TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-04-17, n. 201500929

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-04-17, n. 201500929
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201500929
Data del deposito : 17 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00272/2015 REG.RIC.

N. 00929/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2015, proposto da A R, rappresentata e difesa dall'avv. G D, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Simone Corleo n. 32;

contro

- il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge, in Palermo via A. De Gasperi, n. 81;

per l'ottemperanza

- al decreto della Corte d'appello di Caltanissetta n. 539/2012.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e finanze;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza camerale del 10 aprile 2015 i difensori delle parti come specificato nel verbale;


Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta in epigrafe indicato con il quale la resistente amministrazione è stata condannata la pagamento, in favore della medesima parte, della somma di euro 2.583,33 a titolo di danno non patrimoniale ex l. n.89 del 2001, oltre interessi dalla data della domanda e spese ivi indicate. Con un’ulteriore domanda è stata chiesta la condanna dell’amministrazione al pagamento della cd. penalità di mora di cui all’art. 114, comma, 4 lett. e), cod. proc. amm.

Malgrado la notificazione del medesimo titolo al domicilio reale dell’amministrazione non risulta che la stessa vi abbia dato esecuzione.

La domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto, accolta con conseguente declaratoria dell’obbligo della resistente amministrazione di provvedere al pagamento delle somme di cui trattasi nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.

Va altresì accolta la richiesta di parte ricorrente tesa ad ottenere il pagamento in suo favore della cd. penalità di mora di cui all’art. 114,comma 4, lett. e) cod. proc. amm. sul rilievo che “nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora [..], è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria” (Cons. St., Ad. pl. n. 15 del 2014). Il predetto importo è quantificato nella misura dello 0,50 % in ragione di ogni mese di ritardo (proporzionalmente ridotto per frazioni di 15 giorni) decorrente dalla scadenza del termine per provvedere assegnato all’amministrazione, fino all’integrale soddisfo.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato è nominato commissario ad acta il Prefetto di Palermo il quale provvederà, su istanza di parte, agli adempimenti conseguenti alla presente sentenza nell’ulteriore termine di giorni trenta.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.).

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