TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-03, n. 202400311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-03, n. 202400311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400311
Data del deposito : 3 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2024

N. 00311/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2023 REG.RIC.

N. 00650/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A PIE’ DE MA’ di B B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Riomaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mulazzo, largo Martiri della Libertà, 12;



sul ricorso numero di registro generale 650 del 2023, proposto da
Iacopo Celano, rappresentato e difeso dall’avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Riomaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mulazzo, largo Martiri della Libertà, 12;



quanto al ricorso n. 270 del 2023:

per l’accertamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Riomaggiore in relazione:

1) alla richiesta di concessione di suolo pubblico inviata per PEC in data 21 dicembre 2022, per parte dell’area (in realtà) di proprietà privata libera al pubblico sita al civico 55 della via dell’Amore per una superficie complessiva di 33 mq, distinta al NCEU di Riomaggiore fg. 21 mapp. 395, dal 14 giugno al 17 settembre 2023;

2) all’integrazione della richiesta di cui sopra inviata per PEC in data 8 marzo 2023;

e, per l’effetto, per la condanna

del Comune di Riomaggiore a provvedere in ordine alle suddette istanze previa, ove necessaria, nomina di un commissario ad acta ; nonché

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l’annullamento

della “ concessione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 21-T/23 ” del 9 giugno 2023, del presupposto parere contestuale rilasciato dall’Ufficio di Polizia Municipale in data 9 giugno 2023 e, in parte qua , del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico approvato con delibere del Consiglio comunale n. 25 del 31 luglio 2021, n. 4 del 18 febbraio 2023 e n. 15 del 29 aprile 2023 e dei relativi allegati;

quanto al ricorso n. 650 del 2023:

per l’annullamento

della nota prot. n. 7376 del 23 maggio 2023 di riscontro negativo all’istanza di correzione della planimetria allegata al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico laddove include tra i suoli pubblici anche una porzione del terreno di proprietà del ricorrente sito in via dell’Amore n. 55 catastalmente censito al Fg. 21 Part. 1874;

del suddetto laddove, nel delimitare i suoli oggetto del divieto di rinnovo di concessione di suolo pubblico a scopo commerciale, come introdotto dal nuovo art. 9, co. 2, lett. a), include anche la suddetta porzione di terreno;

degli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riomaggiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2024 il dott. D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sig.ra B B, titolare di un’impresa individuale (A PIE’ DE MA’ di B B) e in tale qualità affittuaria (in forza di contratto stipulato in data 31 gennaio 2018) dell’azienda di proprietà del sig. Iacopo Celano avente ad oggetto l’esercizio di bar-ristorante sotto l’insegna “Pié de Ma’”, ha adito il Tribunale per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Riomaggiore in relazione ad una richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico presentata in data 21 dicembre 2022 e integrata in data 8 marzo 2023. Integrazione, quest’ultima, volta a precisare che l’area cui la richiesta si riferiva (e negli anni precedenti oggetto di analoghe istanze di concessione di occupazione di suolo pubblico, sempre assentite) è di proprietà privata, ancorché il proprietario si sia impegnato a mantenerla aperta all’uso pubblico. In particolare, detta istanza (e la successiva integrazione) è riferita all’occupazione, per il periodo dal 14 giugno al 17 settembre 2023, di un’area di superficie pari a 33 mq insistente su una corte esterna (materialmente contigua, senza soluzione di continuità, a via dell’Amore) posta al livello del piano primo di un fabbricato adibito a bar (quanto al piano terra e alla prospiciente terrazza) e a ristorante (la cui cucina è situata all’interno del piano primo), i cui tavoli occupano (nei soli mesi estivi e soltanto in orario serale, in cui il ristorante è aperto) l’area cui la richiesta si riferisce.

2. Successivamente al deposito del ricorso per silentium , il Comune ha rilasciato il provvedimento richiesto, limitatamente:

(a) ad una superficie di 27 mq (in luogo dei 33 mq richiesti), in quanto, in base a quanto accertato dalla Polizia municipale in occasione di un sopralluogo eseguito in data 9 giugno 2023, parte della superficie richiesta (per 6 mq) insisterebbe su via dell’Amore, in relazione alla quale, a seguito di una modifica (approvata con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 14 febbraio 2023) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (“Regolamento”), non possono essere rilasciate concessioni di suolo pubblico a uso commerciale (art. 9 del Regolamento, in relazione alla planimetria di via dell’Amore allegata allo stesso);

(b) all’orario 20.00/01.00, in quanto, a seguito della riapertura al transito di via dell’Amore tra le ore 10.00 e le ore 19.00, il Comune ha ritenuto necessario prevedere un congruo arco temporale in cui consentire il deflusso dei numerosi visitatori attesi.

3. Con motivi aggiunti depositati in data 15 giugno 2023 la ricorrente ha impugnato il menzionato provvedimento (unitamente al precedente parere formulato dalla Polizia Municipale all’esito del sopralluogo) e il Regolamento, quest’ultimo nella parte in cui comprende via dell’Amore nelle aree con riferimento alle quali è stato introdotto il divieto di rilascio di concessioni di suolo pubblico. È stata altresì formulata istanza di sospensione, in via cautelare, del provvedimento impugnato.

3.1. Con un primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 10- bis , legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la riqualificazione dell’istanza di autorizzazione in richiesta di concessione e le limitazioni di orario e di superficie stabilite dal provvedimento, rispetto a quanto chiesto dall’istante, integrerebbero un rigetto parziale dell’istanza, che doveva quindi essere preceduto dal preavviso di cui all’art. 10- bis (rispetto al quale non è applicabile l’art. 21- octies , co. 2, legge n. 241/1990).

3.2. Con il secondo e il terzo motivo si deduce l’eccesso di potere, per avere il Comune irragionevolmente stabilito una limitazione dell’area assentita, rispetto a quanto richiesto, sulla base dell’erroneo presupposto che il tratto di strada in questione sia particolarmente stretto, mentre è più ampio sia di quello che precede sia di quello che segue, e, comunque, in quanto la superficie pari a 6 mq non assentita non insiste sulla pubblica via, bensì sull’area di proprietà privata; nonché per avere imposto un orario (ore 20.00) di inizio dell’occupazione non compatibile con la necessità di provvedere al posizionamento dei tavoli e alla preparazione degli stessi in tempo utile per le prime prenotazioni per la cena, e ciò sulla base degli erronei presupposti rappresentati dalla riapertura del sentiero (che in realtà sarebbe stato riaperto soltanto a partire dal 1° luglio) e del correlato notevole flusso di visitatori (che in realtà potrebbero accedervi soltanto trenta per volta, previa prenotazione online ).

3.3. Con un quarto motivo si deduce l’eccesso di potere, sub specie di contraddittorietà esterna, in quanto la recente modifica al Regolamento ha introdotto il divieto di concedere l’uso di suolo pubblico in via dell’Amore, laddove l’area in parola non insiste sulla pubblica via.

3.4. Con un quinto motivo, relativo al Regolamento, si deduce l’illegittimità dell’art. 9 dello stesso (per violazione degli artt. 1 e 2 del regolamento medesimo, nonché delle pertinenti norme costituzionali, CEDU e civilistiche in materia di diritto di proprietà), come da ultimo modificato, nella parte in cui stabilisce dei limiti al rilascio di concessioni di aree e spazi in determinate porzioni di territorio, tra cui la via dell’Amore. In particolare, la summenzionata modifica avrebbe, di fatto, annesso al patrimonio comunale la porzione (di proprietà privata) di 6 mq non assentita, in assenza di regolare procedura espropriativa.

3.5. Con il sesto e il settimo motivo si lamenta l’eccesso di potere, nella parte in cui il Regolamento, rispettivamente: (a) preclude il rilascio della concessione per l’occupazione dell’area di 6 mq non assentita, situata al di fuori del centro storico, nonostante le finalità perseguite (tutela del

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