TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-01-30, n. 201400150
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N. 00150/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2008, proposto da:
G D, rappresentato e difeso dall'avv. S A, con domicilio eletto presso U.N.A.C. Associazione in Bari, via Dante 62;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , Commissione Medica di I Istanza, Commissione Medica di II Istanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97;
per l'annullamento
della nota prot. n. 0054/08 del 10/01/2008 (cfr. doc. n. 1), avente ad oggetto: “Brigadiere CC (in congedo) D G, nato il 6.12.1958”, notificata personalmente al ricorrente in data 2.02.2008, giusto verbale di notifica (cfr. doc. n. 2), nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, antecedente e successivo, ovvero l’estratto verbale modello BL/B n. 817, del 23.10.2007, della Commissione Medica Ospedaliera – Dipartimento di Medicina Legale di Bari (cfr. doc. n. 3), ritualmente impugnato con atto del 25.10.2008 (cfr. doc. n. 4) e, successivamente, con atto del 7.1.2008 (cfr. doc. n. 5), a riscontro della integrazione richiesta dalla Commissione Medica di II Istanza Bari-Palese, con nota prot. n. 1497/07, del 21.11.2007 (cfr. doc. n. 6);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Commissione Medica di I Istanza e della Commissione Medica di II Istanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa F P e udito per il ricorrente il difensore avv. Antonello Preite, su delega dell'avv. S A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe G D ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Medica di II Istanza di Bari si è pronunciata sul ricorso proposto dal ricorrente avverso il giudizio espresso dalla Commissione di I Istanza, affermando di non essere competente ad esprimersi sull’ascrivibilità tabellare delle patologie ai fini dell’equo indennizzo.
Il ricorrente, infatti, a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune delle infermità che l’avevano colpito, aveva presentato ricorso alla Commissione di II Istanza ritenendo errato il calcolo dell’accumulo delle malattie, con riferimento al quale la Commissione adita si era dichiarata incompetente.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: