TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2015-05-07, n. 201500215
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Testo completo
N. 00215/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00634/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C T, rappresentato e difeso dagli avv. P E B, G P, con domicilio eletto presso G P in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso M L in Lecce, viale Otranto, 117;
nei confronti di
S C, rappresentato e difeso dall'avv. D A P, con domicilio eletto presso D A P in Lecce, Via Schipa, 35; C Q, rappresentato e difeso dagli avv. F F, Francesco Zaca', con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. 235 del 11.02.2015 notificata in data 16.02.2015 con cui il Comune di Gallipoli - Area 1 Politiche Territoriali ed Infrastrutturali - U.O. 9, ha disposto la chiusura del procedimento amministrativo, avviato in data 30.12.2014 con Determinazione n. 2341 del 23.12.2014, relativo all'occupazione di suolo pubblico a fini commerciali dei pubblici esercizi "Scoglio delle Sirene", "C'est la vie" e "La Risacca" con cui il Dirigente dell'Ufficio ha determinato "di stabilire che i Sigg.ri Quintana Cosimo, in qualità di titolare del pubblico esercizio "La Risacca", Casole Stefano, titolare del pubblico esercizio "C'est la vie" e Tricarico Cosimo, titolare del pubblico esercizio "Scoglio delle sirene" hanno la facoltà di presentare per la stagione 2015 SCIA per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale nel rispetto del fronte di proiezione del fabbricato di ciascun pubblico esercizio, con esclusione di aree limitrofe";
di stabilire che alla SCIA, oltre alla ulteriore documentazione richiesta dal vigente Regolamento in materia, dovrà essere allegata piantina planimetrica, a firma di