’ufficio.

A sostegno della domanda precisava e documentava che la sentenza, munita di formula esecutiva il 22/10/2018, era stata notificata in tale forma al Comune soccombente il 13/12/2018, divenendo quindi definitiva per mancata impugnazione, per come risultante dall’attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla Cancelleria del Tribunale di Locri il 27/11/2019.

Sotto distinto profilo segnalava che con deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 20 del 31 maggio 2017 era stato dichiarato il dissesto del Comune intimato, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. n. 267/2000, non potendo tuttavia da siffatta circostanza trarsi ragioni ostative all’esecuzione, in sede di ottemperanza, del titolo in questione, argomentando che i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione, seguendo invece le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’Ente, giacchè l’ambito di competenza dell’organo straordinario di liquidazione non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità. Da tale rilievo traeva dunque la conseguenza della estraneità del debito alla competenza dell’anzidetto organo di liquidazione, essendo divenuto certo, liquido ed esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza de qua , avvenuto il 28/1/2019, quindi in epoca successiva alla data di dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente comunale, ancorché relativa ad un evento antecedente a tale data, risalendo il sinistro al 2012.

Concludeva, dunque, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale seguito anche da questo Tribunale, per la piena ammissibilità del giudizio di ottemperanza, essendo sorto il credito solo a seguito della sentenza, passata in giudicato successivamente alla dichiarazione dissesto, ed avendo natura risarcitoria, come tale non ricollegabile, neppure mediatamente, all’attività gestionale e contabile del Comune, secondo il disposto di cui all’art. 5 d.l. n. 80/2004.

1.1. Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio, in data 16/7/2020, il Comune di Locri, ribadendo in primis l’intervenuta dichiarazione dello stato di dissesto economico-finanziario dell’Ente e segnalando altresì la mancata approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 d.lgs. n. 267/2000; eccepiva di conseguenza l’inammissibilità del ricorso, avendo ad oggetto l’ottemperanza di un giudicato civile formatosi successivamente alla data di dichiarazione di dissesto, ma in relazione ad un fatto genetico dell’obbligazione temporalmente avvenuto in periodo antecedente alla dichiarazione medesima. Segnalava altresì l’avvenuto inserimento del credito azionato nella massa passiva, per come risultante dalla (allegata) deliberazione della Commissione Straordinaria del 18/9/2019, recante l’elenco provvisorio dei creditori ammessi alla massa passiva, in cui appunto il credito della ricorrente figura annotato al punto 274.

1.2. Entrambe le parti ribadivano le proprie argomentazioni con le note d’udienza depositate rispettivamente, il Comune, il 10/12/2020, e parte ricorrente il giorno successivo.

1.3. Quindi, alla camera di consiglio del 16/12/2020, tenuta con le modalità di cui all’art. 25 d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato posto in decisione.

2. Costituisce circostanza notoria, asseverata d’altronde dalla documentazione prodotta da parte resistente, che il Comune di Locri abbia dichiarato il dissesto economico-finanziario con deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 20 del 31 maggio 2017. Consta del pari che non sia stato ancora approvato il rendiconto di cui all’art. 256 d.lgs. n. 267/2000.

2.1. Ciò detto, occorre preliminarmente affrontare la specifica questione dei crediti derivanti da sentenze pubblicate in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente locale, o più esattamente al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio, tenendo a mente, per un verso, le coordinate interpretative tracciate dall’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sino alla decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2020 e, per altro verso, della peculiare natura del credito che qui rileva.

2.2. Giova certamente muovere da una sintetica ricognizione della normativa dettata dal TUEL sull’argomento, incisa dall’art. 5, comma 2, d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 28 maggio 2004, n. 140, dettato in funzione di interpretazione autentica degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, dell’anzidetto testo unico.

2.3. Stabilisce, intanto, il comma 2 dell’art. 248 TUEL che “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 [comma 11] non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”.

Quanto poi alle attribuzioni dell’organo straordinario di liquidazione, il comma 4 dell’art. 252 dispone che esso “ ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

a) rilevazione della massa passiva;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

c) liquidazione e pagamento della massa passiva ”.

Correlativamente, a mente del comma 3 dell’art. 254, “ Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 ”.

2.4. Ora, con il prima citato art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, il legislatore ha disposto che “ Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad

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