TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-07-01, n. 202400834

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-07-01, n. 202400834
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400834
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00834/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01067/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2020, proposto da
C.E.E.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Campi Salentina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Campi Salentina n. 95 del 19/6/2020, avente ad oggetto: “ Determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini I.MU. Presa d’atto della relazione di stima ” (prodotta il 17/6/2020 dal Tecnico incaricato geom. Pompilio Perrino), stabilendo che i valori delle aree fabbricabili così determinati/aggiornati (115,00 €/mq. per le aree C.U.6 Frange Urbane) saranno presi quale riferimento (base imponibile) per il calcolo dell’I.MU. per l’anno 2020;

- nonché della predetta relazione di stima e ogni altro atto connesso, ivi inclusi (ove occorra) gli avvisi di accertamento eventualmente emessi nelle more dal Comune di Campi Salentina;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Campi Salentina;

Visti l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa V C e uditi l’Avv. S. Sergio per la parte ricorrente e l’Avv. A. Marasco per l’Amministrazione Comunale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente – proprietaria di aree edificabili in località “Poveri Malati”, distinte nel C.T. di Campi Salentina al foglio 25, p.lle 9, 800, 801, 381, 383, 422, 430, 458, 459, 469, 470 e 392 (tipizzate dal vigente P.U.G. quale zona “C.U. 6 Frange Urbane”) – impugna, con ricorso notificato alla controparte il 17 settembre 2020 e depositato in giudizio il successivo 20 settembre 2020, la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Campi Salentina n. 95 del 19/6/2020, avente ad oggetto: “ Determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini I.MU. Presa d’atto della relazione di stima ” (prodotta il 17/6/2020 dal Tecnico incaricato geom. Pompilio Perrino), stabilendo che i valori delle aree fabbricabili così determinati/aggiornati (115,00 €/mq. per le aree C.U.6 Frange Urbane) saranno presi quale riferimento (base imponibile) per il calcolo dell’I.MU. per l’anno 2020;
nonché la predetta relazione di stima e ogni altro atto connesso, ivi inclusi (ove occorra) gli avvisi di accertamento eventualmente emessi nelle more dal Comune di Campi Salentina;

2. La ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.

2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Erronea individuazione del valore venale di mercato dei terreni oggetto della determinazione di G.M. n. 95 del 2020. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 504 /1992. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Con questo primo gruppo di motivi di gravame, la Società ricorrente contesta la correttezza del parametro utilizzato dal Comune di Campi Salentina per determinare il valore attribuito alle aree de quibus ai fini I.MU., rappresentato dai “ prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi le medesime caratteristiche” , nel caso di specie quantificato in 115,00 euro al mq.. Sennonchè tale valore, secondo la prospettazione della odierna ricorrente, sarebbe stato determinato in via generale ed astratta, cioè senza tenere conto delle specifiche caratteristiche delle particelle comprese, come quella dell’odierna ricorrente, nell’area C.U.6 (classificate come Frange Urbane), nonché, e più in generale, del particolare contesto storico ed economico, nel quale la crisi economica e la crisi del settore delle costruzioni avrebbero “ dovuto condurre ad imporre valori minori per i terreni edificatori, cosa che invece nel caso che ci occupa non è stato affatto preso in considerazione. ”. Inoltre, il valore venale delle aree de quibus a fini del calcolo dell’I.MU. 2020 sarebbe stato determinato dal Comune resistente “ senza provare che i dati di valutazione fossero stati indicati da fonti ufficiali, quali, a titolo esemplificativo, dalla Camera di Commercio di Lecce, o dall’ordine degli architetti di Lecce ”. Per modo che la Società ricorrente conclude affermando che: “ Risulta palese quindi che tali atti – privi di una congrua e dettagliata attività istruttoria con la conseguenza di una carente e o comunque insufficiente motivazione – sono stati adottati soltanto con l’intento di perseguire di fatto scopi di cassa. ”.

2.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza della motivazione. Eccesso di potere per carenza istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504 /1992. Errore nella individuazione del valore venale di mercato delle aree oggetto della deliberazione di G.M. n. 95 del 2020.

Con questo secondo fascio di motivi di gravame, la Società ricorrente lamenta che la gravata determinazione sarebbe illegittima in quanto avrebbe determinato il valore venale delle aree di che trattasi a fini I.MU. 2020 senza prendere in considerazione tutti i parametri enumerati nel predetto art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992. E al fine di dimostrare le omissioni, le incongruenze e gli errori in cui sarebbe incorsa l’A. C. resistente, la Società ricorrente ha prodotto agli atti di causa una Relazione redatta da un tecnico di propria fiducia dalla quale risulta “ che per le aree di proprietà della società ricorrente, inserite nella deliberazione di G.M. gravata, i valori di 115,00 euro/mq. per le aree ricomprese nella zona CU6 risultano essere del tutto inadeguati, oltre che sproporzionati. ”. Il Comune resistente, in particolare, non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze, segnatamente: a) che “ negli anni successivi al 2012 si è registrata una assenza di compravendita di lotti edificabili sia di proprietà della società ricorrente che di altre società o persone fisiche e ciò si deve addebitare alla concomitanza di diversi fattori quali in primo luogo, la crisi del mercato immobiliare che si è registrata nel Comune di Campi Salentina ”;
b) “ l’aumento del costo di costruzione di circa il 6,1% nel periodo compreso fra il 2010 e il 2013 ”;
c) “ la possibilità di incremento di volumetria dei fabbricati esistenti nei vari comparti del perimetro urbano prevista dal vigente P.U.G. che prevede la possibilità di sopraelevazione al piano primo ”;
d) “ la previsione di agevolazioni fiscali che hanno comportato l’aumento dell’acquisto di immobili già esistenti a discapito di lotti edificabili e l’ubicazione poco appetibile commercialmente di alcuni terreni in condizioni di rischio ed elevata vulnerabilità paesistico-ambientale. ”;
e) “ adozione del P.P.T.R. (22.6.2019) il quale per quanto attiene alle aree di proprietà della ricorrente ha previsto che le stesse rientrino nell’Ambito territoriale distinto “Emergenze geologiche e idrogeologiche: aree annessi di grotte e voragini”, pertanto sottoposte ad invariante strutturale paesaggistico ambientale ”;
f) “ adozione del P.A.I. che prevede per le aree della ricorrente il divieto assoluto di edificabilità ”.

Tutto quanto appena illustrato ”, secondo la prospettazione della Società ricorrente, “ mette certamente in evidenza che il valore di euro 115,00 al mq. attribuito dal Comune di Campi alle aree di proprietà della ricorrente (CU6) è palesemente sproporzionato ed inadeguato, tanto da dover essere abbattuto o rideterminato in valore minore corrispondente a 70,00 euro/mq. ”.

Considerato, inoltre, che “ una porzione del fg. 42 pur rientrando nella zona del P.U.G. CU6 edificatoria, risulta ad oggi sprovvista di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessitando pertanto di lottizzazione […] il valore di 115,00 euro/mq. non appare adeguato al al valore venale dell’area che dovrebbe invece essere di 50,00 euro/mq. ”.

3. Il 19 febbraio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Campi Salentina, mediante il deposito di un mero atto di costituzione formale.

4. Il 17 maggio 2024 la Società ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha riproposto i motivi di doglianza già articolati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’accoglimento e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati.

5. Il 18 maggio 2024 il Comune di Campi Salentina ha depositato una memoria con cui ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. adito a favore della giurisdizione tributaria, nonché per difetto di interesse ad agire in capo alla Società ricorrente, la quale dai provvedimenti impugnati non subirebbe alcuna lesione immediata e diretta, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.

6. Il 28 maggio 2024 la Società ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui, dopo aver contestato tutto quanto ex adverso eccepito, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

7. Alla udienza pubblica del 19 giugno 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.

8. In limine litis , il Collegio osserva che va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, sollevata dal Comune resistente, sussistendo sicuramente nella fattispecie di cui è causa la giurisdizione generale di legittimità dell’adito T.A.R. (pur dopo la riforma del 2001), vertendosi in tema di interessi legittimi oppositivi degli amministrati a fronte dell’esercizio di un potere autoritativo, connotato da rilevanti margini di discrezionalità, dell’Amministrazione Comunale, quale è quello che si esplica nell’adozione dell’ atto amministrativo generale de quo , la cui impugnazione va correttamente proposta dinanzi all’A.G.A.. Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione civile, infatti: “ Le controversie che hanno ad oggetto un atto amministrativo generale, presupposto dell'accertamento e della determinazione in concreto del tributo ed avente la funzione di integrazione del precetto legislativo, esulano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie che comprende il potere di annullamento degli atti elencati dall'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992 e non si estende agli atti amministrativi generali di valenza tributaria, dei quali è consentita soltanto la disapplicazione ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto " (cfr., per tutte, Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 25 gennaio 2007, n. 1616;
Consiglio di Stato, Sezione V, 18/1/2024 n. 599).

9. Tanto premesso, il ricorso è - però - inammissibile per difetto di interesse (concreto ed attuale) ad agire della Società ricorrente, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.

10. Giova una sintetica ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

11. Il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, avente ad oggetto il riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della Legge del 23 ottobre 1992 numero 421, indica all’art. 5 i criteri per la determinazione della base imponibile ai fini I.C.I.. Il comma 5 del citato art. 5 dispone che, per le aree fabbricabili, il valore “ è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ”.

Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, all’art. 8 nell’istituire l’I.MU, prevede, al 4 comma, che l’imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Tale criterio permane anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha individuato l’I.MU. quale imposta facente parte, insieme alla T.A.S.I. e alla T.A.R.I., dell’I.U.C..

L’art. 59, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, infine, nel disciplinare la potestà regolamentare dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili, prevede la facoltà, per l’Ente locale, di “ determinare ”, con regolamento adottato a norma dell’art. 52 dello stesso Decreto Legislativo, “ periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre, al massimo l'insorgenza di contenzioso ”.

11.1 L’Amministrazione Comunale resistente, dunque, sulla base del quadro normativo richiamato, con deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 19 giugno 2020, ha individuato i valori delle aree fabbricabili ai fini I.MU..

11.2 Venendo agli orientamenti giurisprudenziali sul punto: la Corte di Cassazione con sentenza del 3 maggio 2005, n. 9135, ha ricordato che gli atti amministrativi in questione non hanno natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella svolta dai cosiddetti “studi di settore” (previsti dagli artt. 62-bis e 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito in Legge 29 ottobre 1993, n. 427, che costituiscono una diretta derivazione dei “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in Legge 27 aprile 1989, n. 154) e ha richiamato la propria giurisprudenza che “ vede in questi atti una mera fonte di presunzioni assimilabili alle comuni presunzioni “hominis”, idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al Giudice ed utilizzabili quali indici di valutazione ” (in senso conforme, Corte di Cassazione, V Sezione Civile, sentenza n. 11171 del 7 maggio 2010; Idem ,

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