TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-01-25, n. 201600064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-01-25, n. 201600064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600064
Data del deposito : 25 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00787/2014 REG.RIC.

N. 00064/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2014, proposto da:
F G M, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso Giuseppe Miccolis in Bari, corso Cavour , n.156;

contro

Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. M D L, con domicilio eletto presso Pasquale Attolico in Bari, Via G. Trevisani, n.106;

Regione Puglia;

per l'annullamento, nella parte di interesse per il ricorrente,

della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 18 marzo 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17 aprile 2014, con la quale è stato definitivamente approvato il Piano urbanistico generale del Comune di Canosa di Puglia, nonché di tutti gli atti prodromici dettagliatamente indicati in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canosa di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Grazia Lattanzio e M D L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con una nota del 13.3.2012, l’odierno ricorrente, in qualità di proprietario dei suoli siti in Canosa e identificati in catasto al fg. 21, p.lle 165;
166 e 1361, proponeva osservazioni al PUG (Piano Urbanistico Generale), adottato con delibera consiliare n. 42 del 20.12.2011.

In particolare, prendendo le mosse dalla cartografia ad essa allegata, formulava due rilievi in ordine alla classificazione urbanistica delle particelle in questione (premette il Collegio che la migliore comprensione dell’iter motivazionale della decisione richiede la consultazione degli allegati grafici raffiguranti l’esatto stato dei luoghi).

Il primo rilievo era relativo alla zona prospiciente via Santa Croce, in prossimità dell’intersezione con via A. D G (sostanzialmente coincidente con la particella 165 e porzione della 166).

Per essa, il ricorrente osservava che il precedente PRG, adottato con delibera commissariale n. 233 del 21.12.99, aveva inserito la suddetta porzione di suolo nella zona “V- area a servizio attrezzato gioco o sport”, mentre essa, in base a titoli abilitativi precedenti (C.E. 15 del13.2.98 e variante n. 50 del 23.6.99), risultava edificata con un manufatto adibito ad abitazione, cui era stato successivamente aggiunto un box a titolo pertinenziale (PDC n. 92 del 16.6.2004).

Detta porzione di suolo, pertanto, in base ad una ricognizione dello stato di fatto, non poteva che essere qualificata come CUC.C (contesto urbano consolidato, ovverosia contesti già edificati) - e tale circostanza risultava già segnalata in fase di studio ed elaborazione del PUG - mentre nel PUG adottato risultava qualificata come “Ambiti di perequazione AP/AS”.

Invece, in una prima cartografia endoprocedimentale datata 22.7.2010 (che il ricorrente allegava alle osservazioni), tale zona risultava effettivamente qualificata come CUC.C. , mentre, nella cartografia allegata al PUG adottato, perdeva tale vocazione per assumere quella di “Ambiti di perequazione AP/AS” (con evidenti ricadute negative in tema di edificabilità del suolo).

Con il secondo rilievo (cui veniva dedicata ben minore parte delle osservazioni), il ricorrente osservava, inoltre, che “ nella nuova indicazione grafica, relativamente alla prossimità di vico Sartorio, il progettista è incorso in un ulteriore errore, laddove è stato riportato nella “AP/AS” anche una parte della ex “zona B2”, ora CUC.C ”.

Chiedeva, conclusivamente di accogliere le osservazioni, ripristinando la destinazione indicata nella bozza tecnica del PUG del 22.7.2010.

Con la delibera consiliare n. 11 del 18.4.2012, le osservazioni al PUG venivano esaminate e quella del ricorrente (che veniva sinteticamente indicata come osservazione n. 53) veniva accolta.

Questo il testo integrale della delibera nella parte di interesse.

Viene richiesta la ridefinizione giuridica delle aree di proprietà, già occupate da edificato residenziale regolarmente edificato e tipizzate nel PRG come “aree a servizio attrezzato gioco sport”, come “CUC.C contesto urbano consolidato”.

Le aree, già oggetto di una osservazione informale presentata prima dell’adozione del PUG, sono individuate nello stesso come “AP/AS, ambito perequativo per aree e servizi alla residenza”.

Viene inoltre rilevato un errore nella perimetrazione dell’“AP/AS, ambito perequativo per aree e servizi alla residenza”, laddove viene ricompressa un ‘area già tipizzata dal PRG come ZTO “B2”.

Controdeduzione tecnica.

Valutato lo stato fisico dell’area e l’iter giuridico /amministrativo dell’istanza, l’osservazione potrebbe essere accolta ridefinendo il contesto da “AP/AS, ambito perequativo per aree e servizi alla residenza” a “CUC.C contesto urbano consolidato”, secondo la delimitazione areale allegata alla domanda.

Parere istruttoria tecnica: Osservazione ritenuta accoglibile.

….omissis…

Voti favorevoli: unanimità.

Il presidente …dichiara che l’osservazione è stata accolta.”

In seguito, con D.G.R. n. 1003 del 28.5.2013, la Regione Puglia negava l’attestazione di compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia al DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) ed al PUTT/p (Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio), indicando prescrizioni di natura paesaggistica ed urbanistica.

Il Sindaco, pertanto, promuoveva la convocazione di una Conferenza di Servizi per il conseguimento del controllo positivo di compatibilità.

La Conferenza sul PUG si teneva presso gli Uffici regionali dal 2.9.2013 al 1.10.2013 ed, in tale sede di co-pianificazione fra Regione e Comune, venivano apportate varie modifiche che conducevano alla successiva D.G.R. n. 10 del 20.1.2014 di conseguimento del controllo positivo di compatibilità del PUG rispetto al DRAG ed al PUTT/p.

In sede di Conferenza veniva, peraltro, evidenziata, dalla stessa Autorità comunale, la possibile presenza di errori materiali riscontrati negli elaborati grafici.

Nello specifico, dopo un iniziale invito (di cui si dà atto nel verbale di Conferenza del 2.9.2013) a “cartografare” l’avvenuto accoglimento, con D.C.C. n. 11/2012, dell’osservazione n. 53, relativa al suolo sito tra v. D G e v. S C, nella successiva seduta del 24.9.2013, lo stesso Ente locale, chiariva che il contesto CUC.C ubicato tra le vie v. D G e S C non necessitava alcuna correzione, atteso che l’osservazione n. 53 risultava correttamente cartografata nel PUG adottato ed osservato. Tanto a modifica di quanto rilevato nella precedente seduta della Conferenza.

Conclusivamente, all’esito dell’iter appena descritto, la cartografia del PUG approvato in via definitiva con la delibera n. 19 del 18.3.2014 – impugnata in questa sede- riportava le aree

ubicate tra le vie v. D G e S C, classificandole quali CUC.C.

Quanto alla zona relativa al prolungamento di vico Sartorio, nessuna modifica veniva apportata rispetto al PUG inizialmente adottato.

Si rivolge a questo Tar il ricorrente, reclamando che le osservazioni inizialmente accolte nella delibera consiliare n. 11/2012 gli avrebbero conferito una migliore qualificazione urbanistica dei suoli in questione, nel senso che , comparando la cartografia del 22.7.2010, il cui contenuto sarebbe stato integralmente recepito dalla suddetta delibera, e quella del PUG approvato in via definitiva, emergerebbe che i confini dei suoli qualificati come CUC.C (dunque, con migliore vocazione edificatoria) sarebbero più estesi e le aree più ampie.

In altri termini, il PUG approvato in via definitiva avrebbe ridimensionato l’originaria estensione dei territori che, in sede di accoglimento delle osservazioni, avevano ricevuto una più favorevole qualificazione urbanistica.

Su questa doglianza di base fonda il proprio gravame, articolando vari motivi di ricorso (di seguito riportati in estrema sintesi, rinviando al ricorso stesso per la loro puntuale enumerazione), con cui lamenta la violazione dell’art. 11 L.R. 20/2001;
la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione;
il difetto di motivazione e di adeguata istruttoria;
la violazione dei principi costituzionali di buon andamento dell’Amministrazione e di trasparenza.

Resiste alle doglianze l’Ente comunale, formulando una preliminare eccezione in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente, ribadendo la correttezza dell’operato dei propri organi ed insistendo che la bozza del PUG del 22.7.2010 (di cui evidenzia la natura meramente endoprocedimentale, sorprendendosi di come il ricorrente possa esserne venuto in possesso, attesa tale natura), non possa fondare alcuna pretesa del ricorrente, atteso che le richieste formulate nelle sue osservazioni sono state compiutamente soddisfatte con la versione ultima del PUG.

All’udienza del 17.12.2015, la causa è stata trattenuta in decisione dopo ampia e puntuale discussione delle parti.

Il ricorso non è fondato.

Come già chiarito, l’impianto sostanziale della pretesa azionata si fonda sull’asserito accoglimento, in sede di esame delle osservazioni, dell’assetto cartografico espresso dalla bozza del 22.7.2010 (che è quella più gradita al ricorrente per l’estensione dei confini delle aree qualificate come CUC.C).

In verità, la puntuale lettura della delibera consiliare n. 11/2012 (non casualmente riportata nel suo dato testuale) rende convinti, in primo luogo, che la statuizione di accoglimento si è concentrata, nei suoi aspetti motivazionali ed istruttori, sul territorio compreso tra le vie v. D G e S C, dedicando limitatissimo spazio a quello relativo a vico Sartorio.

Il fulcro dell’accoglimento delle osservazioni presentate risiede, pertanto, nella necessità di conferire ai territori già costruiti – e tali sono solo quelli ubicati tra le vie v. D G e S C (il prolungamento del vico Sartorio, infatti, costituisce suolo distinto) - una qualificazione che adeguasse lo stato di fatto a quello urbanistico, attribuendo ai suoli già edificati la destinazione di CUC.C e non AP/AS.

La concreta delimitazione dei confini dell’area non è stata oggetto di uno specifico esame da parte della delibera consiliare di accoglimento delle osservazioni che si è limitata, sul punto a rinviare (ma in modo del tutto generico e senza alcuna considerazione di dettaglio che possa rendere convinti che la puntuale individuazione dei confini – più o meno estesi- sia stato oggetto di specifico dibattito) alla delimitazione areale allegata alla domanda.

Il complessivo esame della delibera, pertanto, induce a ritenere che il punto nodale della decisione da parte del Consiglio risiedesse nella corretta qualificazione dei territori compresi tra le vie v. D G e S C e non nella loro puntuale estensione, rappresentando la bozza del 22.7.2010, in sostanza una indicazione di massima.

In altri termini il deliberato sceglie, per il suolo ubicato tra le vie v. D G e S C, tra la qualificazione CUC.C ovvero AP/AS, non si occupa per nulla della puntuale perimetrazione del territorio che è questione che rimane del tutto marginale.

In tal senso va correttamente individuato il portato decisionale (e, pertanto, vincolante) della delibera di accoglimento.

La puntuale delimitazione del perimetro è avvenuta in fase successiva ed ha trovato la sua specifica dimensione decisionale nella cartografia allegata al PUG approvato in via definitiva.

In sede di Conferenza di Servizi è stata esaminata in modo puntuale e dettagliato la perimetrazione dell’area che, come ben chiarisce l’esame del PUG definitivo (v. all. 6 memoria di costituzione del Comune), coincide perfettamente con la recinzione del suolo in questione, realizzata dallo stesso ricorrente (si vedano, in proposito, le ortofoto dello stato dei luoghi).

Si deve concludere, pertanto, che la delimitazione, nel PUG approvato in via definitiva, dei territori costruiti siti tra le vie v. D G e S C è assolutamente immune da qualsivoglia vizio e che l’ulteriore estensione che il ricorrente reclama non trova alcun fondamento di ragionevolezza.

Anzi, bene ha fatto l’Ente Comunale a seguire pedissequamente l’andamento delle recinzioni in questione, così adeguando in modo ineccepibile lo stato urbanistico a quello di fatto.

Analoga sorte merita la censura nella parte relativa a vico Sartorio.

Il ricorrente reclama, in estrema sintesi, anche in questo caso, che la bozza del 22.7.2010 fosse a lui più favorevole e che addirittura nel previgente PRG una striscia di terreno fosse qualificata come B2, mentre avrebbe perso tale destinazione con il nuovo PUG.

Sul punto non può che ribadirsi quanto già chiarito in ordine alla portata della bozza del 22.7.2010, con l’ulteriore precisazione che, per quanto attiene tale specifica area la portata motivazionale della delibera di accoglimento delle osservazioni è talmente stringata da porre in ulteriore rilievo l’aspetto marginale, sotto il profilo ponderale, della questione inerente la corretta delimitazione dei CUC.C di vico Sartorio.

Quanto poi all’ulteriore aspetto evidenziato in ricorso, secondo cui sarebbe stata qualificata come AP/AS una striscia di terreno che la cartografia del previdente PRG qualificava come B2, vale quanto segue.

La documentazione prodotta dal Comune (all. 6 alla memoria di costituzione) è l’unica che “fotografa” il divenire della zona in esame, riportandola nella cartografia , in stralcio, del PRG previgente e di quello successivo, approvato con la delibera impugnata in questa sede (con il che si supera l’eccezione inerente gli aspetti probatori sollevata dal Comune, essendo evidente che, ai fini del decidere, il Collegio, nell’assenza di specifica produzione da parte del ricorrente, non può che fare riferimento a quella dell’ente resistente, peraltro mai contestata).

Ebbene, confrontando le due cartografie, la zona in questione (la cui esatta identificazione è stata oggetto di acceso dibattito in sede di discussione orale e che è stata, infine, contrassegnata, al cospetto del Collegio, con un segno circolare manoscritto, siglato di pugno del Presidente nel fascicolo in originale) non pare, nella realtà, sussistere, poiché la discrasia evidenziata tra PRG previdente e nuovo PUG, è imputabile, a ben vedere, a lievissime ed irrilevanti difformità ascrivibili alle diverse tecniche grafiche di redazione delle cartografie in cui modeste diversità sono inevitabili.

Il ricorso, pertanto, va nel complesso respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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