TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-05-25, n. 202206721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-05-25, n. 202206721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206721
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2022

N. 06721/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12990/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12990 del 2015, proposto da
Soc Compagnia di Navigazione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B C, G C, con domicilio presso la segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento registro ufficiale u.0014526 del 31/07/2015 avente ad oggetto: "applicazione penalità per violazioni contrattuali ex art. 5,co. 1, lett.. d) - m/t Dimonios - convenzione rep. 54 del 18/07/2012 per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 maggio 2022 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso spedito a notifica il 30 ottobre 2015, la Compagnia Italiana di Navigazione, che opera il servizio pubblico di trasporto marittimo fra la Penisola e le Isole maggiori e minori in forza della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rep. n. 54 del 18 luglio 2012, come modificata dall’Accordo stipulato in data 7 agosto 2014, ha impugnato il provvedimento U.0014526 del 31 luglio 2015, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ¬Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale — Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua interne — Divisione 5, avente ad oggetto "Applicazione penalità per violazioni contrattuali ex art. 5 co. 1, lett. d) - M\T Dimonios - Convenzione rep. 54 del 18/07/2012 per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le Isole maggiori e minori";
nonché il provvedimento U.0006552 del 15 aprile 2015, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ¬Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale — Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua interne — Divisione 5, avente ad oggetto "Convenzione rep. 54 del 18 luglio 2012 per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori – Contestazione violazioni contrattuali ex art. 5, co.1, lett. d) in seguito alle ispezioni sulle unità navali Athara e Dimonios”.

2. – In particolare, la penale, calcolata equitativamente in 10.000 euro, è stata applicata per il mancato adeguamento di CIN ai rilievi effettuati dall’Amministrazione a seguito di ispezioni svolte nel mese di marzo 2015 sulla nave “Dimonios” adibita alla tratta Napoli – Cagliari, a proposito del numero minimo di poltroncine per i passeggeri presenti sull’imbarcazione, che la ricorrente aveva sì integrato, ma mediante poltroncine non infisse al pavimento del natante, non reclinabili, di piccole dimensioni e prove di numerazione;
e dunque ritenute “non vendibili”, e apposte in violazione degli obblighi di cui all’allegato “A” alla convenzione.

3. – La ricorrente assume che l’allegato “A” alla Convenzione prederebbe unicamente un numero di poltrone reclinabili pari a 120, ma non ne descriverebbe le caratteristiche minime alla voce (pure presente nell’allegato” relativa alla “Confortevolezza” dei posti passeggeri.

4. - Il provvedimento di irrogazione della penale è stato contestato dalla ricorrente mediante i seguenti motivi di impugnazione.

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 19 della Convenzione per violazione delle garanzie procedimentali. Eccesso di potere per violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza, buona amministrazione e ragionevolezza.

La norma convenzionale di cui in rubrica prevede una precisa scansione procedimentale per la contestazione delle violazioni, volta a tutelare il diritto di difesa dell’incolpata;
ma nella circostanza il MIT avrebbe omesso di contestare preventivamente alla Compagnia la ritenuta inidoneità delle 74 poltroncine aggiunte per adeguare il mezzo navale al numero minimo previsto in convenzione.

2) Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. a) e b) della Convenzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Eccesso di potere per insufficiente ed incongrua motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza, buona amministrazione e ragionevolezza.

Il MIT avrebbe omesso di effettuare adeguata istruttoria in relazione alle procedure interne alla CIN, che comportano che il personale indichi ai passeggeri quale sia il posto assegnato a ciascuno di essi.

3) Erronea applicazione degli articoli 5, comma 1, lett. d) e 13, comma 5, della Convenzione, per insussistenza dei presupposti di applicazione. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A, delle Condizioni Generali di Trasporto e della carte dei Servizi. Violazione e falsa applicazione della Direttiva P.C.M. del 27 gennaio 1994 e del DPCM del 30 dicembre 1998. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per insufficiente ed incongrua motivazione, erronea presupposizione e travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Esercizio abusivo del potere sanzionatorio.

Alcuno degli atti citati nella rubrica del motivo indicherebbe le caratteristiche qualitative delle poltroncine da adibire al servizio passeggeri: né l’art. 5 comma 1 lettera d) della Convenzione, né le Condizioni generali di trasporto, né la Carta dei servizi, che alla voce “Standard di qualità” , né gli allegati alla Convenzione;
inoltre l’art. 397 del Codice della Navigazione non indica, tra le voci necessariamente presenti sul biglietto di viaggio, il numero del posto assegnato;
né sul punto dispongono alcunchè le direttive governative in rubrica.

4) Erronea applicazione degli articoli 5, comma 1, lett. d) e 13, comma 5, della Convenzione, per insussistenza dei presupposti di applicazione. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A, delle Condizioni Generali di Trasporto e della carte dei Servizi. Violazione e falsa applicazione della Direttiva P.C.M. del 27 gennaio 1994 e del DPCM del 30 dicembre 1998. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per insufficiente ed incongrua motivazione, erronea presupposizione e travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Esercizio abusivo del potere sanzionatorio.

La minore confortevolezza delle poltrone non costituirebbe inadempimento contrattuale, non facendo parte delle prescrizioni convenzionali.

5. – Il MIT si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria.

6. – In occasione della pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 maggio 2022 il ricorso è stato posto in decisione.

7. – in via preliminare occorre osservare quanto segue.

La penalità oggetto di impugnazione riguarda la contestazione di un inadempimento, da parte della ricorrente Compagnia Italiana di Navigazione, alla convenzione stipulata dalla medesima (subentrata Tirrenia s.p.a.) con lo Stato ai sensi dell’art. 1 comma 998 della legge n. 296 del 2006, per cui “Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009”.

La norma fa diretto riferimento all’art. 8 della legge n. 684 del 1974, secondo il quale “I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'articolo 1, lettera c), nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno”.

Viene in rilievo, pertanto, il servizio pubblico di trasporto marittimo di interesse nazionale annoverato come tale dall’art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, comma 1 lettera b) (servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione), che l’art. 19 del medesimo decreto assoggetta a contratto di servizio , che deve “assicurare la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari”, e prevedere, tra l’altro “le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio”, “gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse”, “le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto”.

Non v’è dubbio, pertanto, che la penalità in questione sia stata irrogata per un preteso inadempimento relativo ad un contratto di servizio pubblico.

La controversia, pertanto, rientra appieno –sebbene riguardi inadempimenti contrattuali- nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, poiché concerne questioni “relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”, contemplate dall’art. 133, comma 1, lettera c) del c.p.a..

8.- Il ricorso è infondato.

L’impugnazione, nelle censure articolate, ruota sull’assunto di fondo per cui la minore confortevolezza delle poltrone aggiunte alla M\T “Dimonios” a seguito delle ispezioni condotte dal MIT a marzo 2015, avendo integrato il numero minimo pari a 120 previsto nella Convenzione, non costituirebbe inadempimento all’articolato contrattuale e agli atti ad esso presupposti.

Il primo motivo, peraltro, assume la violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 13 comma 19 della Convenzione, per cui “La violazione deve essere contestata alla Società entro il termine di 90 giorni dal momento di effettiva constatazione della stessa;
nel termine di 60 giorni successivi alla comunicazione la Società può presentare proprie controdeduzioni;
entro i successivi 60 giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualora non ritenga di accogliere le controdeduzioni della Società, applica le penalità previste dai commi precedenti del presente articolo.

I sopraindicati termini sono da considerarsi perentori, fatta salva la possibilità per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di chiedere ulteriori chiarimenti o svolgere accertamenti presso le Autorità marittime competenti in merito alle controdeduzioni presentate dalla Società;
in tale caso i termini per la comminazione della penalità sono conseguenzialmente differiti (…)”.

Tale violazione è affermata dalla ricorrente sotto il medesimo profilo sollevato nei restanti motivi, legato all’assenza di presupposti per la contestazione di inadempimento, qui con particolare riferimento alla mancata contestazione, nei termini procedimentali posti dalla citata norma convenzionale, della mancanza di confortevolezza delle poltrone aggiunte alla M\T “Dimonios”.

9. – I motivi possono dunque essere congiuntamente esaminati.

Essi sono infondati.

9.1. - La confortevolezza dei mezzi navali per i passeggeri è uno dei requisiti del servizio contrattualmente posti.

Ed invero, lo stesso allegato “A” alla convenzione, a pag. 17, nel descrivere le caratteristiche che devono essere possedute dai mezzi navali adibiti alla tratta in questione, alla voce 3 “Standard alberghieri e ricettività”, lettera c (Spazi comuni e servizi di bordo), recita che “al fine di offrire ai passeggeri un buon servizio di assistenza e un adeguato confort, sulle navi deve essere previsto: (…)”.

Alla successiva lettera d), (“Confort del viaggio”) è poi previsto, tra l’altro, che (lettera i) “tutti gli spazi comuni passeggeri, le cabine, le sale poltrone reclinabili, i corridoi, devono essere serviti da impianto interno di climatizzazione (…)”.

Seguono indicazioni relative al divieto di fumo e al livello di decibel da mantenere negli ambienti.

E’ pertanto destituita da fondamento l’asserzione, per così dire, trasversale a tutta l’impugnazione, per cui la confortevolezza dei mezzi navali non farebbe parte degli obblighi contrattuali del concessionario.

9.2. - Quest’ultimo, tuttavia, afferma anche che non sarebbero previsti, a questo fine, specifici livelli di confortevolezza a proposito delle poltrone adibite a posto fisso per i passeggeri.

Sul punto si rivelano però convincenti le eccezioni formulate nella memoria dell’Avvocatura erariale, secondo cui “Nella seconda ispezione eseguita sul M/T Dimonios, nell’ambito della verifica tecnica eseguita dal Gruppo di lavoro istituito ex art. 10 della Convenzione, si è proceduto alla verifica delle asserite modifiche e adeguamenti realizzati dalla Società al fine di porre rimedio alle violazioni accertate. Come sopra riportato, nel corso dell’ispezione stessa si è immediatamente evidenziata l’inadeguatezza della soluzione prospettata dalla Società che sosteneva l’impossibilità di poter procedere alla corretta installazione delle poltrone per vincoli contrattuali relativi al noleggio dell’unità navale in questione.”

In effetti, la società non contesta che le poltrone “posticce” rinvenute nell’ispezione nei pressi del bar della nave non fossero infisse al suolo, non fossero numerate, non fossero reclinabili e fossero di dimensioni inferiori a quelle delle 35 già installate nella sala poltrone;
ma che, al contempo, tali sedute provvisorie fossero state vendute alla stregua di posti fissi, con applicazione della medesima tariffa che, anche a norma di quanto previsto nell’allegato “A” alla convenzione, pag. 19, è contemplata alla voce “2a classe poltrona”.

Né la ricorrente contesta l’affermazione, pure contenuta nelle difese erariali, per cui, comunque, successivamente all’irrogazione della sanzione, CIN ha provveduto all’istallazione sulla M\N “Dimonios” di poltrone, in numero da raggiungere la cifra di 120, aventi le medesime caratteristiche delle 35 che originariamente erano presenti.

Per quanto detto, neppure il primo mezzo, con cui la ricorrente denunzia pretesa violazione delle garanzie procedimentali previste in convenzione va accolto, atteso che:

a) gli standard qualitativi dei posti-poltrona (venduti come tali, e non come semplici passaggi-ponte) erano, in forza della convenzione, di necessario rispetto e –quanto meno- desumibili dal complessivo tenore negoziale;

b) la contestazione del 19 aprile 2015 faceva espressamente menzione sia del pessimo stato di manutenzione ed efficienza in cui si trovavano le poltrone presenti, che del loro numero insufficiente.

In definitiva, in sede procedimentale era presente una compiuta contestazione della violazione per la quale è stata, poi, irrogata la penalità.

10. – In conclusione, il ricorso va respinto, siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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