TAR Catania, sez. III, ordinanza presidenziale 2012-01-18, n. 201200242
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N. 00242/2012 REG.PROV.PRES.
N. 03316/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
istruttoria
sul ricorso numero di registro generale 3316 del 2011, proposto dalla Confraternita Misericordia Catania Porto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, v.le XX Settembre, 66;
contro
Autorità Portuale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
"dell’eventuale provvedimento di recupero del presunto credito di Euro 12.000,00 che sarebbe stato adottato dall’organo amministrativo dell’Autorità Portuale di Catania, presupposto della nota datata 20.09.2011, con la quale la ricorrente è stata diffidata al pagamento del suindicato importo per le presunte riversali nn. 307| 608| 609| 610. Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e\o conseguente, ancorchè non noto. Ivi compresi l’ordinanza n. 11 del 13.12. 2009 e 813 del 12.02.2010 e gli attiri chiamati nelle stesse".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;
Vista l'istanza istruttoria proposta in calce al ricorso e precisamente:
a) "l’interrogatorio formale" del legale rappresentante dell’Autorità Portuale di Catania "al fine di provocare la confessione giudiziale dello stesso" sugli indicati quesiti;
b) "prova orale" sui quesiti medesimi di un non meglio precisato "teste Dr. Giovanni Ferranti";
Ritenuto che nel giudizio amministrativo non è ammesso l’interrogatorio formale (ex art. 63, comma 5, cod. proc. amm.);
- che relativamente alla chiesta prova testimoniale appare opportuno, per il momento, disporre l'acquisizione in giudizio, a cura dell'Autorità portuale di Catania, di quanto segue:
- copia degli atti richiamati in ricorso opportunamente fascicolati e corredati da indice;
- documentati chiarimenti (in apposita relazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento) in ordine alle circostanze di fatto dedotte in ricorso, con particolare riguardo alla natura del rapporto intercorrente con la Confraternita ricorrente e ad eventuali pregressi accordi circa la corresponsione dei canoni per cui è causa;
- ogni altro atto o chiarimento che la predetta Autorità reputi utile per la più completa cognizione della causa, anche in ordine al ruolo rivestito dal predetto Dr. Giovanni Ferranti;
Ritenuto che per il deposito di quanto sopra richiesto presso la segreteria del Tribunale adito appare congruo assegnare all'Amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente ordinanza;