TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2015-05-07, n. 201500215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2015-05-07, n. 201500215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500215
Data del deposito : 7 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00634/2015 REG.RIC.

N. 00215/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00634/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


C T, rappresentato e difeso dagli avv. P E B, G P, con domicilio eletto presso G P in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;


contro

Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso M L in Lecce, viale Otranto, 117;

nei confronti di

S C, rappresentato e difeso dall'avv. D A P, con domicilio eletto presso D A P in Lecce, Via Schipa, 35;
Cosimo Quintana, rappresentato e difeso dagli avv. F F, Francesco Zaca', con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 235 del 11.02.2015 notificata in data 16.02.2015 con cui il Comune di Gallipoli - Area 1 Politiche Territoriali ed Infrastrutturali - U.O. 9, ha disposto la chiusura del procedimento amministrativo, avviato in data 30.12.2014 con Determinazione n. 2341 del 23.12.2014, relativo all'occupazione di suolo pubblico a fini commerciali dei pubblici esercizi "Scoglio delle Sirene", "C'est la vie" e "La Risacca" con cui il Dirigente dell'Ufficio ha determinato "di stabilire che i Sigg.ri Quintana Cosimo, in qualità di titolare del pubblico esercizio "La Risacca", Casole Stefano, titolare del pubblico esercizio "C'est la vie" e Tricarico Cosimo, titolare del pubblico esercizio "Scoglio delle sirene" hanno la facoltà di presentare per la stagione 2015 SCIA per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale nel rispetto del fronte di proiezione del fabbricato di ciascun pubblico esercizio, con esclusione di aree limitrofe";

di stabilire che alla SCIA, oltre alla ulteriore documentazione richiesta dal vigente Regolamento in materia, dovrà essere allegata piantina planimetrica, a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca l'occupazione che si intende realizzare;

di stabilire che dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro e nella disponibilità dell'Ente l'area non costituente il fronte di proiezione delle attività commerciali anzidette;

di stabilire il rigetto e la conseguente improduttività di qualsivoglia effetto giuridico delle SCIA presentate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a scopi commerciali non rispettose delle prescrizioni di cui ai punti 2), 3) e 4)";

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della nota 16/03/2015 n. 10589 del Dirigente dell'Area 1 Politiche Territoriali ed Infrastrutturali - U.O. n. 9;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di S C e di Cosimo Quintana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori P E B, G P, M L, F Z, anche in sostituzione di F F, D A P;


- rilevato che il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Gallipoli ha stabilito che gli esercenti ivi menzionati potessero presentare SCIA per l’occupazione di aree pubbliche per la stagione 2015 “nel rispetto del fronte di proiezione del fabbricato di ciascun pubblico esercizio, con esclusione di aree limitrofe”;

- ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris in relazione a tutti i motivi di ricorso: la delibera del luglio 2013 richiamata a sostegno delle proprie tesi dal Tricarico non appare, infatti, idonea ad ingenerare alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente circa la possibilità di continuare ad occupare tutta l’area ivi prevista, atteso che tale atto è stato emesso dal Comune per risolvere la controversia insorta sul riparto delle aree in occupazione tra il Tricarico ed il Quintana (i due esercenti all’epoca insistenti sull’area) e non può pertanto che avere efficacia solo a tale fine, con conseguente possibilità per il Comune di stabilire in futuro un diverso riparto della superficie occupabile, specie in ragione del sopraggiungere sul mercato di altro operatore economico (Casole), anch’egli interessato ad una porzione dell’area in discussione;
né appare rilevante il richiamo fatto dal ricorrente all’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciatagli per un quinquennio, trattandosi di atto avente una finalità del tutto diversa rispetto a quella connessa alla SCIA per l’occupazione del suolo pubblico, con conseguente sua ininfluenza circa la determinazione dell’area occupabile per l’esercizio dell’attività ritenuta compatibile sotto il profilo paesaggistico;
infine, destituite di fondamento appaiono le censure inerenti l’interpretazione delle disposizioni regolamentari date dall’ente in relazione ai concetti di “proiezione del fabbricato del pubblico esercizio” e di “fronte dei pubblici esercizi” ivi indicati, apparendo connotata da ragionevolezza la decisione del Comune di fare riferimento, nel riparto delle aree da occupare tra i più esercenti interessati, al criterio della proiezione del fronte dei rispettivi pubblici esercizi, risultando esso il più idoneo a risolvere il problema delle possibili sovrapposizioni, specie nell’ipotesi dovessero coesistere nel medesimo fabbricato due esercizi pubblici, uno dei quali connotato da uno sviluppo dei locali commerciali prevalentemente sulla parte retrostante dell’edificio (come quello di Tricarico che ha una struttura a “T” all’interno del fabbricato) e l’altro sviluppato invece prevalentemente sul fronte del fabbricato prospiciente la via pubblica;

- ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare non possa essere accolta;

- ritenuto che le spese di questa fase possano essere compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni sottese alla decisione;

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