TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-07-24, n. 201701894
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Pubblicato il 24/07/2017
N. 01894/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03504/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3504 del 2010, proposto da:
T D C, C L, M L, rappresentati e difesi dagli avvocati L D C, A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A S, in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D S, in Catania, via Teocrito, 48;
Ufficio del Genio Civile di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota prot. 61492 del 13.10.2010 con la quale il Comune di Augusta ha dichiarato i ricorrenti decaduti dal diritto ad accedere al contributo;
ove occorra, della nota prot. 58262 del 29.09.2010 con la quale è stato comunicato il verbale della Conferenza dei servizi istituita presso l’ufficio del Genio civile di Siracusa;
di ogni altro atto e/o fatto presupposto e/o consequenziale non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Augusta e dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti Limoli Concetta e Maria espongono di essere comproprietarie per successione ereditaria di un immobile che ha subito danneggiamenti a seguito del sisma dell’anno 1990 che ha colpito la provincia di Siracusa.
Con il ricorso in epigrafe, proposto unitamente al sig. Di Carlo Tommaso (coniuge di una di loro), hanno impugnato il provvedimento prot. 61492 del 13.10.2010 con il quale il comune di Augusta li ha dichiarati decaduti dal diritto ad accedere al contributo in denaro stanziato ai fini della ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto.
Si sono costituiti in giudizio con memoria meramente formale, per resistere al ricorso, il Comune di Augusta e l’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità.
In vista dell’udienza di trattazione del merito, fissata per l’11 maggio 2017, tutte le parti hanno depositato memorie difensive. Tra queste, quelle prodotte dalle parti pubbliche resistenti non possono essere utilizzate ai fini della decisione, in quanto tardivamente depositate in data 11 e 26 aprile 2017, dunque senza il rispetto del termine previsto dall’articolo 73 del codice del processo amministrativo.
All’udienza la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile dato che nella sua disorganica stesura non consente di comprendere: (i) il contenuto dei provvedimenti impugnati (peraltro, non prodotti in giudizio, se non dopo cinque anni dalla proposizione del gravame); (ii) le ragioni per le quali il contributo non è stato concesso ai ricorrenti; (iii) le contestazioni in punto di fatto e di diritto rispetto alle argomentazioni sostenute negli atti impugnati.
In particolare, il motivo centrale del ricorso viene sviluppato attraverso il semplice riporto di una lunga nota di riscontro al preavviso di rigetto dell’istanza presentata dalla parte privata, che non consente di comprendere gli elementi di fatto, nonché le ragioni giuridiche, che renderebbero in tesi illegittimi i provvedimenti impugnati.
Si ricorda che l’art. 40 c.p.a. pone le regole generali per l’atto introduttivo del giudizio, postulando che “ Il ricorso deve contenere distintamente: (…) b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;c) l'esposizione sommaria dei fatti;d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;(…) ”
“Esposizione sommaria dei fatti” e “motivi specifici” che nel caso in esame non risultano affatto esplicitate.
Al rilevato difetto di chiarezza e completezza i ricorrenti hanno tentato di porre rimedio in limine litis con la successiva memoria difensiva, che si rivela tuttavia inidonea a sanare un vizio originario dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto appunto separata da questo sul piano temporale e concettuale.
In proposito, la giurisprudenza è univoca nell’affermare che “ Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure formulate in memoria non notificata alla controparte, sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum. ” ( ex multis , Tar Bari 134/2017).
Qualora, per mera ipotesi teorica si potesse entrare nel merito del ricorso, e si dovesse ritenere che la ragione del mancato riconoscimento del contributo richiesto dalla parte risieda nella qualificazione catastale dell’immobile in categoria diversa da quella “abitativa”, deve osservarsi come si tratti di una circostanza di fatto non smentita dagli stessi ricorrenti, che dichiarano l’avvenuta classificazione in categoria C2 (magazzini e depositi), senza averla mai impugnata o contestata.
Il denunciato difetto di motivazione del provvedimento impugnato non sussiste, atteso che il parere endoprocedimentale al quale l’amministrazione comunale fa riferimento per respingere l’istanza di concessione del contributo esprime chiaramente la tesi che il beneficio non spetta per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. Né, in alcuna parte del ricorso, viene dimostrato che sussista invece tale necessaria caratteristica.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.