TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-01-20, n. 201400099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-01-20, n. 201400099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201400099
Data del deposito : 20 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01677/2011 REG.RIC.

N. 00099/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01677/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2011, proposto da:
Farmacia Lavorini di Lavorini Gabriella &
C S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. N Z, Niccolo' Pecchioli, con domicilio eletto presso Niccolo' Pecchioli in Firenze, via A. La Marmora, 14;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. E B, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;
Comune di Pescia, in persona del Sindaco p.t.;
Asl 3 – Pistoia, in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Farmagruppo Pistoia del Dott. Giovanni Maria Pistoia e C. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso Bruno Riccardo Nicoloso in Firenze, via A. Giacomini n. 4;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 86 del 21 febbraio 2011 (Revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Pistoia ) pubblicata sul B.U.R.T. n. 9 del 02.03.2011, nella parte in cui ha modificato i confini delle sedi farmaceutiche nn. 1 e 2 del Comune di Pescia;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento , ove lesive, in parte qua alla delibera dei G.M. del Comune di Pescia n. 195 del 20.08.2009 nonché della nota prot. n. 13249 del 14.06.2010 con cui il Comune di Pescia ha richiesto la modifica dei confini delle sedi nn.1e2 nei termini poi approvati dalla Regione Toscana.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Farmagruppo Pistoia del Dott. Giovanni Maria Pistoia e C. S.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, previa rituale trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stata impugnata la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 86 del 21 febbraio 2011 avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Pistoia oltre agli atti presupposti specificati in epigrafe.

Con memoria depositata il 15 ottobre 2013 la Regione Toscana ha comunicato che, con decreto del 24 ottobre 2012, è stato indetto un bando di concorso straordinario per l’assegnazione di n. 130 nuove sedi farmaceutiche, eccependo, perciò, l’intervenuta improcedibilità del gravame, attesa la mancata impugnazione di tale sopravvenuto provvedimento.

Sul punto ha convenuto anche la ricorrente con la memoria depositata il 21 ottobre 2013.

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, potendo compensarsi tra le parti le spese del giudizio in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.

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