TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2022-06-21, n. 202208330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2022-06-21, n. 202208330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208330
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 00666/2017 REG.RIC.

N. 08330/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Bper Banca Spa, Banca Popolare di Milano Soc.Coop A R.L., Banco Bpm Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato S S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;


contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E C, F G, con domicilio eletto presso lo studio F G in Roma, via Sardegna n.14;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Garden House S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Bisceglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Studio Legale Avv. Bisceglie in Roma, Circonvallazione Clodia, 36/A;
ad adiuvandum:
Ens Solar Five S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli, Carla Mambretti, con domicilio eletto presso lo studio Mauro Pisapia in Roma, via del Plebiscito n. 102;
Leviticus Spv S.r.l.,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO

- della nota prot. GSE/P20160088857 del 14.11.2016, con la quale il GSE ha comunicato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti percepite dall'impianto fotovoltaico denominato “Murge 1”, sito nel Comune di Apricena (FG), di proprietà della società Ens Solar Five s.r.l. nonché l'obbligo di restituzione delle somme già percepite;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare:

- del provvedimento GSE/P20160033802 del 25.03.2016 richiamato nel provvedimento impugnato, ma dal contenuto sconosciuto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BPER BANCA SPA il 10\5\2017 :

PER L'ANNULLAMENTO: - della nota prot. GSE/P20170019689 del 27.2.2017 con la quale il GSE ha quantificato la somma da restituire a titolo di “incentivi indebitamente percepiti” e ne ha intimato la corresponsione entro 30 giorni, decorsi i quali avrebbe agito per la tutela del proprio credito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico, di Ens Solar Five S.r.l., di Leviticus Spv S.r.l.,;

Vista la domanda di ricusazione presentata in data 31 maggio 2022 (integrata il 3 giugno 2022) dalla Garden House s.a.s.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- Bper Banca Spa, Banca Popolare di Milano Soc.Coop A R.L., Banco Bpm Spa, odierne ricorrenti, con ricorso notificato il 13 gennaio 2017 e motivi aggiunti notificati il 27 aprile 2017 hanno proposto impugnazione degli atti in epigrafe indicati, in qualità di cessionarie del credito relativo agli incentivi in causa;

- in vista della trattazione del merito, la società Garden House s.a.s, interventore ad adiuvandum nel presente giudizio, ha depositato istanza di ricusazione nei confronti della dott.ssa E T, componente del collegio designato alla trattazione del presente ricorso ed estensore dell’Ordinanza n. 07438/2021 Reg.Prov.Cau. emessa da questa Sezione nell’ambito del proc. N. 1086/2017 REG. RIC., oggettivamente connesso con la presente causa e chiamato alla stessa udienza dell’8 giugno 2022;

- Rilevato che la domanda di ricusazione è testualmente motivata ritenendo che la citata Ordinanza sia « ictu oculi anticipazione di una decisione e tanto si appalesa improponibile »;
che il disposto remand rappresenti « un provvedimento anomalo posto che il Tribunale non può sollecitare una delle parti a modificare le sue difese »;
che «[l]’accenno al valore della causa e alla perdita che finora avrebbe subito la ricorrente ENS, costituisce un motivo inaccettabile sotto il profilo logico e sotto il profilo giuridico »;

Rilevato altresì che, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022 fissata per l’esame della domanda di ricusazione, sentito il magistrato ricusato ai sensi dell’art. 18, comma 5, c.p.a., lette le memorie sul punto depositate dalle parti costituite, il Collegio ha trattenuto in decisione la detta istanza;

Ritenuto che i motivi posti alla base della ricusazione siano manifestamente infondati alla luce delle considerazioni che seguono:

- ai sensi dell’art. 18, comma 1, c.p.a., « al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile »;
pertanto, la ricusazione è proponibile dalle parti soltanto « nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi » (v. art. 52, comma 1, c.p.c. che rinvia all’elenco dell’art. 51, comma 1, c.p.c., da considerarsi tassativo e di stretta interpretazione, applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo di cui all’art. 17 c.p.a.);

- nella domanda di ricusazione in esame, non sono specificamente indicate le circostanze di cui all’art. 51 del c.p.c., numeri da 1) a 5), che avrebbero dovuto indurre il magistrato in questione all’astensione e che ne legittimerebbero ora la ricusazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 c.p.c.;

- in ogni caso, non ricorrono, nella specie, i presupposti normativi di cui all’art. 51, comma 1, c.p.c.;

- non può invero ravvisarsi l’ipotesi di aver conosciuto della vicenda in esame in altro grado del giudizio (di cui al numero 4), atteso che, per pacifica giurisprudenza, nel processo amministrativo non sussiste alcuna incompatibilità del giudice della fase cautelare a partecipare alla successiva fase della decisione nel merito della controversia ( ex multis , Corte Costituzionale, ordinanza n. 359/1998;
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2009;
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 14.4.2008 n. 1660);

- in sede di assegnazione delle cause, il criterio della designazione dello stesso relatore del cautelare anche per la fase del merito deve ritenersi « criterio preferenziale che trova adeguato fondamento in evidenti ragioni di maggiore oggettività nelle assegnazioni, oltre che di semplificazione del lavoro e, indirettamente, di implementazione di capacità produttiva del Collegio », come affermato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 14 dicembre 2018, dovendo piuttosto essere indicate le « oggettive motivate esigenze, eccezionali o particolari » per il caso di designazione di un magistrato diverso quale relatore del merito;

- ai sensi dell’art. 55, comma 9, c.p.a., l’ordinanza cautelare deve indicare « i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso », con ciò rappresentando fisiologicamente una “ anticipazione di una decisione ”, seppure sommaria e provvisoria, oltre a motivare « in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato »;

- l’ordinanza in questione è pienamente coerente ed in linea con l’orientamento già espresso dalla Sezione, puntualmente richiamato nello stesso provvedimento (cfr. ordinanze nn. 3880/2021, 5183/2021);

- la mera non condivisione delle ragioni giuridiche poste a fondamento del decisum cautelare non può certo costituire motivo di ricusazione del giudice, apprestando l’ordinamento, per tali casi, lo strumento dell’appello cautelare, nella specie non attivato dalla società ricusante;

In ragione di tutto quanto sopra, l’istanza di ricusazione risulta palesemente infondata, il che comporta la condanna dell’istante alle spese della presente fase processuale, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 18, comma 7, c.p.a., liquidata nell’importo massimo di cui al dispositivo.

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