TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-10-24, n. 201600794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-10-24, n. 201600794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600794
Data del deposito : 24 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2016

N. 00123/2016 REG.RIC.

N. 00794/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00123/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Laboratorio Analisi Argo S.n.c. del Dott. Bonanno Santo &
C., in persona del legale rappresentante p.t..;
C.A.T.A. S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Salvatore Reale, in persona del legale rappresentante p.t.;
Laboratorio Analisi di Esposito S.n.c., Laboratorio S. Lucia del Dott. Giacinto Schiliro' &
C. S.n.c., Laboratorio Analisi Biologiche Aesculapius S.n.c., Centro Analisi Dr Fama' Natale, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Pappalardo Salvatore &
C. S.a.s., Bio-Nove S.n.c. - Laboratorio Analisi Biologiche del Dott. Giuseppe Novellini &
C., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Spadaro Giuseppe &
C. S.a.s., Laboratorio Analisi Europa di Maria Teresa Lentini &
C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Renato Calabrese &
C. S.a.s., Salus S.a.s. Laboratorio Analisi Cliniche Dir. Dott. L. R. Illuminato, Laboratori Analisi Etnei Riuniti Scandurra - Vasta - Capitanello S.C. A R.L., Analisi Cliniche del Dott. Sciacchitano Carlo Giacomo e del Dott. Sciacchitano Roberto Carlo Società Semplice, Analisi Cliniche Vasta della Dott.Ssa Valeria Vasta &
Co S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Antonuccio Natale &
C. S.a.s., Laboratorio Analisi Biologiche Dott.Ssa Giuseppina La Face, Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Dott.Ssa Giannetto Rosaria, Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche del Dr. Pennisi Francesco S.r.l., Abc Lab. Analisi Cliniche e Biolog. dei Dr. S. Bonaccorsi e G. Magorda S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.,tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Castorina Emilio C.F. CSTMLE63L29C351M e Fazio Antonio C.F. FZANTN72P19C351H, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, piazza Roma, 9;

contro

Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Seminara Nicola C.F. SMNNCL54T12C351U, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, corso delle Province, 203;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-dei Decreti del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Area Interdipartimentale 5, del 28/12/2015 nn. 2372 - 2339 - 2375 - 2359 - 2363 - 2351 - 2374 - 2340 - 2350 - 2367 - 2370 - 2369 - 2341 - 2371 - 2342 - 2347 - 2355 - 2348 - 2346 - 2368 - 2344 - riguardanti la sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale a laboratori analisi cliniche e batteriologiche;-ove occorra, dell'art. 5 del D.A. n° 463/2003;

- nonché di ogni altro atto connesso;

- delle note prot. nn. 24347 dell’11/03/2016 e 24354 dell’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- anche a voler prescindere dalla pur non trascurabile circostanza dell’essere, l’amministrazione cui l’odierna domanda viene rivolta, soggetto diverso da quello autore dell’atto impugnato col ricorso introduttivo, non appare censurabile il comportamento dell’Amministrazione intimata nell’aver considerato non più sussistenti gli effetti dell’impugnato provvedimento di sospensione dell’accreditamento soltanto a far data dal giorno in cui avvenne la notifica al proprio indirizzo dell’ordinanza cautelare n. 363/2016 della Sezione, con la quale era stata concessa la misura cautelare richiesta dalle strutture sanitarie private ricorrenti;

- il pregiudizio lamentato dalle strutture sanitarie ricorrenti non è legato alla (invece tempestivamente e correttamente avvenuta) esecuzione dell’ordinanza n. 363/2016 della Sezione, sibbene ad una eventuale responsabilità da attività provvedimentale illegittima dell’Amministrazione intimata - il cui sussistere o meno sarà possibile accertare soltanto a seguito della vicina (26/1/17) udienza pubblica di discussione del merito della controversia-, in relazione al tempo decorso dalla data da cui ha avuto inizio l’esecuzione del provvedimento impugnato sino a quella della effettuata notifica della sopra indicata ordinanza cautelare;

- le statuizioni in materia di refusione delle spese di lite fra le parti debbono essere adottate nel rispetto del principio della soccombenza;

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