TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-09-29, n. 202009889

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-09-29, n. 202009889
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009889
Data del deposito : 29 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2020

N. 09889/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02084/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2020, proposto da
C V e V S, rappresentati e difesi dagli avvocati C V, V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma cron. 583/2016 depositato il giorno 19 gennaio 2016 e notificato in forma esecutiva al Ministero resistente in data 23 luglio 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 4 marzo 2020 e depositato il successivo 9 marzo parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto indicato in epigrafe, emesso ex l. n. 89/01 dalla Corte di Appello di Roma.

Alla camera di consiglio del 21 settembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile in quanto il titolo notificato al Ministero era privo di formula esecutiva, necessaria ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine dilatorio posto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 (sulla inammissibilità del ricorso per ottemperanza in caso di notifica del titolo privo di formula esecutiva, cfr., da ultimo, Tar Calabria, Reggio Calabria, 31 luglio 2020, n. 479).

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese di lite non essendosi l’intimata amministrazione costituita in giudizio.

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