TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-09, n. 202300749
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 00749/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2022, proposto da
Societa Agricola Elicriso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G L, A F F, C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, S P, M I R, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Provvedimento unico n. 297 del 4.08.2022 del dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata, con il quale, in esito a Conferenza di Servizi (487 100), non è stata assentita la DUA, prot. n.102783 del 31.05.2022, presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un edificio abitativo funzionale all'attività agricola, di un ricovero attrezzi, di una stalla, di un laboratorio per l'estrazione di olii essenziali, di un pozzo trivellato, di una recinzione e di un impianto di smaltimento di reflui domestici, nel fondo agricolo ubicato in località “Ebi Dozi” in Sassari.
- Ove occorra, del parere non favorevole espresso dal Settore Tecnico Edilizia in data 1.08.2022 e del parere, apparentemente negativo, espresso dall'Asl-Sian il 18.07.2022;
- Di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguente ed allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Agricola Elicriso srl è una impresa agricola professionale affittuaria dei terreni siti nel territorio del Comune di Sassari in località “Ebi Dozi” e contraddistinti al Catasto Terreni, Sez. N, al Foglio 45, mappali 5-46-58-76-77-78-22-57-59-63-64 per una superficie complessiva di circa 96 ettari;
2. La società ricorrente, con la Dichiarazione Unica di Attività, prot. 165464/2021, formulava una prima istanza per l’attuazione di un intervento edilizio, strumentale al piano di miglioramento fondiario consistente nella raccolta di piante spontanee, nel cui ambito era prevista anche la realizzazione di un agriturismo, che veniva denegata con Provvedimento Unico Negativo (PUN) n. 104/2022;
3. Successivamente, la Società Agricola Elicriso presentava una seconda DUA (prot. 102783 del 31.05.2022) nella quale rimodulava parzialmente la precedente richiesta oggetto di diniego, con l’eliminazione della struttura da adibire ad agriturismo e l’inserimento della coltivazione della pianta di elicriso per circa un ettaro di terreno e, per la restante parte dell’area, riproponendo lo svolgimento dell’attività di sfruttamento, mediante raccolta, di piante spontanee presenti nel sito, oltre all’allevamento di 8 cavalli da adibire a fattoria didattica e/o ippoterapia.
4. La DUA in questione contemplava la realizzazione di un edificio abitativo a conduzione del fondo; un magazzino/stalla; un laboratorio di estrazione olii; un pozzo trivellato; una recinzione; un impianto fognario e una cisterna atta alla riserva idrica per il fabbisogno domestico.
5. In sede di espletamento della conferenza di servizi asincrona, pervenivano i pareri negativi dell’ASL-SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) in merito alla qualità e idoneità delle acque da destinarsi al consumo umano da approvvigionamento autonomo e del Settore Edilizia Privata del Comune sulla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento.
6. Sulla scorta dei predetti pareri negativi il Servizio SUAPE del Comune di Sassari, con il Provvedimento Unico n° 297 del 4 agosto 2022, esitava negativamente la DUA presentata dalla ricorrente.
7. Avverso tale determinazione insorgeva la società ricorrente che formulava due motivi di ricorso.
7.1. Con un primo ordine di doglianze, rivolte avverso il parere negativo formulato dalla ASL-SIAN, la ricorrente censurava il travisamento di atti, la motivazione incongrua ed erronea e l’irragionevolezza del provvedimento gravato.
In particolare, rappresentava la Società Elicriso che il SUAPE, nell’indire la Conferenza di Servizi, aveva erroneamente coinvolto la ASL-Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), competente ad analizzare sotto il profilo sanitario le acque emunte dal pozzo da destinare al consumo umano, non limitandosi a diramare la convocazione nei soli confronti della Provincia di Sassari, competente all’espressione del parere sulla sua realizzazione.
Infatti, poichè il pozzo non era stato ancora scavato, essendo esso solo in fase progettuale, la ASL non era nelle condizioni di poter dare un giudizio di qualità e idoneità delle acque.
Conseguentemente, il parere reso dalla ASL, non poteva considerarsi come negativo, non essendo idoneo a concorrere a legittimare il dissenso del SUAPE sulla DUA, dovendo, invece, considerarsi alla stregua di un “non luogo a provvedere”.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso la Elicriso deduceva la violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a) – c), Dlgs n. 99/2004, il difetto ed erroneità della motivazione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, NTA del PUC e 83, NTA del PPR, dell’art. 26, Comma 2, LR n. 8/2015 come sostituito dall'art. 1, LR 18.01.2021 ed eccesso di potere per slealtà nel procedimento. La violazione dell'art. 43, 5° paragrafo delle NTA del PUC e dell’art. 2035, cc. Il difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento e falsa applicazione degli artt. 67 e 73 delle NTA del PPR, nonchè sviamento di potere.
7.2.1. Con tale articolato motivo, la parte ricorrente prende posizione sui singoli punti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole reso dal servizio comunale.
Il parere negativo reso dal settore Edilizia Privata del Comune evidenziava, infatti, che l’intervento proposto si poneva in contrasto con una pluralità di disposizioni recate dalle Norme Tecniche di attuazione del PUC del Comune di Sassari.
Più nel dettaglio, l’intervento in questione, innanzitutto, ricadeva all’interno della fascia costiera come delimitata dal PPR e pertanto, a norma dell’articolo 43 delle NTA del PUC ne risultava preclusa la realizzazione in attuazione delle prescrizioni contenute nell’art. 83 dello stesso PPR;
In secondo luogo, la società richiedente -non rivestendo la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), richiesta dall’art. 1 del D.Lgs 99/2004,- non possedeva il requisito richiesto dall’art. 43 delle NTA del PUC inerente alla “effettiva e prevalente attività agricola”;
Un terzo elemento ostativo era ricondotto al fatto che l’intervento di miglioramento fondiario si poneva in contrasto con l’art. 67