TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2017-03-29, n. 201703987

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2017-03-29, n. 201703987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703987
Data del deposito : 29 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2017

N. 03987/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11315/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11315 del 2015, proposto da M L F, I F, P F, A F, G F, rappresentati e difesi dagli avvocati M S, M F, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Asl Latina in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione I Penale a n. 7821/2013 pubblicata il 25 ottobre 2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato all’ASL di Latina in data 1° ottobre 2015 e depositato il successivo 2 ottobre 2015, i ricorrenti espongono che con precedente sentenza del Tribunale Ordinario di Latina condannava gli imputati e l’Azienda Sanitaria Locale di Latina al pagamento a favore delle cinque parti civili, attuali ricorrenti, di una provvisionale, immediatamente esecutiva, liquidata nella somma di Euro 100.000,00 in favore di ciascuno di essi ed al pagamento delle spese processuali dalle parti civili sostenute, complessivamente liquidate in Euro 48.000,00 oltre IVA e c.p.a.

A fronte dell’appello proposto dai due medici che erano stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli articoli 40, 113 e 589 c.p., la Corte di Appello di Roma modificava la provvisionale alle parti civili in Euro 50.000 ciascuna e condannava gli imputati in solido alla rifusione delle spese del grado che liquidava in complessivi Euro 4.500,00 oltre IVA e C.A come per legge.

La sentenza munita della formula esecutiva veniva notificata in tale forma in data 29 ottobre 2014 all’ASL di Latina, che tuttavia non ottemperava.

La sentenza veniva impugnata soltanto da uno degli imputati ma la IV sezione della Cassazione all’esito dell’udienza pubblica del 27 aprile 2015 con sentenza n. 939/2015 rigettava il ricorso, con conseguente completa formazione del giudicato.

2. I ricorrenti dunque concludono chiedendo la condanna dell’ASL ridetta a dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione I Penale a n. 7821/2013 pubblicata il 25 ottobre 2013, corrispondendo agli interessati stessi entro il termine di trenta giorni:

- Euro 250.000,00 per la provvisionale oltre interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza 25 ottobre 2013;

- Euro 48.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali ed interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 25 novembre 2009 data di pubblicazione della sentenza medesima;

- Euro 4.500,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali per spese processuali del secondo grado oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 25 ottobre 2013 nominando anche, ove occorra, un commissario ad acta che provveda in luogo dell’inadempiente Azienda Sanitaria Locale di Latina.

Chiedono pure la corresponsione della penalità di mora ex articolo 114, comma 4 lett. e) c.p.a.

3. L’Azienda Sanitaria Locale di Latina ha depositato in data 11 luglio 2016 la determinazione a n. 32 del 7 luglio precedente con la quale ha dato esecuzione ai ridetti provvedimenti giurisdizionali.

4. Pervenuto il ricorso per la trattazione alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2016 è stato rinviato ad altra data.

5. In vista della Camera di Consiglio di rinvio i ricorrenti hanno richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

6. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2017.

Sulla domanda di ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione I penale a n. 7821/2013 pubblicata il 25 ottobre 2013 va dunque dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, per come risulta dal provvedimento dell’ASL di Latina a n. 32 del 7 luglio 2016 “a seguito di colloqui intercorsi, in data 21 marzo 2016 il legale di controparte faceva pervenire nota con la quale si dichiarava la disponibilità degli istanti ad accettare proposta di pagamento rateale del debito nascente dalla sentenza, in cambio della sospensione del giudizio di ottemperanza e senza l’aggravio di ulteriori interessi e spese” disponendo dunque il pagamento del 50% della somma di euro 255.503,60 comprensiva di interessi e di rivalutazione e di posticipare il pagamento del restante 50% al mese di gennaio 2017;
e di disporre il pagamento della somma di euro 76.603,80 a favore del procuratore antistatario, procedendo dunque al relativo impegno di spesa.

Allo stato dunque si sono verificate le condizioni previste dall’art. 34, comma 5 c.p.a. stante il quale: “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta il giudice dichiara cessata la materia del contendere.” con conseguente relativa declaratoria.

7. Stante la richiesta dei ricorrenti ed il tenore del provvedimento esecutivo sussistono motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.

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