TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-06, n. 202200744

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-06, n. 202200744
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200744
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2022

N. 00744/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00365/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. M.G. s.n.c. dei dott. Giorgina Vigolo e Maurizio Ceruti (oggi Soc. Dr. MA LI S.r.l.), A.M.F.A. S.p.A., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Pullini, Silvio Quaglia, Luigi Cocchi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Bologna, Via Santo Stefano n. 43;
Dr. MA LI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Barra e Luigi Cocchi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;



contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to Benedetta Ricci, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;
Ausl Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Gianluca Spigolon, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Marconi n. 34;
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna U.O. Assistenza Farmaceutica, non costituiti in giudizio;



nei confronti

MA RI del Dott. Bocchini Giampiero e Figli s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Gherardini e Antonino Morello, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Bologna, Via San Vitale n. 55;



per l'annullamento

Ricorso introduttivo

- DELLA NOTA COMUNALE DEL 27/3/2017, NOTIFICATA IN PARI DATA, RECANTE IL DINIEGO DELL’ISTANZA DI SOPPRESSIONE DEL DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE DI MAREBELLO;

- DELLA NOTA DELL’AUSL DELLA ROMAGNA DEL 2/3/2017, AVENTE AD OGGETTO IL PARERE SULL’ISTANZA MEDESIMA;

- DELL’ATTO GIUNTALE ASSUNTO NELLA SEDUTA DEL 13/3/2017, CHE SI ESPRIME SUL MANTENIMENTO IN FUNZIONE DEL DISPENSARIO STAGIONALE IN LOCALITÀ “MAREBELLO”, AI SENSI DELLA L.R. 3/3/2016 N. 2;

- DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO, PREPARATORIO E/O CONSEGUENZIALE, IVI COMPRESI LA NOTA COMUNALE 31/1/2017 SULLA RICHIESTA DI PARERE DI ELIMINAZIONE DEL DISPENSARIO E L’EVENTUALE AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DEL DISPENSARIO DI MAREBELLO NELLA STAGIONE ESTIVA DELL’ANNO 2017, ALLO STATO NON CONOSCIUTA.

Motivi aggiunti depositati il 26/6/2017

- DEL PROVVEDIMENTO 25/5/2017, DI AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E ESERCIZIO DEL DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE IN LOCALITÀ MAREBELLO (PERIODO DAL 27/5 AL 10/9/2017);

- DELLA NOTA COMUNALE 4/4/2017 E DELLA NOTA DELL’AUSL DELLA ROMAGNA 19/4/2017;

- DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO, PREPARATORIO E CONSEQUENZIALE.

Motivi aggiunti depositati il 19/4/2018

- DELL’ASSEGNAZIONE ALLA FARMACIA RIVAZZURRA DELLA GESTIONE DEL DISPENSARIO PER IL PERIODO ESTIVO 2018, E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI TRA CUI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 23/1/2018 N. 14 E DELLA NOTA REGIONALE 11/12/2017.

Ricorso incidentale depositato il 5/7/2017

- DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO 25/5/2017, RILASCIATO A SUO FAVORE, NELLA SOLA PARTE IN CUI INDIVIDUA IL CRITERIO DI AFFIDAMENTO NELLA MAGGIORE VICINANZA AGLI ATTUALI LOCALI DEL DISPENSARIO, RINVIA A UN SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO SUL CRITERIO DI MISURAZIONE DELLA DISTANZA, IDENTIFICA L’ART. 9 COMMA 2 L.R. 2/2016 COME NORMA PERTINENTE.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di MA RI del Dott. Bocchini Giampiero e Figli S.n.c. e di Ausl Romagna e di Regione Emilia Romagna;

Visto il ricorso incidentale proposto da MA RI del Dott.Bocchini Giampiero e Figli S.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A. Riferiscono le ricorrenti che il dispensario farmaceutico stagionale di MA (in Viale IN Margherita 65/C) è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale 18/5/1999 n. 688, ed affidato in gestione alla sede farmaceutica più vicina (n. 18 RI). Precisano che negli anni successivi (2010 e 2016) sono state rispettivamente aperte le sedi n. 7 a MA, in Via Rosmini 30 – gestita da FA Spa – e la n. 39 in Viale IN Elena n. 223 a Bellariva, appartenente a M.G. snc.: queste distano dal dispensario 0,870 Km. (Ghetto Turco) e 0,740 Km. (IN).

B. Le istanze delle esponenti del 19/1/2017 e del 24/1/2017, con le quali hanno chiesto la soppressione del dispensario farmaceutico di MA (o in alternativa l’affidamento a loro favore) sono state rigettate dal Comune di Rimini, dopo aver acquisito i pareri dell’AUSL della Romagna e della propria Giunta. Ciò nonostante l’avvenuto trasferimento, nel maggio 2017, della farmacia RI dal civico 131/C al 143/F, per effetto del quale i locali più vicini al dispensario sono divenuti quelli della ricorrente IN (cfr. perizia stragiudiziale in atti, doc. 11).

C. Nello specifico, l’AUSL della Romagna ha sottolineato che la frazione ha una popolazione residente di 485 unità (dato del febbraio 2017) e che nel periodo turistico (cfr. maggio-settembre 2018) l’affluenza raggiunge 375.138 abitanti, con una media di 2.500 al giorno; all’epoca dell’apertura il rapporto era di 338 residenti e 340.000 presenze estive di turisti. Posto il mantenimento dell’esercizio, dovrebbe perpetuarsi la gestione in capo alla controinteressata, che dista soltanto 40 metri in più dalla frazione (740 in luogo di 700).

D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, le ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

I) Violazione dell’art. 9 della L.r. 3/3/2016 n. 2, dal momento che i Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti (come Rimini) possono istituire una farmacia succursale tramite pubblico concorso, mentre solo gli Enti locali aventi un numero di residenti inferiore possono aprire un dispensario da affidare al titolare della farmacia più vicina (malgrado la pronuncia di questo T.A.R. n. 456/2001 sulla DGR 15/5/1999 n. 688, confermata in appello).

II) Violazione dell’art. 9 della L.r. 2/2016 sotto altro profilo, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, sviamento, dato che, a fronte della mutata situazione di fatto illustrata dal Comune di Rimini – con 18 anni trascorsi dall’istituzione e l’apertura di due nuove sedi ravvicinate nel 2010 e nel 2016 – l’AUSL ha illogicamente concluso per il mantenimento delle condizioni e per tenere in funzione l’esercizio (quando la farmacia “Ghetto Turco” si trova proprio nella frazione).

III) In subordine, violazione dell’art. 9 della L.r. 2/2016 sotto ulteriore profilo, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, in quanto dalla stagione estiva 2017 la sede più vicina al dispensario – dopo il trasferimento della RI al n. 143 di Via IN Margherita – è la farmacia IN.

D.1 Le ricorrenti formulano domanda di risarcimento del danno, nella misura da quantificare in corso di causa.

E. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rimini, l’AUSL della Romagna e i controinteressati, formulando eccezioni in rito e chiedendo il rigetto del gravame nel merito.

E.1 L’Ente locale, sulla seconda censura, osserva che – dopo la descrizione della nuova situazione di fatto (con la MA IN a Bellariva distante 740 metri, e l’FA a MA ma a monte della ferrovia a 925 metri) le condizioni originarie erano rimaste sostanzialmente immutate e, con esse, quindi, la necessità della presenza di un dispensario, per evitare gravosi spostamenti alla popolazione turistica.

F. Sostengono le ricorrenti di aver preso cognizione del provvedimento 25/5/2017 (doc. 7 AUSL e 10 controinteressata) recante l’autorizzazione alla MA RI all’esercizio del dispensario farmaceutico stagionale in località MA nel periodo compreso tra il 27/5 ed il 10/9/2017. Nel provvedimento si afferma che, a seguito del recente trasferimento dei locali della MA RI in Via IN Margherita 143/F, la sede più vicina al dispensario di MA risulta essere la MA IN per 6 metri. Tuttavia, vista l’imminente apertura e tenuto conto dei tempi necessari ad assolvere agli adempimenti per il subentro, per evitare un disservizio la gestione viene confermata a favore di RI anche per la stagione estiva 2017, rinviando alle stagioni successive il compimento di un supplemento istruttorio.

G. Con primi motivi aggiunti depositati il 26/6/2017 le esponenti insorgono avverso l’atto suddetto, deducendo le doglianze che seguono:

IV) Invalidità derivata dai vizi che affliggono gli atti presupposti.

V) Violazione degli artt. 9 e 10 della L.r. 2/2016, in quanto l’atto rientra nell’ambito di applicazione delle norme regionali invocate, per cui i Comuni che possono

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