TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-06-07, n. 201301356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-06-07, n. 201301356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301356
Data del deposito : 7 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00394/2013 REG.RIC.

N. 01356/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2013, proposto da:
P C, rappresentato e difeso dall'avv. F C N, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l’ottemperanza al giudicato

nascente dal decreto n. 830/11 REP. del 24.05.11 emesso dalla Corte di Appello di Lecce a conclusione del procedimento numero 1048/10 VG, pubblicato mediante deposito in cancelleria il 08.06.2011, divenuto inoppugnabile in data 09.12.11 e notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia in data 27.10.11.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori F C N, Giovanni Pedone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto n. 830/11, la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi della l. 24.3.2001, n. 89, ha condannato il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 4.500, oltre accessori di legge e spese processuali.

Il decreto è stato ritualmente notificato al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza del giudicato.

Nella camera di consiglio dell’8.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, il suddetto decreto, passato in giudicato, è stato notificato al Ministero della Giustizia in data 27.10.2011, e tuttavia, ad onta del decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 d.l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97), il resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta pronuncia giudiziale.

Deve pertanto essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto della Corte di Appello n. 830/11, provvedendo all’integrale pagamento, in favore del ricorrente, delle somme ivi indicate, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14 co. 2 l. n. 669/96.

Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al resistente termine di gg. 90 decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.

Qualora il Ministero della Giustizia non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta la dr.ssa M T Z, affinché provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione, avvalendosi anche della collaborazione di un tecnico, nell’ulteriore termine di 90 giorni.

Venendo ora all’ulteriore domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a, che codifica anche nel processo amministrativo l’istituto, di origine francese, della c.d. astreinte , reputa il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui va esclusa la possibilità di farvi ricorso quando l'esecuzione del giudicato consista, come nella fattispecie in esame, nel pagamento di una somma di denaro.

Ciò attesa l’iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma di denaro, laddove l'obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi.

Nell’avversata ipotesi, infatti, per un verso, si duplicherebbero ingiustificatamente le misure volte a ridurre l'entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, per altro verso, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria (cfr, in tali termini, TAR Lazio, I, 29.12.2011, n. 10305. In termini confermativi, cfr. altresì TAR Campania, Napoli, IV, 15 aprile 2011, n. 2162).

Per tali ragioni, tale capo di domanda deve essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario della ricorrente.

Il resistente va infine condannato al pagamento dell’eventuale compenso al commissario ad acta.

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